Il principio di diritto espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 14575 del 30 maggio 2025 , riguarda la nullità della clausola contrattuale che disciplina il tasso d’interesse nei contratti di leasing finanziario a causa della mancata allegazione del piano di ammortamento, il quale è necessario per la corretta determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e, di conseguenza, per valutare l’eventuale usurarietà del tasso.
La Corte ha stabilito che la mancanza del piano di ammortamento rende indeterminato l’oggetto del contratto e non permette di stabilire con certezza il regime di capitalizzazione degli interessi.
Cosa significa in pratica?
Che siccome tutti i contratti di leasing da sempre NON hanno allegato il piano di ammortamento, sono tutti aggredibili.
In termini pratici significa rifare il piano di rimborso non al tasso indicato in contratto, ma a quello legale, molto piu’ basso. Il cliente dovrà pagare meno e riavere le somme pagate in più. Insomma, le rate sono molto piu’ basse. E cade anche la indicizzazione.
Vista la entità delle somme in gioco (pensiamo al leasing immobiliare) è una grande notizia.
Sappiamo, anche grazie al costante scambio di informazioni tra noi, che negli anni la Giurisprudenza si è consolidata sulla indeterminatezza dei contratti di conto corrente affidati.
Con le note possibilità di recuperare somme ingenti.
Egualmente, relativamente ai mutui, si è assistito ad una significativa rappresentazione della trasparenza, pena la nullità delle clausole relative alle condizioni economiche.
E anche qui con la possibilità di recuperare soldi a seguito della ridefinizione del piano di ammortamento a tasso legale.
Soprattutto a seguito della cassazione a Sezioni Unite n.15130 e 15340 del 2024. Relativamente ai mutui a tasso fisso.
Immediatamente dopo si è fatto chiarezza sul fatto che anche i mutui a tasso variabile necessitano del piano di ammortamento chiaro e trasparente (Cass. 7382/2025 e 8322/2025).
Rimanevano fuori i contratti di leasing molto particolari nella loro composizione e struttura.
Ebbene ci siamo arrivati!
Ai leasing la cassazione ha esteso il principio con la Cassazione Civile, 30 maggio 2025, n. 14575, Pres. Scarano, Rel. Positano (ordinanza) .
Quindi: anche tutti i contratti di leasing (oltre i mutui) che non presentano il piano di ammortamento trasparente e completo, sono analizzabili, perché corrono il rischio concreto di essere indeterminati ovvero deve essere rifatto il conteggio degli interessi sulle rate .
Con diritto restitutorio al cliente di somme ingenti.
Pensiamo anche ai casi in cui il cliente è inadempiente secondo la Compagnia di Leasing Siamo realmente sicuri che il cliente dovesse quelle somme?
L’importanza è tale che se digitate sul web “Cassazione 14575/2025” vedrete che oltre 10 siti se ne sono impossessati, ovviamente omettendo il mio nome.
Questa sarebbe la concorrenza: Chi non si rinnova………………..copia!
Per chi volesse approfondire, riassumo il caso trattato: Assenza del piano di ammortamento quale documento non essenziale a pena di nullità ,ma utile a ricostruire l’andamento del rapporto qualora il contratto non sia chiaro. La componente finanziaria.
Il contratto non vedeva allegato un piano di ammortamento.
Esso non è notoriamente un documento essenziale a pena di nullità, ma può servire, quale integrazione, a comprendere / riparare eventuali problemi di interpretazione qualora dal contratto non si evinca certezza. Ex pluribus sentenza 605 del 14.4.2025 tribunale di Padova.
La cassazione si è espressa sul fatto che al mutuo debba accompagnarsi il piano di ammortamento:
Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, ha chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso valgono senz’altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”.
Le Sezioni Unite, con la oramai famosa sentenza n.15130/2024, approfondirono tale questione con riguardo ai contratti di mutuo a tasso fisso con allegato il piano di ammortamento recante chiara indicazione degli importi dovuti dal mutuatario in occasione del pagamento di ciascuna rata di rimborso del prestito, sia per interessi sia per capitale.
All’indomani della pronuncia delle SS.UU. si era riacceso il dibattito ipotizzando che la pronuncia n.15130/2024 lasciasse spazio per possibili contestazioni, da parte dei mutuatari, laddove il contratto sottoscritto fosse regolato a tasso variabile e non fisso.
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, come detto, ha esteso ai mutui regolati a tasso variabile i principi espressi a maggio 2024 dalle SS.UU. per i mutui a tasso fisso.
La Corte ha in particolare chiarito che:
- “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
- se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>>, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l’unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
I mutui a tasso variabile con allegato un piano di ammortamento, che indica solo la quota capitale a scadenza di ogni rata e che non contengono menzione del regime di capitalizzazione infrannuale mancano di accordo e sono nulli per indeterminatezza.
I mutui a cui non è stato allegato alcun piano di ammortamento sono nulli per indeterminatezza.
- Trasparenza bancaria soddisfatta. La Cassazione ritiene sufficiente, a fini di trasparenza (art. 117 TUB), la consegna al mutuatario del piano di ammortamento con l’evidenza della quota capitale e della quota interessi di ciascuna rata. Tale requisito vale per i mutui a tasso fisso e – dopo 7382/2025 e 8322/2025 – è confermato anche per i tassi variabili, benché questi ultimi necessitino di un piano “proiettivo” che potrà subire adeguamenti periodici.
Conforme Corte d’Appello di Ancona. Con la sentenza n. 1703 del 2/12/2024, ha stabilito un importante principio in materia di finanziamenti bancari, applicando ai mutui a tasso variabile le linee guida già tracciate dalle Sezioni Unite della Cassazione per i mutui a tasso fisso con la nota pronuncia n. 15130/2024.
La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo un principio fondamentale per avere chiarezza e trasparenza nelle clausole contrattuali: anche nei mutui a tasso variabile, la determinazione degli interessi deve avvenire su basi oggettive, evitando elementi di incertezza o discrezionalità da parte dell’istituto di credito. In presenza di un piano di ammortamento dettagliato, contenente l’importo del capitale erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale (TAN) e il tasso effettivo globale (TAEG), non può ravvisarsi indeterminatezza dell’oggetto contrattuale.
ll tribunale di Padova si è pronunciato su un piano di ammortamento privo della colonna relativa agli interessi con sentenza 14.4.2025 n. 605 ( pensiamo a MPS, ecc) .
Ai leasing la cassazione ha esteso il principio con la Cassazione Civile, 30 maggio 2025, n. 14575, Pres. Scarano, Rel. Positano (ordinanza) su ricorso di codesto difensore.
Leasing – TAEG – usura bancaria – indeterminatezza contrattuale – mancanza piano di ammortamento stipula.
“La corte territoriale ritiene di superare il profilo della nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto argomentando dal rilievo che nella clausola n. 5 del paragrafo 11 è indicato il tasso, ma tale profilo non rileva, assumendo viceversa decisivo rilievo il fatto che il piano di ammortamento non risulta nella specie invero elaborato e prodotto.
Parte ricorrente ha correttamente dedotto e documentato che “non è stato depositato in atti dall’attrice sostanziale il piano di ammortamento, né viene indicato quale tipologia di ammortamento è stata applicata al rapporto contrattuale, se all’italiana o alla francese, se con regime semplice o composto”.
(…)
Quindi, l’indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), o tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta il costo effettivo dell’operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento: esso racchiude contemporaneamente il tasso d’interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d’istruttoria, imposte di bollo, ecc.).”
Avere il piano di ammortamento consentirebbe di verificare quale sia la componente finanziaria presente nel canone, tutto come da Istruzioni Banca di Italia già illustrata.
Al solito la prescrizione è di 10 anni dalla chiusura del rapporto (ovviamente possono essere analizzati anche contratti in corso con controcredito da portare in compensazione).