Il nostro sistema carcerario: dalla “poesia” della legge, alla “prosa” della detenzione.

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Il nostro sistema carcerario: dalla “poesia” della legge, alla “prosa” della detenzione.

“La civiltà di un Paese si misura dal suo sistema carcerario”, diceva Voltaire.

Nel lontano anno accademico 1973-74 il grande giurista Virgilio Andrioli, Ordinario di procedura civile alla Sapienza, affermò:“L’Italia è la culla der diritto ed er diritto ce s’è cullato così bene, che s’è addormito e nun se sveia più”.

Nella deprecata letargia è caduto anche il diritto penale, in merito al quale sembra opportuna qualche riflessione.

Il nucleo primario di ogni sistema penale va colto in comportamenti avvertiti come forti disvalori dalla coscienza degli uomini di ogni tempo, di ogni luogo, di ogni convinzione religiosa o laica (quali, ad esempio, il ledere l’incolumità, la libertà o la proprietà dell’individuo): si tratta dunque di violazioni arrecate a dei diritti naturali.

Un nucleo più ampio è costituito, con carattere mutevole, dalle norme atte a reprimere comportamenti lesivi dell’ordine sociale ed economico conseguito da una collettività in un momento storico ben determinato (per esempio, nel recente passato, in Italia era vietata l’esportazione di capitali all’estero).

Ciò appare coerente con l’evoluzione delle finalità di base di un sistema che, nel secolo XX erano essenzialmente conservative, vale a dire di tutela dell’ordine morale, economico e sociale esistente; nei tempi presenti, invece, in linea con la tendenza evolutiva dell’intero assetto normativo, esse sono propulsive, poiché anche il diritto penale coopera all’ascesa sociale e civile della collettività.

Dalla sintesi delle varie correnti di pensiero nacque la formula dell’art. 27, 3° comma: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, il quale ultimo valore è posposto a quello punitivo.

La concezione retributiva della pena è integrata dalla prevenzione speciale che viene attuata attraverso due metodi: il sistema del “doppio binario” (presente nel codice Rocco, risalente al 1930), che dispone al fianco delle pene tradizionali fissate in relazione alla gravità del reato, delle misure di sicurezza indeterminate nel tempo, per i delinquenti ritenuti socialmente pericolosi, destinate a durare finché non muta la prognosi circa la pericolosità del soggetto.

Così come la personalizzazione della pena nel caso dei delinquenti che destano maggior allarme sociale, può avvenire tramite le richiamate misure, per converso – in una prospettiva di recupero sociale – è stato inserito il principio di flessibilità delle modalità attuative può nei casi particolari essere oggetto di una sorta di ‘adattamento sartoriale’ alla personalità del singolo reo, attraverso un apposito percorso riadattativo – trattamentale.

Dalla stessa logica nascono gli istituti giuridici della liberazione anticipata e dei permessi premio, riconosciuti dall’ordinamento penitenziario.

È a far data dagli anni ’70 che il principio rieducativo assurgerà a valore fondante di varie riforme legislative ordinarie; mentre nella stessa Corte Costituzionale si veniva affermando il riconoscimento del richiamato principio, vuoi in materia di misure di sicurezza (sentenza 167/1972), vuoi in materia di libertà condizionale (sentenza 204/1974), al qual ultimo riguardo essa statuì che “in virtù del disposto costituzionale sullo scopo della pena, sorge per il condannato il diritto al riesame della pena in corso di esecuzione, al fine di accertare se la quantità di pena espiata, abbia o meno realizzato positivamente il proprio fine rieducativo”.

Dopo la nota riforma dell’ordinamento penitenziario, avviata con L. 354/1975, il carcere venne considerato, alla luce dell’art. 2 della Costituzione – con un’interpretazione a nostro avviso alquanto ardita, ma significativa dell’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza verso la preminenza delle finalità rieducative – come una “formazione sociale” dove il recluso deve poter estrinsecare la sua personalità, compatibilmente con il suo peculiare status.

Negli anni ’80 il giudice costituzionale attribuì al principio rieducativo il “criterio finalistico principale” anche per gli ergastolani, per cui con sentenza 274/1983 statuì che “la possibilità di ottenere una riduzione della pena […] incentiva e stimola nel soggetto la sua attiva collaborazione all’opera di rieducazione. Finalità, questa, che il vigente ordinamento penitenziario persegue per tutti i condannati a pena detentiva, compresi gli ergastolani”.

Il che, a nostro avviso, potrebbe considerarsi già esaustivo della richiesta – periodicamente ricorrente – di abolire l’ergastolo a livello legislativo: ciò potrebbe rivelarsi controproducente proprio rispetto alla finalità rieducativa, poiché l’anticipazione del fine pena in tempi più o meno ravvicinati, deve essere frutto non di un’indiscriminata – e quindi iniqua – benevolenza verso gli autori dei misfatti più gravi, ma di un premio meritato con la collaborazione operosa dei diretti interessati, a segno di quel ravvedimento in cui si sostanzia la finalità recuperativa oggetto di previsione costituzionale.

Le norme cardine previste nella Costituzione italiana in specie sono gli artt. 25 e 27.

Il primo trova il suo precedente specifico nell’Illuminismo ed in particolare nel pensiero di Feuerbach, redattore ultimo della formula sintetica nullum crimen, nulla poena sine lege.

È l’art. 25, 2° e 3° c. Cost. a sancire la riserva assoluta di legge in tema di norme incriminatrici e delle relative sanzioni “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza, se non nei casi previsti dalla legge”.

Il Trattato istitutivo della Costituzione europea (2004), ha recepito l’art. 49 della Carta europea dei Diritti, che così sancisce: “Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.

Oggi le norme comunitarie direttamente applicabili, prevalgono su quelle interne eventualmente con esse dissonanti, se operano in bonam partem a vantaggio del reo, mentre non possono operare contro di lui, in ossequio al più generale principio garantistico e di civiltà giuridica, noto come favor rei.

Altro principio di civiltà giuridica è quello di cui al sopracitato art. 27 cost., che testualmente dispone “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.

La richiamata previsione costituzionale della presunzione di innocenza sino ad una condanna definitiva, è sempre più frequentemente disattesa, da quando la “comunicazione giudiziaria”, nata come strumento di garanzia per l’indagato, è divenuta un mezzo di gogna mediatica a suo danno.

Oggi detta gogna è anticipata ed amplificata dall’abominio perpetrato a mezzo stampa e tramite strumenti di comunicazione vari, con la diffusione della notizia dello stato di “inquisito”, in cui chiunque nel corso della vita può incorrere, anche per un solo giorno, anche a propria insaputa.

In spreto alla Costituzione, ma prima ancora alla logica, al buon senso, alla buona fede ed alla ragionevolezza, coloro che ricoprono cariche pubbliche o che comunque hanno notorietà nello sport, nello spettacolo, nella politica, eccetera, possono divenire quindi prede incolpevoli della pubblica esecrazione, con la non desiderabile notorietà di titoli da prima pagina; mentre alla loro successiva accertata innocenza, non viene accordata alcuna pubblicità, salvo – nella migliore delle ipotesi – quella di un trafiletto di ultima pagina.

Purtroppo il sacrosanto principio della definitività della condanna a garanzia di qualsivoglia imputato, è stato stravolto- come è noto- con una serie di sofismi dalla legge Severino, con il successivo avallo della Corte Costituzionale in tema di incandidabilità dei pubblici amministratori sottoposti a determinati processi, pur in assenza di condanna irrevocabile.

La Corte aveva argomentato che la permanenza in carica di chi fosse stato condannato anche in via non definitiva per determinati reati che offendevano la Pubblica Amministrazione [poteva] comunque incidere sugli interessi costituzionali protetti dall’art. 97, 2° comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, e dall’art. 54, 2° comma Cost., che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche «il dovere di adempierle con disciplina ed onore».

Sicché il bilanciamento dei valori coinvolti effettuato dal Legislatore “non si appalesa[va] irragionevole, essendo esso fondato essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell’immagine degli apparati pubblici, che può derivare dalla permanenza in carica del consigliere eletto, che abbia riportato una condanna, anche se non definitiva, per i delitti indicati e sulla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell’eletto nell’organo elettivo”.

Non possiamo esimerci dal notare che, ove anche si accettasse la natura di provvedimento cautelare per quello della sospensione dalla carica di amministratore locale, permangono due macroscopici rilievi critici:

1) l’evocata indegnità morale evocata dalla Consulta, così come dal Consiglio di Stato, dovrebbe a maggior ragione essere ostativa per i membri del Parlamento nazionale, come di quello europeo, essendo essi latori di istanze collettive di livello ben più alto rispetto a quelle di cui sono espressivi gli amministratori degli enti territoriali;

2) la misura cautelare, nel caso di specie, sarebbe comunque anomala, in quanto non prevista tra quelle contemplate nell’elenco contenuto nella parte prima, libro quarto, del Codice di procedura penale, con doveroso carattere di tassatività e di esaustività.

Nel caso – viceversa – di condanna definitiva , un segno di progresso della nostra civiltà giuridica si è teorizzato con la riforma dell’ordinamento penitenziario, attuata con il D.L. 30 aprile 2020, n. 28 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

Ne ricordiamo per sommi capi i punti salienti, a partire dal principio che “Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione“.

Detto trattamento deve tendere, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati, ai quali vanno  garantiti i diritti fondamentali, con il divieto di ogni violenza fisica e morale in danno dei reclusi

L’ordine e la disciplina devono essere mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà, escludendo restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato ed all’internato è assicurato il lavoro.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari, nonché all’accesso ai mezzi di informazione.

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l’organizzazione dei corsi della scuola d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti, con particolare riguardo ai detenuti di età inferiore ai venticinque anni.

Sono agevolati altresì la frequenza ed il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d’intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore. E’ favorito altresì l’accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

Premesso il valore formativo e recuperativo della cultura, va evidenziata l’importanza – al medesimo scopo – del fattore lavoro, al cui riguardo possono essere organizzati e gestiti all’interno ed all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative remunerate dei detenuti e degli internati. Ciò per far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e per agevolarne il reinserimento sociale.

La durata delle menzionate prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti ed agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.

Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

Particolare rilevanza assumono le misure alternative alla detenzione e la remissione del debito: innanzi tutto l’affidamento in prova al servizio sociale , se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Altra misura alternativa è quella della detenzione domiciliare nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età, purché non sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, né sia stata mai condannata con l’aggravante della recidiva.

Siffatta detenzione può essere altresì concessa a fronte di una pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena; ovvero nell’ipotesi di donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente; padre. esercente la potestà, di prole di età inferiore a dieci anni con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;persona minore di ventuno anni per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Sono contemplate misure alternative alla detenzione anche nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.

Tutto quanto qui per sommi capi esposto, riguarda un’avanzata cornice normativa, a fronte della quale emerge purtroppo una realtà fattuale assai meno incoraggiante:saremmo tentati ad affermare  che dalla poesia (la legge astratta), si passa alla prosa (le attuali condizioni delle carceri), che è sconfortante.

A tal riguardo, è quanto mai significativo l’appello delle Associazioni impegnate nella salvaguardia delle condizioni dei detenuti(Nessuno tocchi Caino è la più nota ) :«Non si ferma la strage nelle carceri italiane. Dall’inizio dell’anno, in questi 8 mesi e 25 giorni, 65 persone si sono uccise nelle loro celle: 16 avevano tra i 20 e i 37 anni, 8 avevano oltre cinquant’anni, tra loro quattro donne. Una persona ogni 4 giorni ha infilato la testa attorno a un cappio o ha inalato il gas del fornellino. Nel solo mese di agosto una persona si è suicidata ogni due giorni. Morti di solitudine, paura, disperazione, angoscia. Perché senza speranza. Morti di galera. Persone diventate vittime di un sistema carcere mantenuto in piedi, nonostante i suoi risultati spesso fallimentari, da chi non vuole vedere e da chi non sa gestire il disagio con i giusti strumenti di una società civile, che dovrebbero essere innanzitutto medici, educatori, insegnanti. E poi con politiche per l’inclusione e per l’inserimento sociale e lavorativo. Morti di galera ( certo sappiamo bene che non tutte le carceri sono uguali, ma il dolore è tanto ovunque, e anche la solitudine, e la scarsa attenzione per gli affetti delle persone detenute). Morti in una galera dove con la morte e la sofferenza si convive giorno dopo giorno …..”

Chiediamo oggi con forza– prosegue l’appello-  come del resto lo facciamo da tanto tempo, che la società non si volti dall’altra parte ( non tutta ma tanta parte lo fa) e che si renda conto che, suicidio dopo suicidio, si sta reintroducendo di fatto la pena di morte cancellata con l’entrata in vigore della Costituzione italiana il 1 gennaio 1948. Allo stesso tempo chiediamo che sia finalmente applicato l’articolo 27 della Costituzione al secondo e al terzo comma dove si afferma che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva e che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Vogliamo che il dolore che queste 65 persone hanno manifestato rinunciando alla propria vita sia finalmente ascoltato e sia messa fine a questa strage, che può terminare quando il carcere cesserà di essere una sorta di pattumiera dove gettare tutti assieme malati, disagiati, disoccupati, emarginati, stranieri, dipendenti da sostanze, giovani vittime di chi li ha trasformati in manovali della criminalità per i suoi profitti.

Le Associazioni in discorso, hanno altresì chiesto  che venga posto un limite all’uso della custodia cautelare: un vero e proprio abuso visto che l’Italia è il quinto Paese dell’Unione Europea con il più alto tasso di detenuti in tale regime , il 31%, vale a dire un detenuto ogni tre.

A conclusione del presente saggio, vogliamo ricordare il discorso che il presidente Mattarella svolse in occasione del IX Colloquio Internazionale dal titolo :” Non c’è giustizia senza vita”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, sul tema del diritto al vita e del rispetto della dignità umana come fondamenta di civiltà, dove sottolineò che era “compito delle istituzioni contribuire a questo impegno fondamentale”.

La rieducazione del condannato non era solo un principio costituzionale in alcuni ordinamenti espressione di civiltà giuridica, ma anche un lungimirante obiettivo che, se perseguito con impegno costante da parte dello Stato, poteva determinare le condizioni per il recupero dei detenuti e per una maggiore sicurezza di tutta la società: “Senza prospettive di reinserimento – avvertì il Capo dello Stato  –  non si riduce il grave fenomeno della recidiva dei condannati, e dunque cresce il campo in cui opera la delinquenza e si alimenta l’illegalità”.

Tito Lucrezio Rizzo per Vaglio Magazine

 

Pubblicato da:

Tito Lucrezio Rizzo

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