Sul perimetro del confronto tra magistratura e avvocatura e sulla funzione del principio di leale collaborazione nel sistema della giurisdizione.
La dialettica tra magistratura e avvocatura contribuisce alla definizione dell’assetto complessivo del diritto vivente, secondo un modello fondato sulla pluralità delle funzioni e non su una gerarchia di posizioni.
In tale contesto, gli interventi dell’avvocatura nei procedimenti dinanzi ai consigli giudiziari, ove previsti dall’ordinamento, si collocano all’interno della dinamica procedimentale e ne integrano una componente funzionale, quale espressione di una partecipazione istituzionalmente tipizzata.
La loro corretta qualificazione impone una lettura nella cornice ordinamentale che ne legittima la presenza, evitando spostamenti del piano di analisi, dal contenuto dell’apporto alla posizione soggettiva dell’interlocutore.
Il rischio che ciò non avvenga si manifesta ogniqualvolta la fisiologica divergenza di posizioni venga traslata sul piano della legittimazione dell’interlocutore. Ne deriva un’alterazione del piano del confronto istituzionale. La coerenza del sistema si misura nella capacità di mantenere distinta la dimensione della funzione da quella della valutazione del soggetto che la esercita.
Con specifico riferimento alle recenti prese di posizione della Giunta distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati dell’Emilia-Romagna, in relazione alle osservazioni formulate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna nell’ambito di una procedura dinanzi al Consiglio giudiziario, si evidenzia una tensione nella corretta delimitazione dei rispettivi ambiti funzionali.
Nel comunicato richiamato, le osservazioni del Consiglio dell’Ordine vengono ricondotte a una presunta estraneità al perimetro normativo, a una connotazione ideologica e pregiudiziale, nonché a una valutazione delle stesse alla luce del principio di leale collaborazione.
L’intervento del Consiglio dell’Ordine, nell’ambito della procedura prevista dall’ordinamento dinanzi al Consiglio giudiziario, costituisce esercizio di una funzione istituzionale e non un apporto esterno al procedimento. La sua riconduzione a categorie di estraneità o di ideologicità determina uno slittamento dal piano della valutazione dell’atto a quello della legittimazione del soggetto.
Particolare attenzione merita il richiamo al principio di leale collaborazione, così come evocato nel comunicato dell’ANM Emilia-Romagna.
La leale collaborazione non può essere intesa come criterio di conformità delle valutazioni espresse da un diverso ordine professionale, né come parametro di giudizio delle ragioni che sorreggono l’esercizio di una funzione prevista dalla legge. Essa si sostanzia nel reciproco riconoscimento delle attribuzioni funzionali e presuppone la neutralità rispetto al contenuto delle posizioni espresse.
Quando tale principio viene utilizzato come chiave di lettura delle motivazioni dell’interlocutore, esso rischia di trasformarsi in uno strumento di valutazione dell’altrui autonomia istituzionale.
Il problema che ne deriva non riguarda la posizione dell’avvocatura, bensì la corretta delimitazione del perimetro entro cui il confronto tra soggetti della giurisdizione deve svolgersi.
Magistratura e avvocatura sono soggetti distinti, non collocati in rapporto gerarchico, ma in posizione di autonomia funzionale e reciproco riconoscimento.
Il rischio non risiede nella divergenza delle posizioni, ma nella possibilità che essa venga letta come indice di sospetto, con conseguente spostamento del confronto dal piano funzionale a quello della legittimazione reciproca.
Solo il mantenimento rigoroso di tale distinzione consente ai principi di leale collaborazione e di rispetto di conservare il proprio significato ordinamentale, quale limite alle interferenze tra ruoli e garanzia dell’equilibrio complessivo del sistema.