Risulta dalla dichiarazione di successione che il mio debitore è stato chiamato all’eredità, relativamente ad un immobile, per intero o pro quota con altri eredi. Una volta notificato titolo e precetto, posso procedere a pignoramento immobiliare? La giurisprudenza è granitica nel ritenere la dichiarazione di successione adempimento meramente fiscale che non comporta accettazione tacita di eredità. In questo caso il creditore dovrà fornire al giudice dell’esecuzione la prova dell’accettazione espressa o tacita risultante da atto che risulti regolarmente trascritto (o che possa essere trascritto) al fine di garantire la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. Per l’accettazione espressa occorre far riferimento all’art. 475 c.c. che richiede l’atto pubblico o la scrittura privata contenente la dichiarazione di accettazione. Nel primo caso nessun problema di trascrivibilità, ma nel secondo caso? E’ evidente che, in caso di scrittura privata, se la firma del dichiarante non è autenticata, l’accettazione non potrà essere trascritta ed occorrerà un giudizio, da parte del creditore, che pervenga ad una sentenza di accertamento dell’autenticità della sottoscrizione che sarà trascrivibile ex art. 2657 c.c. ed anzi dovrà essere trascritta ex art. 2648, 1° e 2° comma, c.c.
Per l’accettazione tacita occorrerà fare riferimento all’art. 476 c.c. che recita: “L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Il caso tipico è quello in cui il chiamato dispone di un cespite ereditario. Se la disposizione, per esempio la vendita, riguarda un immobile, sarà sufficiente, per il pignoramento di altro immobile compreso nell’asse ereditario, il deposito dell’atto pubblico (o della scrittura privata autenticata) di compravendita ma, per garantire la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. occorrerà trascrivere anche l’accettazione tacita di eredità. Ma se non vi è l’atto dispositivo di altro immobile? Secondo la giurisprudenza prevalente la mancata risposta all’actio interrogatoria di cui all’art. 481 c.c. o anche la dichiarazione di rinuncia all’esito della stessa, non precluderebbero la possibilità, per il creditore, di introdurre un giudizio di accertamento dell’avvenuta accettazione tacita per facta concludentia, per pervenire ad una sentenza di tenore opposto a quello delle risultanze dell’actio interrogatoria, con una pronuncia trascrivibile in base al citato articolo 2657 c.c.
Per l’accertamento giudiziale dell’accettazione tacita la giurisprudenza di merito, formatasi dopo la riforma del codice di procedura civile del 2009, proprio rifacendosi alla tassatività dell’elenco di cui all’art. 2657 c.c., non ritiene esperibile il procedimento di cui agli artt. 702 bis e s.s. c.p.c. che, come noto, si conclude con ordinanza. Si ritiene, altresì, che in ipotesi di erronea proposizione della domanda con tale rito, il G.U. possa disporre la trasformazione in rito a cognizione piena ex art. 702 ter, 3° comma, c.p.c.
Da segnalare che la giurisprudenza prevalente ritiene condotta che comporta accettazione tacita di eredità la richiesta di voltura catastale del cespite a proprio nome, da parte del chiamato, o anche di altro chiamato purché si accerti un mandato, anche per comportamenti concludenti, a favore dello stesso, da parte (nella fattispecie in esame nella presente trattazione) dell’esecutando2, nonostante la dottrina dominante sia apertamente contraria a tale tesi avuto riguardo all’obbligo e ai termini di cui agli artt. 3, commi 2 e 3 e 14 del D.P.R. n. 650/1972.
L’accertamento, nella singola fattispecie, della sussistenza o meno dell’accettazione tacita, costituisce apprezzamento riservato ai giudici di merito e, dunque, sottratto allo scrutinio del giudice di legittimità, se non ex art. 360, n. 5, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Per concludere, per pignorare un immobile (o una quota di esso con conseguente avviso ai comproprietari ex art. 599, 2° comma, c.p.c. e successivo giudizio di divisione endo-esecutivo in ipotesi di non separabilità in natura della quota pignorata e non convenienza della vendita della quota indivisa), occorre munirsi di un titolo trascrivibile che attesti l’accettazione espressa o tacita dell’eredità. In questo secondo caso, in assenza di un atto ex art. 476 c.c. risultante da atto pubblico o scrittura privata (con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente), occorrerà introdurre un giudizio di accertamento dell’avvenuta accettazione tacita onde pervenire ad una sentenza trascrivibile ex art. 2657 c.c.
Ma se si procede al pignoramento prima di avere questo titolo cosa succede?
Il giudice dell’esecuzione dovrà fissare un termine perentorio per acquisire il titolo pena la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo. La trascrizione dello stesso potrà dunque avvenire dopo la trascrizione del pignoramento (con conseguente applicazione dell’art. 2650, 2° comma, c.c.), ma necessariamente prima del provvedimento autorizzativo alla vendita ex art. 569 c.p.c. Tali principi sono espressi con chiarezza nella sentenza di Cassazione n. 11638/2014, che ha confermato il rigetto dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza, di improcedibilità dell’esecuzione, emanata dal G.E. In tale pronuncia l’onere della trascrizione viene posto a carico del creditore procedente, ma la giurisprudenza di merito ritiene autorizzabile, in merito, dal giudice dell’esecuzione, il custode.
Da ultimo si vuole segnalare una recente sentenza, con la quale il giudice di legittimità ha ritenuto necessaria, da parte del creditore procedente, la produzione dell’atto di provenienza idoneamente trascritto antecedente al ventennio (nella specie, trattandosi di pignoramento di bene pervenuto per successione, il G.E. aveva richiesto l’atto di acquisto del de cuius antecedente al ventennio), non potendo il giudice dell’esecuzione accertare incidentalmente e per presunzioni l’eventuale intervenuta usucapione a favore del debitore e ciò a pena di chiusura anticipata del processo esecutivo, ritenendo il termine assegnato al creditore procedente per l’incombente, a differenza di quelli ex art. 567 c.p.c., di natura ordinatoria in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 484 e 175 c.p.c. da una parte e 152 e 154 c.p.c. dall’altra. E, si badi, la differenza tra provvedimento di estinzione e di chiusura anticipata del processo, non è di mera natura terminologica, in quanto ha conseguenze di natura sostanziale circa l’applicabilità, solo nel primo caso, del disposto di cui all’art. 2945, 3° comma, c.p.c.