Polizza assicurativa con investimenti di tipo “Wrapper”: profili di responsabilità e procedimento avanti all’arbitro assicurativo (AAV).

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Il caso in questione riguarda una consulenza finanziaria potenzialmente inadeguata che avrebbe indotto il Cliente a un’operazione d’investimento complessa, quale è quella di sottoscrivere una polizza wrapper.

Tale polizza è caratterizzata anzitutto da commissioni molto elevate. A vantaggio del consulente. La qual cosa impone obbligatoriamente non solo di rendere noto in maniera intellegibile questo aspetto ma, proprio perchè potenzialmente non vantaggiosa, è necessario procedere anche con il paragone. Cioè dando la possibilità al cliente di effettuare un adeguato confronto con altri prodotti. Posto che questo è un ulteriore elemento che generando consapevolezza permette di meglio percepire e inquadrare l’impatto dell’aspetto remunerativo a vantaggio del consulente.

Inoltre con il termine “wrapper” nella prassi del mercato assicurativo e finanziario, si fa generalmente riferimento a un’operazione utilizzata quale “contenitore” di strumenti di investimento, cui possono essere collegati una pluralità di attivi sottostanti. Di qui anche la complessità che può dare origine a una inesatta se non addirittura falsa rappresentazione dei contenuti inerenti all’operatività della polizza.

Pertanto è del tutto logico e per certi versi consequenziale che la controversia si radichi su profili che attengono anzitutto alla violazione dei doveri precontrattuali di correttezza, adeguatezza e trasparenza da parte di un consulente finanziario nella distribuzione di una siffatta polizza.

In particolar modo le principali censure punteranno a mettere in rilievo il non avere ricevuto un’informazione adeguata:

1) sulle diverse possibili opzioni di investimento;

2) sulle commissioni inerenti all’operazione perfezionata;

Tuttavia è preliminarmente essenziale tenere in considerazione il regime di preclusioni di cui è investito l’arbitro assicurativo alla luce del fatto che si tratta di investimenti.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, “Decreto”), sono rimesse alla cognizione dell’Arbitro Assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione.

La richiamata disposizione presuppone, logicamente, che il ricorso contenga elementi sufficienti a verificare che la controversia tragga origine da un contratto di assicurazione, così da poterla ricondurre al perimetro della competenza dell’Arbitro assicurativo.

Orbene tale perimetro di competenza deve emergere dalla documentazione prodotta per l’esposizione dei fatti o in ogni caso è necessario che il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo degli atti. Tale impostazione è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il petitum deve essere individuato attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. 3911/2001).

Qualora dalla documentazione prodotta non fosse possibile stabilire se le domande proposte trovino il proprio fondamento immediato in un contratto di assicurazione ovvero in un diverso rapporto di natura finanziaria o previdenziale, del quale la polizza wrapper costituirebbe soltanto uno degli elementi dell’operazione complessivamente contestata, il rischio è quello dell’inammissibilità.

Come pure giova osservare che laddove la vicenda dovesse risultare riconducibile a una forma di investimento complementare, emergerebbe un sicuro profilo di incompetenza per materia, posto che i fondi pensione, aperti o chiusi, non costituiscono contratti di assicurazione e non rientrano nel perimetro di competenza dell’Arbitro Assicurativo.

La conseguenza è che, pur potendosi desumere dalla documentazione prodotta e dalle censure svolte il riferimento a un determinato rapporto contrattuale, gli elementi forniti potrebbero non essere sufficienti a consentire al Collegio di verificarne la natura e, quindi, di accertare la riconducibilità della controversia all’ambito applicativo dell’art. 3, comma 1, del Decreto.

Come pure lo stesso ricorso potrebbe incontrare lo sbarramento stabilito dal requisito previsto dall’art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, laddove gli elementi forniti, pur consentendo di individuare il rapporto cui si riferiscono le censure, come proposte e svolte dal ricorrente, non risultano sufficienti a identificarne la natura in termini tali da consentire al Collegio di verificare la propria competenza per materia ai sensi dell’art. 3, comma 1, del medesimo Decreto.

Si rammenti inoltre di considerare sempre quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lett. c), del Decreto, secondo cui il ricorso è inammissibile quando ha ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, ovvero conosciuti dal ricorrente, oltre tre anni prima della proposizione del reclamo.

A nulla rileva il fatto che a seguito del reclamo l’eventuale vizio di inammissibilità possa non essere stato eccepito nella risposta allo stesso. Che pertanto può essere sollevata successivamente al ricorso e può essere rilevata dall’Arbitro che è tenuto al rispetto del Decreto.

La conseguenza sarebbe che a prescindere dei rilievi che molto probabilmente colgono anche nel segno tenuto conto della natura della polizza wrapper e del piazzamento della stessa che è stato fatto presso un certo target di clientela, il ricorso verrebbe dichiarato inammissibile.

Avv. Marco Solferini – Studio Legale Solferini (https://www.studiolegalesolferini.com/)

Pubblicato da:

Marco Solferini

L'avvocato Marco Solferini si occupa di diritto civile, commerciale, societario, bancario, del risparmio e degli investimenti. Ha maturato anche una significativa esperienza nella tutela dei consumatori, contrattualistica societaria e nel diritto di Famiglia. Per contattare l'Avvocato: 1) Contatto diretto: info@studiolegalesolferini.com 2) Sito: www.studiolegalesolferini.com 3) La storia professionale e il curriculum sono disponibili dal profilo Linkedin: https://it.linkedin.com/in/marco-solferini-6776823/it

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