Le radici “tutte” italiane della tutela del patrimonio culturale.

Tempo di lettura stimato: 5 minuti

La Costituzione Italiana pone la tutela del patrimonio storico ed artistico fra i propri principi fondamentali. L’articolo 9, infatti, recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione”. L’Italia detiene il primato mondiale nell’aver inserito nella sua Carta Costituzionale il rispetto e la tutela del paesaggio. Nella tradizione giuridica italiana, infatti, paesaggio ed opera artistica hanno sempre viaggiato insieme, poiché si è ritenuto importante tutelare e salvaguardare il paesaggio tanto quanto un’opera d’arte frutto dell’ingegno dell’uomo, in grado di suscitare altrettante emozioni.

La prima legge organica di tutela del nostro patrimonio artistico e paesaggistico risale al 1909: si tratta della n. 364 recante “per le Antichità e le Belle Arti”, cosiddetta legge Rava-Rosadi. Tale legge segna il vero atto di nascita della disciplina nazionale italiana sulla tutela del patrimonio culturale, dalla quale venne poi ogni altra disposizione fino ad oggi. Tale legge tutelava i beni culturali attraverso la inalienabilità dei beni demaniali e del patrimonio pubblico, l’istituzione del diritto di prelazione da parte dello Stato nel caso di alienazione dei beni dei privati e l’istituzione di Soprintendenze, come organi periferici dello Stato per il controllo sul territorio. Successivamente, nel 1939 venivano emanate altre due leggi in materia di tutela dei beni culturali, le c.d. leggi Bottai, dal nome del Ministro della Pubblica Istruzione: la n.1089/1939, a tutela dei beni di interesse storico ed artistico e la n.1497/1939, a tutela delle bellezze naturali. Tali leggi chiarivano il concetto di “bene culturale”, inteso come tutto ciò che possa avere rilevanza per la storia della Nazione ed il concetto di “godibilità pubblica”, intesa come diritto alla pubblica fruizione. Tale legislazione è rimasta in vigore fino al nascere del Testo Unico con il d.lg 490/1999, nel quale si è riorganizzata ed armonizzata tutta la legislazione in materia di beni culturali. La modifica, poi, del Titolo V della Costituzione, con la l. n.3/2001, ha affermato il principio della “competenza concorrente o ripartita”, per il quale lo Stato ha competenze di tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, mentre spettano alle Regioni ed agli altri Enti Locali le funzioni di valorizzazione dello stesso. A seguito di tale riforma, si rendeva necessaria una ulteriore armonizzazione delle norme, pertanto, il primo maggio 2004 entrò in vigore il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, consolidato ed aggiornato, poi, con la Legge n. 132 del 18 novembre 2019.

Ma quali sono le profonde radici delle leggi sulla tutela del patrimonio culturale? I primi provvedimenti di tutela e salvaguardia furono emanati dallo Stato Pontificio. Lo Stato della Chiesa si era, infatti, preoccupato di assoggettare a vincolo fidecommissario le collezioni delle famiglie aristocratiche romane con il Motu Proprio di Pio VII del 6 luglio 1816, su suggerimento dello scultore Antonio Canova. In quello stesso anno, inoltre, fu proprio l’azione diplomatica del Canova a determinare il ritorno in Italia della maggior parte delle opere d’arte, sottratte durante le campagne napoleoniche. Il clamore fu tale, che riuscì a sortire tanto interesse da culminare con la fondazione di famosi musei, quali la Pinacoteca di Brera, di Bologna e di Venezia. Quella di Brera, a Milano, nacque per iniziativa del viceré Eugenio di Beauharnais, il quale, stanco di vedere l’arte “maltrattata”, impose che le opere venissero convogliate in un museo organizzato.

Dopo la sconfitta di Waterloo, molti capolavori rientrarono in Italia ma purtroppo non tutti: oltre 300 dipinti, numerose sculture, oggetti in oro e pietre preziose, libri e archivi rimasero in Francia e lo sono ancora oggi. L’Empereur, approfittando dei trattati di pace, inseriva delle clausole risarcitorie che comprendevano la cessione di opere inestimabili.

Tanto per citare alcune di tali opere: in Francia nel Museo del Louvre di Parigi e nel Petit Palais di Avignone troviamo La Gioconda di Leonardo Da Vinci, Le stigmate di San Francesco di Giotto, la Madonna del Louvre di Cimabue, la Madonna con Bambino di Botticelli, la Madonna della Vittoria di Mantegna; in Russia presso l’Ermitage di San Pietroburgo il Suonatore di liuto e la  Madonna del libro di Raffaello Sanzio; in Germania, soprattutto presso l’Gemäldegalerie di Berlino, la c.d. “Madonna Solly” di Raffaello Sanzio, le preziose Pale d’altare, esemplari d’arte dipinti su legno e decorati spesso con oro zecchino, sottratti dalle chiese e dai conventi  italiani tra il 1797 ed il 1805 (la famosa collezione privata di Edward Solly); in Inghilterra nel National Gallery di Londra, una su tutte l’Adorazione dei Magi di Botticelli; ed ancora tantissime opere di Botticelli o Donatello esposte anche nei prestigiosi musei americani, come il Metropolitan di New York o la Madonna con il Bambino conservata nel Museum Art di Washington.

Ma ancor prima del 1800, già nella lettera del 1347 di Francesco Petrarca a Cola di Rienzo ed al popolo romano, si ritrova traccia della necessità di dover tutelare in qualche modo le opere artistiche: “poco a poco non solo i monumenti ma le stesse rovine se ne vanno. Così si perdono testimonianze ingenti della grandezza dei padri e voi, migliaia di forti voi faceste (…) non dico come servi ma come pecore e lasciate che si facesse strazio delle membra della Madre comune”.

Nel 1515 Raffaello Sanzio ricevette da Papa Leone X la nomina a “Prefectus marmorum et lapidum omnium”, cioè Conservatore delle Antichità Romane, a seguito della quale redasse con Baldassarre Castiglione la celebre lettera al Papa contenente le riflessioni volte alla tutela delle Belle Arti, tanto da essere considerato “il primo soprintendente delle Antichità”. Lo Stato Pontificio possedeva una politica di tutela del patrimonio artistico con la legislazione più avanzata del settore in tutta Europa. Fu sancito, per la prima volta, il principio secondo il quale spettava allo Stato il controllo sui beni artistici ed archeologici. Il Chirografo di Papa Pio VII, inserito nell’editto del Cardinale Camerlengo Giuseppe Doria Pamphilj, c.d. Editto Doria, emanato il primo ottobre 1802 e redatto dall’Abate Carlo Fea, affrontò per la prima volta il problema del controllo sui beni artistici di proprietà privata, cercando di fornire una prima risposta ai problemi del saccheggio napoleonico anche nello Stato Pontificio. Fece immediatamente seguito l’editto “Sopra le Antichità e gli Scavi” del Cardinale Camerlengo Bartolomeo Pacca, c.d. Editto Pacca, emanato il 7 Aprile 1820, che, ribadendo i principi esposti nel Chirografo di Pio VII, con le sue disposizioni in materia di scavi, di conservazione e di circolazione delle opere d’arte antiche e moderne, estendendo per la prima volta la tutela a varie tipologie di beni, regolamentando gli scavi archeologici e le esportazioni e stabilendo i criteri di catalogazione dei beni da tutelare con precisi organi di controllo, stabilì il primato del diritto della fruizione pubblica su quella privata. È considerato, pertanto, uno dei fondamenti della legislazione moderna in tema di beni culturali.

A tal proposito, è bene ricordare che proprio il 6 aprile 2020 è stata festeggiata la ricorrenza della morte del grande Raffaello Sanzio, sulla cui tomba nel Pantheon a Roma è posto il seguente epitaffio: “Ille hic est Raphael timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et moriente mori”, cioè “Qui giace Raffaello da lui, quando visse, la natura temette d’essere vinta, ora che egli è morto, teme di morire”, ad opera di Pietro Bembo, suo amico carissimo, per rendere omaggio al grande genio artistico.  Per il 500mo anniversario dalla sua morte, l’Italia con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, ha organizzato per la prima volta presso il Quirinale la mostra delle opere dell’artista provenienti da tutto il mondo.

A causa dello scoppio della pandemia, purtroppo, l’imponente mostra potrà essere visitata al momento soltanto on-line, attraverso un link indicato all’interno del sito del Quirinale.

Pubblicato da:

Angela Leo

Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su twitter
condivisi su linkedin
Condividi su pinterest
condividi per email
Commenti
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Advertising