Il recente D.Lgs. n. 149/2026 corregge finalmente l’eccesso territoriale e riprende la proposta già da me avanzata il 03.07.2026
Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 e vigente dal 26 agosto 2026, interviene in modo significativo sull’ordinamento della giurisdizione tributaria.
Tra le modifiche più rilevanti vi è quella relativa alle incompatibilità dei magistrati tributari, perché il testo definitivo supera l’impostazione territoriale molto ampia contenuta nello schema preliminare e riconduce il divieto di appartenenza alla sola sede della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
Infatti, la nuova norma prevede testualmente:
“2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»;
h) all’articolo 8:
1) al comma 01, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati all’assistenza tecnica di cui all’articolo12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi professionali, le attività individuate nella lettera i) del comma1.»;”
Dal criterio regionale si passa finalmente alla sola sede per il primo e secondo grado.
Il dato di maggiore rilievo è il netto ridimensionamento dell’estensione territoriale dell’incompatibilità.
Nello schema preliminare, come avevo evidenziato nell’articolo del 3 luglio 2026 «Nuovi magistrati tributari: tutela dell’imparzialità a rischio discriminazione» (in IPSOA Quotidiano del 03 luglio 2026), per il primo grado l’incompatibilità era destinata ad operare su un’area estremamente ampia, riferita alla regione ed alle province limitrofe così come per il secondo grado.
Una simile soluzione rischiava di impedire l’assegnazione del magistrato a numerose sedi pur in assenza di un concreto rapporto tra l’attività professionale del familiare e l’ufficio giudiziario nel quale il magistrato era chiamato a esercitare le proprie funzioni.
Il testo definitivo cambia invece prospettiva.
La nuova norma stabilisce che i magistrati tributari non possono appartenere alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado «presso le cui sedi» operano i familiari indicati dalla disposizione.
Per il primo e secondo grado, dunque, si passa da un criterio sostanzialmente regionale, ulteriormente esteso alle province limitrofe, ad un criterio circoscritto alla sola sede della Corte interessata.
È una modifica di notevole importanza, perché l’incompatibilità viene ricondotta all’ufficio giudiziario territorialmente interessato e non viene più fatta discendere automaticamente dalla mera presenza del familiare in un’intera regione o in territori confinanti.
Una modifica che riprende la proposta già da me avanzata e peraltro fatta propria dal Senato nel “Resoconto sommario n. 39 del 30.07.2026” con la seguente osservazione:
“i) valuti il Governo l’opportunità di uniformare, nei limiti della compatibilità e tenuto conto delle specificità e delle prerogative proprie dei magistrati tributari, il regime di incompatibilità di sede dei magistrati tributari a quello vigente per la magistratura tributaria”.
La scelta contenuta nel decreto definitivo riprende, nel suo nucleo essenziale, la proposta di modifica che avevo formulato nel citato articolo del 3 luglio 2026.
In quella sede avevo sottolineato che la tutela dell’imparzialità non richiede automatismi territoriali sproporzionati e avevo proposto di limitare l’incompatibilità ad un ambito più ristretto, collegato all’ufficio giudiziario tributario presso il quale il familiare esercita la propria attività.
La formulazione oggi approvata va chiaramente in questa direzione in quanto resta fermo il presidio dell’imparzialità, ma viene eliminata quella proiezione regionale che rischiava di trasformare una norma di garanzia in una preclusione eccessivamente penalizzante per i nuovi magistrati tributari.
La modifica deve essere valutata positivamente anche sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità.
L’imparzialità del giudice, tutelata dall’art. 111 Cost., non è meglio garantita semplicemente ampliando al massimo l’area geografica delle incompatibilità; è garantita più efficacemente quando il divieto è collegato al luogo nel quale può concretamente manifestarsi un rischio di interferenza o anche soltanto un’apparenza di condizionamento.
Ridurre una preclusione regionale alla sola sede della Corte, per il primo e secondo grado, significa quindi conservare la funzione preventiva della norma evitando che essa produca effetti eccessivi sulla mobilità, sull’assegnazione e sulla stessa organizzazione della nuova magistratura tributaria professionale.
In conclusione, il recente D.Lgs. n. 149/2026 introduce pertanto una correzione significativa e condivisibile.
Rispetto alla precedente impostazione regionale, la nuova disciplina concentra l’incompatibilità sulla sola sede della Corte di primo e secondo grado.
Si tratta di una soluzione molto più equilibrata, perché tutela la terzietà del magistrato tributario senza creare una presunzione generalizzata di incompatibilità su territori eccessivamente vasti.
È altresì significativo che il legislatore sia intervenuto proprio sul profilo che avevo segnalato nel succitato articolo «Nuovi magistrati tributari: tutela dell’imparzialità a rischio discriminazione».
La modifica definitiva dimostra che era fondata l’esigenza di sostituire al criterio regionale una regola più aderente alla concreta sede giudiziaria.
Il passo compiuto è quindi importante, in quanto non indebolisce le garanzie di imparzialità, ma le rende più razionali, proporzionate e coerenti con il nuovo status professionale dei magistrati tributari.