LA NUOVA QUINTA MAGISTRATURA TRIBUTARIA – IL RICONOSCIMENTO FORMALE E SOSTANZIALE

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LA NUOVA QUINTA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

IL RICONOSCIMENTO FORMALE E SOSTANZIALE DELLA QUINTA MAGISTRATURA TRIBUTARIA NELL’ART. 2 DEL D.LGS. N. 149 DEL 7 AGOSTO 2026

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 149 del 7 agosto 2026 rappresenta un passaggio di particolare rilievo nel lungo processo di trasformazione della giustizia tributaria italiana, perché porta a compimento, sul piano dell’ordinamento positivo, quel percorso di progressiva emancipazione della giurisdizione tributaria che aveva ricevuto un impulso decisivo con la legge 31 agosto 2022, n. 130, da me sollecitata in oltre 30 anni di battaglie.

Se quella riforma aveva introdotto il magistrato tributario professionale, reclutato mediante pubblico concorso e destinato all’esercizio a tempo pieno della funzione giurisdizionale, la nuova disposizione compie un passo ulteriore, di natura non soltanto terminologica ma sistematica.

Ogniqualvolta l’ordinamento prende in considerazione congiuntamente le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, il legislatore interviene per aggiungere espressamente la magistratura tributaria.

È difficile sottovalutare il significato di questa scelta.

Non siamo di fronte a una singola disposizione settoriale, né alla semplice correzione di un riferimento normativo ormai superato, bensì a una modifica coordinata e trasversale di una pluralità di fonti legislative che disciplinano lo stato giuridico, le incompatibilità, gli incarichi, il fuori ruolo, l’accesso ad altre professioni e magistrature, la formazione e numerosi altri aspetti della posizione istituzionale dei magistrati.

Il filo conduttore è evidente.

Il magistrato tributario, dopo 160 anni, viene finalmente considerato dall’ordinamento come appartenente a un’autonoma magistratura che deve essere menzionata, ogni volta che ciò sia pertinente, accanto alle quattro magistrature storicamente riconosciute.

L’art. 2 dispone testualmente:

 “Articolo 2 del Decreto legislativo 07/08/2026 n. 149

 “Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria.”

 Disposizioni di coordinamento

 Testo in vigore dal 26 agosto 2026

 1. All’articolo 8-bis, primo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».

 Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 3, comma 1, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;

 b) all’articolo 23-bis:

 1) al comma 1, le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;

 2) al comma 3, le parole: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;

 c) all’articolo 53, comma 3, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».

 All’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: «Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».

 All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole: «magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari».

 5. All’articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.

 All’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 18, le parole: «componenti delle commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «componenti delle corti»;

 b) al comma 66, le parole: «a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».

 Alla legge 17 giugno 2022, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 15, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;

 b) all’articolo 16, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;

 c) all’articolo 18, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;

 d) all’articolo 19, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;

 e) all’articolo 20:

 1) al comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari»;

 2) al comma 2, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».

 8. All’articolo 116, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) alla lettera a), le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari»;

 b) alla lettera a-bis), le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari».

 Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 1, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;

 b) all’articolo 11, comma 1, le parole: «I magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari»;

 c) all’articolo 16, comma 1, le parole: «ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari». (…)”

 

Dalla riforma della giustizia tributaria al riconoscimento della magistratura tributaria

Il dato che emerge dalla lettura dell’articolo è immediato e, nello stesso tempo, di grande portata sistematica.

Il legislatore non si limita più a disciplinare una particolare categoria di giudici competenti in materia fiscale, ma colloca espressamente i magistrati tributari nella medesima sequenza normativa nella quale vengono tradizionalmente indicati i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

La reiterazione della formula non può essere considerata casuale, poiché essa attraversa disposizioni appartenenti a settori diversi dell’ordinamento ed è utilizzata ogni volta con il preciso obiettivo di completare l’elencazione delle magistrature aggiungendovi quella tributaria.

Il primo comma possiede, sotto questo profilo, una straordinaria efficacia simbolica oltre che giuridica.

Dove la legge n. 97 del 1979 parlava dei «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari», il nuovo testo impone di leggere «magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari».

Lo stesso metodo viene poi riprodotto nel pubblico impiego, nella disciplina degli incarichi, nelle norme anticorruzione, nel codice dei contratti pubblici e in numerose altre disposizioni, fino a formare un vero e proprio sistema normativo nel quale la magistratura tributaria cessa di apparire come una figura isolata e viene stabilmente inserita tra le magistrature della Repubblica.

È proprio la sistematicità dell’intervento a consentire di parlare, con fondamento, della nascita formale e sostanziale della quinta magistratura tributaria.

La sua nascita sostanziale era stata avviata dalla legge n. 130 del 2022, attraverso l’istituzione del magistrato tributario professionale, il concorso pubblico, il rapporto di impiego e la progressiva costruzione di un corpo togato specializzato.

L’art. 2 del decreto legislativo del 2026 realizza invece il completamento formale di tale processo, riconoscendo al magistrato tributario uno status che l’ordinamento mette ormai in parallelo con quello delle altre magistrature dopo 160 anni.

 

Una equiparazione che attraversa l’intero ordinamento

La portata della norma diventa ancora più evidente osservando che il riconoscimento non si esaurisce nell’inserimento del termine «tributari» in alcune elencazioni.

I commi successivi costruiscono una rete di corrispondenze che riguarda concretamente lo status professionale del magistrato tributario.

L’articolo disciplina, anzitutto, il collocamento fuori ruolo dei magistrati tributari, prevedendo espressamente un limite massimo e attribuendo, in attesa dell’intervento legislativo definitivo, un ruolo al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Anche questa previsione assume un valore ordinamentale significativo, perché istituti tradizionalmente riferiti alle magistrature professionali vengono ora regolati specificamente anche per quella tributaria.

Ancora più eloquenti sono i commi da 11 a 16.

Il magistrato tributario, quando possiede i requisiti accademici e professionali stabiliti dalla legge, viene ammesso nei percorsi e nelle possibilità professionali già riconosciute ai magistrati appartenenti agli altri ordini.

La precedente esperienza nella magistratura tributaria diviene così titolo giuridicamente qualificato, idoneo a produrre effetti anche al di fuori della giurisdizione di appartenenza.

L’ordinamento riconosce, in altri termini, che l’attività del magistrato tributario costituisce a tutti gli effetti esercizio professionale di una funzione giurisdizionale qualificata e non una forma minore o residuale di amministrazione del contenzioso fiscale.

Di particolare rilievo è inoltre il comma 19, che interviene sull’articolo 135 del codice del processo amministrativo e pone espressamente accanto ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari e amministrativi quelli concernenti i magistrati tributari adottati secondo il loro specifico ordinamento. Il magistrato tributario viene pertanto individuato anche attraverso l’esistenza di un proprio sistema di governo e di provvedimenti riguardanti il relativo status, ulteriore elemento che rafforza l’autonomia ordinamentale della categoria.

 

La quinta magistratura non è più soltanto una formula descrittiva

L’espressione «quinta magistratura» è stata per lungo tempo utilizzata soprattutto nel dibattito scientifico, professionale e politico per indicare l’auspicata trasformazione della giustizia tributaria in una giurisdizione affidata stabilmente a magistrati professionali specializzati.

Dopo la legge n. 130 del 2022, tuttavia, quel concetto ha progressivamente perso il carattere meramente programmatico.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 204 del 2024, descrivendo gli effetti della riforma del 2022, ha affermato che essa aveva introdotto nell’ordinamento una giurisdizione che «si affianca a quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare», composta, a regime, da magistrati tributari professionali a tempo pieno, selezionati tramite pubblico concorso e specializzati nella materia tributaria.

È un passaggio di notevole importanza, perché anticipa sul piano della ricostruzione costituzionale quella stessa logica di affiancamento che il legislatore del 2026 traduce ora sistematicamente nel diritto positivo.

L’art. 2 può quindi essere letto come la consacrazione legislativa di un mutamento che si era già prodotto nella struttura della giurisdizione.

La formula che ricorre in tutto il testo — «ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari» — possiede infatti un significato ben più ampio di una semplice aggiunta lessicale: essa fotografa il nuovo assetto del sistema e dichiara che, quando si disciplina la posizione delle magistrature, quella tributaria non può più essere omessa.

Occorre naturalmente distinguere questo riconoscimento legislativo dalla diversa questione della classificazione costituzionale delle giurisdizioni e delle magistrature, che resta governata dalle disposizioni della Costituzione e dalla relativa interpretazione.

Parlare di «quinta magistratura», pertanto, non significa sostenere che l’articolo 2 abbia modificato implicitamente la Costituzione o creato ex novo una nuova categoria costituzionale; significa, più precisamente, constatare che sul piano dell’ordinamento legislativo la magistratura tributaria è ormai dotata di quei caratteri di professionalità, autonomia, stabilità e riconoscimento sistematico che consentono di individuarla come un autonomo corpo magistratuale, affiancato agli altri espressamente contemplati dalla legislazione statale.

In ogni caso, dopo 160 anni, ormai è arrivato il momento di inserire espressamente nella Costituzione la nuova Quinta Magistratura Tributaria, che peraltro non deve più dipendere dal MEF ma dal Ministero della Giustizia.

 

Il valore decisivo della congiunzione «e tributari»

Talvolta sono proprio le modifiche legislative apparentemente più semplici a manifestare i cambiamenti ordinamentali più profondi.

Nell’articolo 2, due parole ricorrono quasi come un ritornello: «e tributari».

Quelle parole vengono aggiunte a disposizioni stratificate nel corso di decenni, nelle quali il legislatore aveva fino a quel momento preso in considerazione soltanto i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.

Con questa operazione il nuovo magistrato tributario entra definitivamente nel lessico generale delle magistrature dello Stato.

Non è più necessario dedurne l’assimilazione interpretando norme nate per altri ordini giudiziari, perché è il legislatore stesso a stabilire di volta in volta che la disciplina destinata alle magistrature deve comprendere anche quella tributaria.

La tecnica della novellazione utilizzata dall’articolo rende quindi particolarmente evidente l’intento del legislatore: aggiornare l’intero ordinamento alla presenza ormai strutturale di una magistratura tributaria professionale.

La rilevanza di questo passaggio è anche culturale.

Per decenni la giustizia tributaria è stata considerata una giurisdizione speciale caratterizzata da giudici prevalentemente non professionali e da una struttura che la distingueva nettamente dagli altri ordini magistratuali.

La riforma iniziata nel 2022 ha mutato il paradigma introducendo magistrati professionali selezionati mediante concorso e un’organizzazione destinata progressivamente a fondarsi su di essi.

Il decreto del 2026 prende atto delle conseguenze di quella scelta e le proietta nell’ordinamento generale.

 

Una nascita formale e sostanziale

Alla luce dell’articolo 2 è dunque possibile individuare due momenti complementari.

Il primo è costituito dalla nascita sostanziale della magistratura tributaria, realizzatasi mediante la professionalizzazione della funzione, il reclutamento concorsuale, l’organico stabile, il tirocinio, il rapporto d’impiego e un autonomo sistema di governo della giustizia tributaria.

Il secondo è rappresentato dalla nascita formale, che trova nell’intervento del 2026 uno dei suoi momenti più significativi, perché il legislatore riconosce in modo diffuso e sistematico la presenza dei magistrati tributari nell’ordinamento e li colloca espressamente accanto agli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

Non si tratta, quindi, semplicemente della modifica di alcune disposizioni sparse.

Considerato nel suo complesso, l’articolo 2 svolge una funzione di coordinamento ordinamentale.

Prende atto dell’esistenza della magistratura tributaria e adegua alla nuova realtà le norme che, essendo state scritte quando quel corpo professionale non esisteva ancora nella sua configurazione attuale, inevitabilmente non lo contemplavano.

Per questa ragione il significato dell’intervento supera largamente la somma delle singole novelle. Quando, in una pluralità così ampia di disposizioni, la formula «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari» diventa «magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e tributari», il legislatore sta esprimendo una precisa scelta di sistema.

Accanto alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare deve ormai trovare posto, ogni volta che la disciplina lo richieda, anche la magistratura tributaria.

È in questo senso, giuridicamente rigoroso, che si può parlare della definitiva emersione della quinta magistratura tributaria.

Non come espressione celebrativa priva di contenuto normativo, ma come descrizione di una realtà istituzionale alla quale il legislatore riconosce uno status sempre più omogeneo e parallelo rispetto alle altre magistrature professionali.

La giustizia tributaria entra così in una nuova fase della propria storia: da giurisdizione speciale prevalentemente affidata a giudici non professionali a magistratura professionale autonoma, dotata di un proprio corpo togato e ormai stabilmente inserita, anche nel linguaggio generale della legislazione della Repubblica, accanto alle altre magistrature dello Stato.

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 149 del 7 agosto 2026 assume, pertanto, il valore di una vera norma di riconoscimento ordinamentale.

Attraverso decine di modifiche puntuali, proclama un unico principio di fondo.

Da questo momento, quando l’ordinamento guarda alle magistrature dello Stato e disciplina congiuntamente magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non può più ignorare i magistrati tributari.

È questa la portata più profonda della disposizione ed è qui che può individuarsi, sul piano formale oltre che sostanziale, il definitivo riconoscimento della quinta magistratura della Repubblica dopo 160 anni.

Pubblicato da:

Maurizio Villani

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