Il bullismo nella giurisprudenza e nella società
Il primo approccio con la prevenzione del crimine è quello della promozione della cultura, dato che sin dalla Grecia antica venne ad affermarsi il principio che la scuola non dovesse mirare tanto ad avviare ad una data professione, quanto a formare degli uomini liberi e raziocinanti, in grado di operare scelte consapevoli, una volta divenuti cittadini adulti.
La cultura consente non solo di ampliare il proprio bagaglio di conoscenza , ma anche e soprattutto di imparare a ragionare ed a capire direttamente i problemi del Paese , senza lasciarne l’interpretazione ai professionisti di una politica che viene sovente intesa più come fonte di gratificazione personale ,che non di servizio da rendere alla collettività, come accadeva – viceversa -nei ricordati tempi antichi.
L’ignoranza è il terreno fertile per i regimi autoritari, mentre la capacità di distinguere il giusto dall’ingiusto che si affina attraverso la cultura, è il primo presidio della libertà, in quanto consente di essere direttamente padroni di se stessi e di decidere autonomamente del proprio avvenire .
La cultura è pertanto il sale della democrazia, poiché chi ignora non discerne, e chi non discerne si rende facile preda delle lusinghe dei demagoghi , pronti a rivelarsi tiranni alla prima favorevole occasione.
Dopo la barbarie consumatasi nel corso del II conflitto mondiale, fu avvertita più intensamente la necessità di codificare un sistema di regole condivise, a forte valenza etica prima ancora che giuridica, per cui il 10 dicembre 1948 fu firmata a Parigi la “Dichiarazione dei Diritti umani”, redatta dalle Nazioni Unite .
Ivi, per ciò che concerne in particolare l’istruzione (artt. 26 e 27), fu sancito che ogni individuo aveva diritto a quella elementare, gratuita ed obbligatoria; che quella superiore doveva essere accessibile a tutti, privilegiando il merito; che nel suo insieme l’istruzione doveva indirizzarsi al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali. In tale contesto dovevano valorizzarsi la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
L’anno prima aveva visto la luce nostra Costituzione (27.12.1947) che, rispetto al precedente regime monarchico, configurò lo Stato con un ruolo di ben più incisiva presenza nella società civile, per la centralità accordata al diritto al lavoro, alla famiglia, alla tutela della salute, alla promozione della cultura e della ricerca scientifica, alla protezione delle minoranze, al pluralismo ordinamentale.
La nuova Carta costituzionale andò oltre gli schemi dello Stato di diritto, proiettandosi nella configurazione dello Stato sociale, che non si limitava cioè a dettare delle regole valide per tutti, ma promuoveva lo sviluppo della personalità di ogni cittadino- innanzi tutto proprio tramite la cultura- rimuovendo così gli ostacoli che ne impedivano, altrimenti, la reale partecipazione alla vita civile e, quindi, la realizzazione di una democrazia compiuta e non meramente formale. Non a caso il Calamandrei (1889-1956) scriveva che la scuola andava considerata “organo centrale della democrazia e complemento necessario del suffragio universale”.
Oggi destinare risorse economiche alla scuola torna utile anche per prevenire che l’abbandono totale o parziale della stessa, chiamata a rafforzare il suo impegno educativo, possa portare a forme estreme di “disagio giovanile”, che vanno dall’uso allo spaccio di droga, sino a forme di vera e propria delinquenza organizzata, di cui il bullismo è una delle manifestazioni più pervasive . Prevenire costa assai meno che investire in nuove carceri o nel presidio armato dell’intero territorio nazionale, che può valere come deterrente al crimine nel breve periodo, ma non può certo divenire una misura “strutturale”.
Va altresì evidenziato , sotto il profilo della responsabilità penale in merito ad un crimine commesso, che i procedimenti neuronali sono influenzati dalla cultura e dall’educazione ricevute, che ci permettono di capire meglio le ragioni per compiere o meno una data azione. Il vivere consociativo è fondamentale, a sua volta, per poter recepire i valori condivisi dalla collettività e quelli dalla stessa rifiutati come disvalori. L’individuo-in estrema sintesi- ha bisogno di realizzarsi non come monade isolata, bensì come zoon politikon, per crescere e svilupparsi non solo sotto il profilo del sapere, ma anche sotto quello biologico.
Tornare ad investire in cultura, significa camminare sul tracciato delineato nel secolo scorso dal Carnelutti, nella prospettiva della società ideale da lui vagheggiata, che era quella di un consorzio dove sarebbe bastata la spontanea adesione alla comune morale naturale per vivere armoniosamente; ma poiché nel tempo breve la conflittualità di interessi non poteva risolversi con l’elevata coscienza morale dell’umanità intera, ecco che doveva intervenire con la forza delle proprie sanzioni il diritto, che, secondo la testuale definizione del Carnelutti medesimo “è un surrogato della libertà e, surrogandola, la sopprime […]. Il diritto c’è sempre stato perché l’umanità, dopo la caduta, ha dovuto cominciare dal basso, ma non sempre ci sarà, perché procede verso l’alto. Man mano che l’ordine etico va acquistando la sua forza, il diritto perde a poco a poco la sua ragione. Noi abbiamo, d’altra parte, dei mezzi per ottenere questo rafforzamento. L’estrema lentezza dei risultati non deve scoraggiarci.”
Nella crisi attuale della cultura- viceversa- ha trovato terreno fertile la patologia sociale del menzionato “bullismo”, termine con il quale si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, isolamento o emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione politica, l’aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima.
Nuove sfide si sono aperte con la mondializzazione della Rete,che non costituisce una dimensione parallela ed avulsa da quella reale, ma che con essa interagisce continuamente in una sinergia ormai indissolubile, con l’unica differenza che la realtà definita “virtuale”, forse dovrebbe più appropriatamente definirsi “intangibile”(res quae tangi non possunt di romanistica memoria) al pari dell’aria .
Ciò premesso, con il termine “Cyberbullismo” si indica la variante “tecnologica” del bullismo- punita ai sensi della L.29 maggio 71/2017[1] – consistente in qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica; nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare il minore stesso o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Le caratteristiche “strutturali”del fenomeno in esame sono le seguenti:1)lì intenzionalità nel ferire una persona; la persistenza persecutoria (non sempre ricorrente, ma statisticamente più frequente); l’asimmetria relazionale tra il bullo e la vittima, che è un soggetto fragile o comunque più debole.
Purtroppo l’evocata persistenza, viene spesso amplificata dalla struttura della Rete, dove anche un singolo atto od una singola immagine (foto, discorso, filmato..)sono destinate a restare in circolo per un tempo indefinito ed in una dimensione sconfinata, anche nel caso di intervenuta cancellazione dell’immagine o della singola notizia, che nel frattempo un utente può aver “salvato” nel proprio computer.”
Il descritto scenario si avvale del combinato disposto di due fattori: la sovraesposizione mediatica della vittima-adolescente, che nell’angoscia della solitudine si illude di trovare “amici”in Rete, aprendo loro lo scrigno segreto dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri, delle sue aspirazioni, delle sue fragilità; dall’altro il cyberbullo che si fa forte dell’anonimato e della conseguente de- responsabilizzazione morale[2], che lo inducono a porre in essere azioni diffamatorie, che nella vita reale non avrebbe il “coraggio”di compiere, pagandone le conseguenze .
Va evidenziato che gli aggressori sovente non hanno la piena percezione delle potenzialità di nocumento delle loro bravate tramite la Rete, sicché ben l’82% di essi in un sondaggio ha ritenuto che non sia grave insultare sui social.[3]
Obiettivo della legge è il contrasto e la prevenzione a tutto campo del fenomeno, attraverso una tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che di autori di illeciti, garantendo l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
La vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, ed i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al Gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella Rete. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
I comportamenti aggressivi e/o offensivi del bullo possono essere perseguiti penalmente, se costituiscono altrettante figure di reato, con conseguenze risarcitorie anche in ambito civile a favore della vittima. A titolo meramente esemplificativo, ci riferiamo ai reati di diffamazione, calunnia, istigazione al suicidio, percosse;lesioni ,violenza sessuale minaccia, stalking, appropriazione indebita, furto etc. ….
Sono utili a livello nazionale campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed alle loro famiglie; attività di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi della legalità e del rispetto delle diversità, nonché avvertenze sull’uso consapevole della Rete; formazione del personale scolastico ed educativo; programmi di sostegno per le vittime di bullismo e di cyberbullismo .
Con sentenza dell’ 8 giugno 2017, n.28623, emessa in base all’art.612 bis c. pen. (atti persecutori o stalking)[4], la Cassazione condannò dei “bulli” che avevano perseguitato un compagno di scuola,facendo così “entrare” per la prima volta il reato in parola nelle aule scolastiche. Gli adolescenti avevano preso di mira, per due anni, un compagno di scuola, picchiandolo e insultandolo, a turno, fino ad indurlo -dopo essere finito in ospedale- a lasciare la scuola per trasferirsi in un’altra sede.
A monte di ciò, nella precedente fase del giudizio in Appello, la mancanza di riscontri testimoniali invocata dalla difesa degli imputati, fu valutata- viceversa- dai giudici non come esimente, ma come prova del «clima di connivenza e [della]insipienza di quanti, dovendo vigilare sul funzionamento dell’istituzione, non si accorsero di nulla».
Vogliamo osservare a margine di tale sentenza, che la Scuola che dovrebbe essere istituzionalmente la prima palestra della democrazia attraverso l’educazione delle coscienze, si è rivelata in similari casi un terreno di coltura ambientale della sopraffazione verso i più deboli, con l’aggravante dell’omertà e quindi della complicità di coloro che non vedono, non sentono e si “fanno i fatti propri”: alunni, ma anche docenti, costoro vieppiù responsabili moralmente e giuridicamente.
Parlare di “scherzi” negli episodi di bullismo, aggrava la posizione del minorenne autore dei fatti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza dell’ 11 giugno, 2018 n. 26595, che ha dato il via a una giurisprudenza sempre più severa sulle aggressioni subite dai ragazzi durante l’orario scolastico. A risponderne in sede penale sono direttamente i minorenni che hanno compiuto 14 anni, se imputabili. A pagare i danni in sede civile, sono invece quasi sempre i genitori sia dell’autore dei fatti, che dei ragazzi che hanno assistito ad un episodio di bullismo, senza dissociarsi. La giurisprudenza è in generale concorde nel ritenere che per parlare di bullismo gli episodi debbano essere reiterati, continuativi e gravi, cioè in grado di determinare una situazione di dominio psicologico, ossia di prevaricazione e di conseguente sottomissione della vittima [5].
Si è accennato che anche la violenza sessuale può essere una delle manifestazioni del bullismo. Al riguardo è significativa la recente sentenza n. 63 del 17 gennaio 2020 della Corte d’Appello di Catanzaro, la quale ha sancito che in caso di violenza sessuale da parte di minori, i genitori rispondono civilmente dal danno cagionato, se non dimostrano di aver impartito una buona educazione al figlio e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata.
In ogni istituto tra i professori sarà individuato un Referente per le iniziative contro il bullismo nelle sue varie forme. Al Preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l’altro, sulla formazione del personale scolastico e sulla promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli Istituti è demandata l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di Internet.
Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche la Polizia postale e le associazioni territoriali.
Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto non costituisca reato), deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
E’stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.).
In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice della privacy) commessi mediante Internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non sia proposta querela o non venga presentata denuncia, è applicabile la procedura di “ammonimento” da parte del Questore. A tal fine egli convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
Tito Lucrezio RIZZO per Vaglio Magazine
[1] Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo , pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017
[2] Cfr .M. Lancini, “Cyberbullismo, nuova violenza virtuale”, in Treccani, libro dell’anno 2017, p.424 seg.
[3] Cfr. M. Lancini, “ Cyberbullismo , nuova violenza virtuale”,cit.,p.425
[4] Art. 612 – bis. Atti persecutori.”Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.”[5] Sul punto cfr amplius M .Marrafino, “I genitori di chi guarda, sono corresponsabili dei danni”,ne Il Sole 24 Ore dell’11.03.2019