Eutanasia dei Contratti di Leasing: Cassazione 11810 del 29.4.2026

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A settembre 2025 il Vaglio Magazine ospitò, cortesemente, un mio articolo nel quale parlavo della indeterminatezza dei mutui. Illustravo, poi, la Cassazione 14575 del 30.5/3.6 2025 su mio ricorso, in punto di leasing. Si impugnava un contratto della MPS Leasing (oggi MPS), ma il principio vale per tutti i leasing. Era il primo provvedimento che, in analogia alla giurisprudenza sui mutui, la applicava ai leasing.

Il principio di diritto espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 14575 del 30 maggio 2025 ,  riguarda la nullità della clausola contrattuale che disciplina il tasso d’interesse nei contratti di leasing finanziario a causa della mancata allegazione del piano di ammortamento, il quale è necessario per la corretta determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e, di conseguenza, per valutare l’eventuale usurarietà del tasso.

La Corte, infatti, stabiliva che la mancanza del piano di ammortamento rende indeterminato l’oggetto del contratto e non permette di stabilire con certezza il regime di capitalizzazione degli interessi.

Trattando esclusivamente diritto bancario a tutela del cliente, mi resi conto immediatamente della portata dell’ordinanza e ritenni di commentarla ai Colleghi.

In rete già giravano oltre venti siti con commenti.

La sanzione, dichiarata la nullità parziale del contratto, era il ricalcolo con tasso legale (inteso come art. 117,7 TUB).

La Corte ragionava in questo senso: il cliente-anche se aveva pattuito rate di un certo importo- doveva essere in condizione di controllare sia la regolarità del piano sia quale fosse la componente relativa al capitale e quale quella degli interessi all’interno delle rate.

Fu un terremoto, ma ero curioso di vedere cosa riservava il futuro.

Ebbene, grazie alla brava collega Maria Laura Ficola, del foro di Spoleto, la Cassazione conferma l’orientamento, anche da altro profilo.

Con ordinanza 11810 del 29.4.2026 che riprende testualmente l’orientamento espresso con la 14575 (che menziona in atti), la S.C.  ribadisce il concetto: il contratto di leasing senza il piano di ammortamento è viziato sia per mancata osservanza sia dell’art. 117 TUB sia il Codice Civile all’art. 1346 (determinatezza e/o determinabilità dell’oggetto del ccontratto)

Quindi il principio di diritto espresso dalla Cassazione riguarda la nullità della clausola contrattuale che disciplina il tasso d’interesse nei contratti di leasing finanziario a causa della mancata allegazione del piano di ammortamento, il quale è necessario per la corretta determinazione dell’andamento del rapporto e dei contenuti del contratto.

Perchè questo? Perchè il piano viene considerato come accordo tra le parti relativamente ai suoi contenuti.

In verità, la Corte nella ord. 14575 andava anche oltre, perché   stabiliva anche    che la mancanza del piano di ammortamento rende indeterminato l’oggetto del contratto e non permette di stabilire con certezza il regime applicato per il calcolo degli interessi. In genere composto.

Cosa significa in pratica?

Che siccome (quasi) tutti i contratti di leasing NON hanno allegato il piano di ammortamento, sono tutti aggredibili. Nei due casi trattati si parlava di risoluzione per inadempimento.

Cioè il cliente non aveva onorato delle rate.

Ora con perizia occorre rifare i calcoli e vedere SE quell’importo non pagato che ha portato alla risoluzione, fosse dovuto o meno.

Non solo. Rammentiamo che la risoluzione porta a due conseguenze:

– la restituzione del bene;

– il pagamento del residuo corrispettivo, con mora e penali.

E su questo, sempre mediante perizia, si può opporre molto.

In termini pratici significa rifare il piano di rimborso, non al tasso indicato in contratto, ma a quello legale, molto piu’ basso e con regime finanziario semplice. I risultati sono sbalorditivi.

Il cliente dovrà pagare meno e riavere le somme pagate in più’. Insomma, le rate sono molto piu’ basse. E cade anche la indicizzazione.

Vista la entità delle somme in gioco (pensiamo al leasing immobiliare) è una grande notizia.

Pensiamo a quanti nostri clienti sono in difficoltà. Possiamo difenderli e trattare con le Compagnie.

Una cosa che mi dà particolarmente piacere è che la Suprema Corte bacchetta la Corte di Appello di Milano ed il Tribunale di Milano, anche per la contraddizione netta che traspare dalle loro sentenze che hanno portato alla pronuncia 11810.

Detti Organi erano e sono fermi ad un concetto formalistico del contratto e non quello contenutistico.

Cioè dicono: tu cliente hai pattuito importo delle rate? il numero delle stesse? il tasso ecc.  Se si, allora, cosa vuoi? Il contratto non è indeterminato.

E noi a dire che non è questo che conta, ma occorre la trasparenza.

La cassazione, finalmente, a distanza di un anno e con due provvedimenti “diretti” ha fatto crollare il muro.

Vedremo ora cosa accade

Quindi: anche tutti i contratti di leasing (oltre i mutui) che non presentano il piano di ammortamento trasparente e completo, sono analizzabili, perché corrono il rischio concreto di essere indeterminati ovvero deve essere rifatto il conteggio degli interessi sulle rate.

Con diritto restitutorio al cliente di somme ingenti e rate a scadere più “leggere”.

Pensiamo anche ai casi in cui il cliente è inadempiente secondo la Compagnia di Leasing, mentre può impugnare il contratto e opporre un controcredito.

Siamo realmente sicuri che il cliente dovesse le somme indicate dalla Compagnia?

Così svolgiamo adeguatamente la ns. professione a tutela dei clienti anche con una funzione sociale, che va sempre tenuta presente.

Pubblicato da:

Massimo Meloni

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