I TASSATIVI ILLECITI DISCIPLINARI DEI SOLI MAGISTRATI TRIBUTARI

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L’art. 1, commi 1 e 2, lett. s), del Decreto Legislativo n. 149 del 07 agosto 2026, in G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026 – S.O. n. 30, vigente dal 26 agosto 2026, ha aggiunto al Decreto Legislativo n. 545/1992 e al Testo Unico n. 175/2024 il nuovo art. 15-bis che ha tassativamente previsto gli illeciti disciplinari dei soli magistrati tributari, vincitori del concorso pubblico.

Il magistrato tributario deve sempre esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona.

 A) ILLECITI DISCIPLINARI  NELL’ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI

  1. Omesse comunicazioni e segnalazioni (sanzioni: censura – sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo)

 b) l’omissione della comunicazione, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 8, anche se non arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

f) l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;

aa) l’omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del collegio;

bb) l’omissione, da parte del presidente della corte ovvero da parte del presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ovvero al presidente della corte, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 8, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies;

cc) l’omessa adozione da parte del capo dell’ufficio delle iniziative di cui all’articolo 37, commi 5-bis e 5 – ter, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 nonché l’omessa segnalazione al capo dell’ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all’articolo 37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011; disposizioni citate:

  • 5-bis. Il capo dell’ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell’ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l’eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all’esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati;
  • 5-ter. Il capo dell’ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell’ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all’anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire l’eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi;
  • 5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell’ufficio;

 

dd) l’omissione, da parte del presidente della corte o del presidente di sezione, della comunicazione, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o al presidente della corte delle condotte del componente della corte o della sezione che non collabori nell’attuazione delle misure di cui all’articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Obbligo di astensione (sanzione: censura)

c) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, anche se non arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti.

Comportamenti scorretti (sanzione: censura)

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti di giustizia tributaria o di collaboratori.

Interferenze (sanzione: censura – incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo)

e) l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro componente delle corti di giustizia tributaria.

Ignoranza, negligenza e riservatezza (sanzione: censura)

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, anche se non arreca ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; in questo caso, l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove danno sempre luogo a responsabilità disciplinare;

h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; in questo caso, l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove danno sempre luogo a responsabilità disciplinare;

l) l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali, anche se non arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; in questo caso, l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove danno sempre luogo a responsabilità disciplinare;

t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;

ee) l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza; in questo caso, l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove danno sempre luogo a responsabilità disciplinare.

Motivazione (sanzione: censura)

i) l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; in questo caso, l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove danno sempre luogo a responsabilità disciplinare;

z) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo; in questo caso, l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove danno sempre luogo a responsabilità disciplinare;

 Regolamenti (sanzione: censura)

m) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; in questo caso, l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove danno sempre luogo a responsabilità disciplinare.

 Indebito affidamento (sanzione: censura)

n) l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; in questo caso, l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove danno sempre luogo a responsabilità disciplinare.

Ritardi (sanzione: censura)

o) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni. Si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto.

Collaborazione (sanzione: censura)

p) l’omessa collaborazione del magistrato nell’attuazione delle misure di cui all’articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all’esito dell’adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato; disposizione citata:

  • 5-bis. Il capo dell’ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell’ufficio, ne accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l’eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all’esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.

L’illecito disciplinare previsto dal comma 2, lettera p), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 è stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo può essere applicato una sola volta;

q) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all’attività di servizio;

s) l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente.

Assegnazioni (sanzione: censura)

r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti.

 Dichiarazioni o interviste (sanzione: censura)

u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui;

v) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati.

 Fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e l), i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti (sanzioni: censura – perdita dell’anzianità).

Fermo restando quanto previsto dalle succitate lettere g), h), i), l), m), n), z) ed ee), l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.

L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

Il beneficio di cui sopra può essere applicato una sola volta.

 

B) ILLECITI DISCIPLINARI  AL  DI  FUORI  DELL’ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI

Ingiusti vantaggi o agevolazioni (sanzioni: censura – perdita dell’anzianità – rimozione)

a) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

e) l’ottenere, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti (sanzione della rimozione);

h) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

i) l’adoperarsi per condizionare indebitamente l’esercizio delle funzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri.

 Frequentazioni (sanzione: perdita dell’anzianità).

b) il frequentare persona che al magistrato consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.

Autorizzazioni (sanzioni: censura – perdita dell’anzianità – sospensione dalle funzioni).

c) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

 Incompatibilità (sanzione: censura)

d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all’articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1; i magistrati privati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

 Partecipazioni e iscrizioni (sanzione: censura)

f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

g) l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato.

 Comunicazioni (sanzione: censura)

l) l’omissione, da parte del componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera i).

L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

Il beneficio di cui sopra può essere applicato una sola volta.

C) ILLECITI DISCIPLINARI  CONSEGUENTI  AL  REATO

Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria; disposizione citata:

  • Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis.
  • b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità; disposizione citata:
  • Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis.
  • c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità; disposizione citata:
  • Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537-bis.
  • d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita.

Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’art. 15-bis, comma 4, lett. e), citato, che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale. 

Pubblicato da:

Maurizio Villani

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