La questione in esame, assai comune, sorge per via della richiesta di indennizzo formulata da parte del mutuatario in relazione ai danni che lo stesso riferisce di aver subito all’immobile che, quale bene dato a garanzia del finanziamento ricevuto, risultava coperto dalla polizza contro i danni stipulata da parte della banca mutuante.
Il rapporto è pertanto radicato tra due parti. La prima, il mutuante che ha concesso il prestito con la garanzia di ipoteca e una polizza assicurativa collegata al contratto principale, la seconda è il beneficiario del prestito nonché proprietario dell’immobile: il mutuatario.
Per prima cosa il contraddittorio si sviluppa sulla base del reclamo che circostanziando la materia oggetto del contendere punta a rilevare le criticità nel comportamento del mutuante attraverso l’esposizione dei fatti. La cui ricostruzione rappresenta il primo necessario passaggio per identificare la materia oggetto del contendere in tutte le sue declinazioni. Tutto ciò fino al ricorso stragiudiziale le cui precisazioni sono l’esito fisiologico del contraddittorio fra le parti.
In buona sostanza il ricorso finisce per chiudere quella che da un punto di vista metaforicamente scacchistico è l’apertura eseguita, attraverso il reclamo. Il microverso in cui si sviluppa questo contenzioso stragiudiziale è già noto per via dei procedimenti di cui all’ACF e all’ABF. Ne sono noti i “pro” e anche qualche “contro” trattandosi di un regime alterato e funzionale ad un ADR, non possedendo quei crismi più tipici del procedimento avanti al Giudice.
Occorre anzitutto precisare quindi i noti limiti alla definizione e alla circoscrizione degli eventi, dei fatti e delle censure giacchè la prima forma di preclusione è quella che riguarda una non coincidenza tra quanto reclamato e quanto poi opposto o addirittura aggiunto in sede di ricorso.
Sussiste il limite della c.d. mutatio libelli quando il ricorrente apporta una modifica sostanziale al petitum o alla causa petendi.
Viceversa si resta nell’alveo della c.d. emendatio libelli consentita dalla giurisprudenza nella misura in cui intervenga sulla domanda “modificandone soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto” (Cass. 20870/2019).
Una modifica della domanda appare dunque legittima purché resti “connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta le difese della controparte” (Cass. 4115/2024).
Questo genere di polizze assicurative che accedono direttamente al contratto principale tra mutuante e mutuatario sono nell’interesse del primo (in questo caso la Banca) anche se insistono su un bene altrui, cioè l’immobile.
E’ corretto pertanto affermare che l’interesse perseguito tramite il contratto di assicurazione, quindi, non è la protezione del diritto di proprietà sul bene immobile vantato dal proprietario/mutuatario ma, al contrario, il valore dell’ipoteca di cui è titolare l’istituto di credito mutuante.
I numerosi orientamenti presenti sul punto in diritto relativamente al fatto che da un punto di vista teorico non è proprietà piena fintanto che non viene ad estinguersi l’ipoteca hanno vissuto andamenti altalenanti e in questa contemporaneità potrebbe risultare pernicioso insistere su questa teoria che certamente ha avuto e continua ad avere interessanti sostenitori in dottrina.
Di fatto, in sede stragiudiziale è sufficiente osservare che l’Istituto di credito ha interesse alla conservazione di tutti i fabbricati posti a garanzia dei propri mutui. La qual cosa pur nella sua semplicità può dare origine a una vicenda economica complessa.
Fra polizza assicurativa e mutuo sussiste, infatti, un collegamento negoziale che si individua, in primo luogo nel contratto di mutuo che, oltre a richiamare le modalità di liquidazione dell’indennizzo contenute nella polizza (allegata) al medesimo mutuo, impone anche al mutuatario, in caso di sinistro, di rispettare gli obblighi stabiliti. Questo si verifica in quasi tutti i contratti attraverso la più classica delle formulazioni del contratto seriale: “in caso di inadempimento dei suddetti” obblighi. La conseguenza della violazione più tipica porta alla risoluzione del contratto di finanziamento. Questa disposizione causa-effetto traccia quindi, una diretta connessione, forse addirittura un vincolo inscindibile, fra polizza assicurativa e mantenimento del valore della garanzia immobiliare di cui l’istituto di credito vanta un diritto autonomo e difendibile.
La collaborazione necessaria pertanto è un estensione del corretto adempimento del contratto che ovviamente richiama sia i noti crismi della sua interpretazione quanto, nella sua attuazione, lo svolgimento inteso come comportamento da tenere, tra le parti, l’una nell’interesse dell’altra. E tutto questo si sostanzia in una serie di richiami reciproci che fanno emergere l’unitarietà dell’operazione negoziale in funzione della quale nessuno dei due contratti (mutuo e assicurazione) potrebbe esistere (con i contenuti che li caratterizzano) senza la contestuale presenza dell’altro.
Ovviamente è lapalissiano il fatto che l’interesse principale, oggetto di assicurazione, sia quello alla conservazione da parte del mutuante, del valore della garanzia reale sull’immobile in caso di danno totale, svuotando di fatto il valore della garanzia reale sull’immobile, il che renderebbe scontato quanto sia conveniente per il mutuante acquisire l’indennizzo al fine di estinguere il finanziamento. In questo caso non sussisterebbero dubbi, perchè tale garanzia è assoluta nel nostro diritto e va comprensibilmente a favore del prestatore di denaro che assume un rischio importante.
In questo senso si può affermare che il contratto di mutuo crea e si pone in una posizione di collegamento negoziale con la polizza contribuendo a descrivere, sul piano ermeneutico, l’unitario assetto di interessi che caratterizza la vicenda economica.
Diversamente però la clausola che, nel disciplinare il danno parziale all’immobile, stabilisce invece che in tali casi l’indennizzo verrà pagato al mutuatario solo previo benestare dell’istituto di credito aggiunge anche la possibilità di valutare, volta per volta, se svincolare l’indennizzo in favore del mutuatario o meno.
Se è pur vera la sussistenza di un interesse primario oggetto di assicurazione, quest’ultimo non permette di escludere (tanto più a priori) la presenza di ulteriori interessi meritevoli di tutela che, risultando funzionalmente collegati a quello principale (senza alterarne la natura sinallagmatica del collegamento negoziale) sono altresì strumentali alla realizzazione dello stesso. Tuttavia legittimando altri soggetti diversi dalla Banca.
Può quindi affermarsi la sussistenza della legittimazione ad agire del mutuatario in quanto interessato a veder accertate le condizioni di fatto e di diritto che gli permetterebbero, ai sensi della polizza, di ricevere l’indennizzo derivante dal sinistro oggetto di denuncia. In tali circostanze, il conseguimento dell’indennizzo oltre a soddisfare l’interesse del mutuante alla conservazione del valore della garanzia, tramite il ripristino del bene danneggiato (l’immobile), realizza anche l’interesse convergente del ricorrente alla riparazione del danno subito dall’immobile formalmente di sua proprietà.
Tuttavia resta fermo il presupposto che la Banca, titolare del rapporto di mutuo è chiamata ad esprimere il benestare per lo svincolo dell’indennizzo a beneficio del mutuatario. In tale articolazione del rapporto assicurativo la banca mutuante, in quanto contraente/assicurato, avrà interesse ad esprimere il benestare solo nell’ipotesi in cui ciò si renda necessario al fine di preservare il valore della garanzia. La qual cosa non è scontata e come tale deve essere preventivamente concordata con il mutuatario.
Pertanto l’impresa d’assicurazione può essere chiamata secondo i crismi dell’imposizione e in ottemperanza al contratto di assicurazione a pagare l’indennizzo al mutuatario (che ha interesse ed è legittimato ad agire per ottenere il quantum) solo a condizione che il mutuante abbia dato, preventivamente, il proprio benestare.
In mancanza, se cioè il mutuatario agisse di sua iniziativa senza avere ottenuto il benestare del mutuante allora l’assicurazione ha facoltà di rifiutarsi di conciliare il dovuto poiché ad essa sarebbe precluso di poter erogare direttamente l’indennizzo in favore del mutuatario.
Avv. Marco Solferini – Studio Legale Solferini (https://www.studiolegalesolferini.com/)