Il drone non è un giocattolo, ma un aeromobile a tutti gli effetti

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Sempre più spesso vediamo, sui social network, suggestive foto o video realizzati dall’alto mediante l’utilizzo dei così detti droni; tali velivoli – che sono impiegati anche per riprese televisive o per il controllo del territorio da parte delle Autorità – non sono giocattoli, ma sono definiti APR ovvero aeromobili a pilotaggio remoto o SAPR ovvero sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. Il drone è pertanto considerato alla stregua di un vero e proprio aeromobile, ovviamente senza equipaggio a bordo poiché il pilota comanda a distanza il quadricottero, o utilizzando un radiocomando oppure anche con un’applicazione installata sullo smartphone. Da ciò si evince che pilotare un drone sia divertente pur non essendo un gioco e che comporti sia il rispetto di regole codificate sia l’uso di buon senso.  Iniziamo evidenziando che non tutti i droni sono considerati allo stesso modo perché si differenziano a seconda della categoria di peso ed a seconda dell’uso che se ne fa, ricreativo o professionale, ci sono regole diverse da rispettare; per condurre un APR che non superi i 249 grammi di peso non occorre avere il patentino, ma con tali droni non è consentito lavorare. Poi ci sono i droni che non superano i 300 grammi, i così detti “trecentini”, che consentono lo svolgimento di attività professionale, ma devono essere registrati sul sito D-Flight e dotati di un sistema di identificazione elettronica che consenta, in tempo reale, la trasmissione dei dati identificativi. Con il patentino Enac, che si consegue on line con un test composto da domande a risposta multipla, si viene abilitati a pilotare APR – in operazioni non critiche – che abbiano un peso al decollo fino a 25 kg. In Italia, la normativa sui SAPR (Sitemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) è stata sviluppata inizialmente da Enac con il Regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”, al fine di definire i livelli di sicurezza da assicurare per le diverse tipologie di operazioni che possono essere effettuate con i SAPR. Allo stesso modo molte altre nazioni hanno successivamente emanato regolamenti per disciplinare l’utilizzo dei SAPR. L’EASA ha sviluppato norme europee al fine di garantire la libera circolazione dei droni e condizioni di parità all’interno dell’UE. L’approccio adottato nello sviluppo delle norme sui droni è quello di applicare gli stessi standard di sicurezza raggiunti nell’aviazione civile con equipaggio; le regole si basano su una valutazione del rischio di funzionamento e stabiliscono un equilibrio tra obblighi dei produttori e degli operatori di droni che devono rispettare le norme riguardanti sicurezza, privacy ed ambiente. L’art. 9 del regolamento Enac stabilisce che <<per operazioni “non critiche” si intendono quelle operazioni condotte in VLOS che non prevedono il sorvolo di a) Aree congestionate, assembramenti di persone b) agglomerati urbani, eccetto quanto previsto nell’art. 12 c) infrastrutture sensibili>>.

Le operazioni non critiche degli APR sono consentite nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • Voli VLOS/EVLOS (visual line of sight). Il pilota dovrà mantenere un contatto visivo costante con il drone e si tratterà quindi di un volo effettuato secondo le regole del VFR. Vietato il volo IFR ovvero il volo strumentale.
  • Altezza non superiore a 400 piedi (120 m) dal suolo, che diminuisce in alcune aree. Oltre tale altitudine volano anche gli aeromobili con equipaggio e per questa ragione la norma stabilisce una quota massima consentita oltre la quale il drone normalmente non può volare. In caso il drone incroci accidentalmente un aereo, quest’ultimo ha sempre la precedenza.
  • Fino all’entrata in vigore delle nuove norme, sarà vietato volare in prossimità degli aeroporti ovvero nell’ATZ; quando sarà possibile a seguito dell’entrata in vigore delle nuove regole, l’altitudine massima consentita al drone scenderà, all’interno dell’ATZ, a 45 o 25 metri di altezza dal suolo. Un ATZ standard ha una forma cilindrica con un raggio di 5 miglia (circa 9 km) e si estende dal suolo fino a 2000 piedi (600 metri). All’interno dell’ATZ vige il circuito di traffico che può essere configurato a seconda dell’aeroporto. All’interno della zona controllata nei pressi dell’aeroporto (CTR), l’altitudine massima consentita sarà di 60 metri.
  • Rispettando le zone di volo vietate o regolamentate. Tali limitazioni possono essere visualizzate sul sito D-Flight, definite come da circolare ATM-09
  • Ad una distanza di sicurezza di almeno 150 metri dalle aree congestionate e di 50 metri dalle persone che non siano sotto il diretto controllo del pilota di APR. Non è possibile sorvolare gli agglomerati urbani, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 del regolamento Enac
  • Si può volare soltanto di giorno
  • Massa operativa al decollo inferiore ai 25 kg
  • Obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
  • Il pilota remoto deve essere in buone condizioni psicofisiche
  • Patentino da pilota, che chi abbia compiuto i 16 anni può conseguire dal 1 marzo 2020 superando un esame on line sul sito web dell’Enac, per pilotare droni equipaggiati con GPS o per utilizzare il drone in operazioni non critiche a scopo professionale. Con l’entrata in vigore delle norme europee, il patentino e la registrazione sul sito D-Flight nonché trasponder installato a bordo e QR code saranno sempre obbligatori nel caso in cui il drone abbia un peso uguale o superiore ai 250 grammi, indipendentemente dal tipo di utilizzo -ricreativo o professionale- per il quale viene impiegato il drone.
  • Obbligo del paraelica per i droni che abbiano un peso superiore ai 300 grammi

Le operazioni con gli APR si distinguono in VLOS, EVLOS, BVLOS; queste ultime sono condotte al di là della vista del pilota e rientrano nella categoria Specific del Regolamento UE/947. È stato stabilito che dal 1 luglio 2020 nuove norme europee sostituiranno le norme nazionali, ma sembra che l’entrata in vigore delle nuove regole sarà posticipata all’inizio del 2021. I regolamenti comunitari che si applicano agli APR sono: Il Regolamento Delegato (UE) 2019/945 della Commissione, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio ed agli operatori di paesi terzi ed il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947, relativo alle norme ed alle procedure per l’esercizio degli APR. L’approccio adottato nello sviluppo delle norme sui droni è quello di applicare gli stessi standard di sicurezza raggiunti nell’aviazione civile con equipaggio. Il primo aspetto da tenere sempre in considerazione è la sicurezza del volo e la previsione delle situazioni potenzialmente rischiose. Considerando che spesso i droni sono dotati di fotocamera idonea a scattare foto e video, un ulteriore aspetto normativo da considerare è quello relativo alla privacy ovvero al diritto che le persone hanno di non essere riprese o fotografate senza che abbiano all’uopo rilasciato all’operatore specifica autorizzazione ovvero nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali, GDPR UE 2016/679. A chi scrive appare tuttavia  opportuno evidenziare che la normativa riguardante la privacy è la stessa che regola l’utilizzo della fotocamera di uno smartphone e la pubblicazione di uno scatto fotografico o di un filmato su una piattaforma social. I droni attualmente in commercio non costano molto ed offrono tecnologia all’avanguardia come, ad esempio, sistemi di rientro automatico al punto di decollo, funzione “follow me” che consente al drone di seguire la fonte del segnale radio autopilotandosi, sensori gps, fotocamera ad alta risoluzione e dotata di giunto cardanico (gimbal) per riprese cinematografiche.

Sebbene sia facile farsi prendere dall’entusiasmo, è sempre doveroso tenere a mente che il drone è un aereo che si pilota a distanza e dunque è pur sempre un aeromobile che come tale va considerato, nel rispetto della legislazione vigente e delle regole dettate dal normale buon senso.

Pubblicato da:

Roberto Caldara

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