25 Novembre 2020: La strada percorsa a tutela delle donne

Tempo di lettura stimato: 6 minuti

Scarpe rosse, fiocchi rossi, tracce di pittura rossa sul viso: un colore, il rosso, per dire BASTA alla violenza nei confronti delle donne e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema.

E’stato necessario istituire, sin dal 1999, una “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che ricorre ogni 25 Novembre: così l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha pensato di promuovere iniziative per scoraggiare atti violenti nei confronti del genere femminile.

“Un flagello mondiale”: queste le parole usate dall’Onu per definire la violenza sulle donne, meglio intesa quale “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata” (Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, 1993).

L’OMS, in un proprio rapporto ripreso anche dal sito del Ministero della Salute, ha definito la violenza sulle donne come “un problema di salute di proporzioni globali enormi” che riguarda oltre il 35% delle donne in tutto il mondo, vittime, nel 30% dei casi, dei loro stessi compagni, mariti, fratelli, padri.

I dati del fenomeno diventano ancora più allarmanti se si considerano quelli dei primi mesi del 2020 raccolti in piena pandemia: le chiamate al numero antiviolenza (1522) sono aumentate del 73%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e soprattutto per atti di violenza e stalking.

Un dato questo che, secondo l’Istat, non necessariamente è attribuibile all’aumento delle violenze, ma anche alla maggiore sensibilizzazione della campagna contro la violenza sulle donne durante il lockdown.

Certo è, tuttavia, che nel primo semestre del 2020 il numero dei femminicidi si attesta a 59 con un’incidenza del +45% rispetto al totale degli omicidi registrati nell’anno precedente

Il 77% di tali femminicidi è avvenuto nel contesto familiare ed affettivo.

A lasciare inorriditi non sono solo i numeri delle violenze.

In un report dello scorso anno, pubblicato proprio in occasione del 25 Novembre, l’Istat ha registrato gli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della violenza sessuale.

Dal resoconto emerge che la violenza di genere è, purtroppo, un fenomeno legato fortemente alla propria cultura.

Basti pensare che diffusissimo è il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita: il 39,3% della popolazione ritiene che una donna sia in grado di sottrarsi ad un rapporto sessuale se davvero lo rifiuta; il  23,9% attribuisce al modo di vestirsi delle donne la causa che ingenera la violenza sessuale di cui sono vittime; il 15,1% imputa parte della responsabilità alla donna che, vittima della violenza, sia ubriaca o sotto l’effetto di stupefacenti.

Ed ancora: secondo il 10,3% della popolazione spesso le accuse di violenza sono false; il 7,2% considera un “no” della donna un malcelato assenso; il 6,2% ritiene che le donne “serie” non vengono violentate.

Purtroppo, le numerose iniziative sul tema che ogni anno vengono promosse ancora non riescono a scalfire questo background culturale, fortemente intriso di pregiudizi che risentono molto di una società nella quale la parità di genere è ancora lontana dall’affermarsi compiutamente.

Una lenta evoluzione, tuttavia, si sta cercando di imprimerla dal punto di vista normativo: non possiamo non dare atto degli sforzi del legislatore in tal senso.

Il primo passo in avanti per una maggiore tutela dagli atti di violenza sessuale è stato compiuto dalla l.n. 66/1996 con la quale, per la prima volta, la violenza nei confronti delle donne è stata rubricata tra i delitti contro la libertà personale, anziché tra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume.

Il 2001 vede il vaglio di numerose misure di tutela: sono adottate disposizioni per contrastare la violenza all’interno delle mura domestiche, prevedendo l’allontanamento del familiare violento (l.n. 154/2001); è stabilito il patrocinio a spese dello Stato per le donne, prive delle risorse economiche necessarie a difendere i propri diritti in ambito giudiziario, con la collaborazione di centri antiviolenza e tribunali.

Nel 2009 sono inasprite le pene per la violenza sessuale e viene introdotto il reato di atti persecutori, comunemente conosciuto come “stalking”, dove ad essere perseguito penalmente è il comportamento reiterato e persecutorio, appunto, commesso ai danni della vittima, costretta a subire con frequenza minacce, molestie ed atti lesivi che le ingenerano stati di ansia e paura.

Con la ratifica della Convenzione di Instanbul del 2011 (avvenuta con la l.n. 77/2013), la quale classifica la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani (art.3), sono state accolte alcune importanti linee guida per l’adozione di provvedimenti efficaci e di misure volte a contrastare tale fenomeno in crescita.

Con la l.n. 119/2013 sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto delle violenze di genere, con le quali sono state inasprite anche pene e misure cautelari per i reati connessi a qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne.

Ricordiamo, infatti, che la violenza di genere non si esaurisce in una violenza soltanto fisica e sessuale, ma ricomprende in sé anche forme di violenza psicologica, di ricatto morale ed economico e di persecuzioni e vessazioni di varia tipologia.

E’ violenza di genere, ma non “di classe”: vittime e carnefici si ritrovano in qualsiasi ceto sociale, economico e culturale. Spesso, come anticipato, sono violenze consumate all’interno dell’ambiente familiare (93,4% dei casi), lì dove ci si spoglia dalle protezioni usate all’esterno, si scoprono le proprie debolezze, per abbandonarsi completamente all’amore di chi ci è accanto e più ci conosce.

Le forme di violenza si evolvono di pari passo con la società, con i mezzi a disposizione: sempre più di frequente si sente parlare di ricatti avanzati a fronte della diffusione sulla rete internet e sui social media di video girati in circostanze di intimità: il fenomeno è comunemente indicato come “revenge porn”.

La legge n. 69 del 2019, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, è nota anche come “Codice Rosso”.

Dal punto di vista procedurale, il Codice Rosso ha accelerato l’avvio del procedimento per alcuni reati, quali maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, sì da consentire l’adozione di pronte misure di tutela delle vittime e sono state inasprite le pene per i reati in materia già esistenti.

E’ stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, prevedendo che il Giudice possa disporre l’osservanza di tale obbligo anche attraverso strumenti elettronici o tecnici, tra i quali il ben noto braccialetto elettronico.

Sono state, altresì, previste quattro nuove fattispecie di reato, in relazione alla frequente reiterazione di condotte fortemente lesive fino a quel momento non specificatamente perseguite.

Tra queste, c’è appunto il “revenge porn”, ovvero il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di norma destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. La pena è aggravata nel caso di fatti commessi all’interno di una relazione affettiva o mediante l’utilizzo di strumenti informatici che consentano, quindi, una rapida diffusione ed il raggiungimento di un’ampia platea di destinatari.

Un’altra condotta, purtroppo, ben nota alle cronache è quella della deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, qualificata specificatamente come reato con il Codice Rosso. Spesso, si tratta di donne sfigurate dall’acido, colpevoli di essersi liberate da una storia in cui non credevano più. E’ previsto l’ergastolo, qualora la condotta illecita provochi la morte della persona offesa.

Le due ulteriori fattispecie incriminatrici introdotte dal Codice Rosso sono, poi, reato di costrizione o induzione al matrimonio e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Ad un anno dall’entrata in vigore del Codice Rosso sono state aperte quasi quattromila indagini in riferimento alle nuove quattro fattispecie di reato, di cui mille solo per il revenge porn, ovvero due casi al giorno.

Durante il periodo del lockdown si è registrato, inoltre, un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente dei procedimenti iscritti per maltrattamenti contro familiari e conviventi qualificabili come violenza di genere, probabilmente addebitabile alla convivenza forzata entro le mura domestiche con lieve diminuzione degli altri reati di violenza di genere (violenza sessuale e stalking)

Sicuramente le misure introdotte hanno il pregio di aver accelerato i procedimenti in materia di violenza di genere e di aver cristallizzato in nuove fattispecie di reato condotte altamente pericolose, sempre più diffuse nella società, che non avrebbero trovato altrimenti una adeguata risposta dall’ordinamento.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti compiuto dal legislatore, ma che da solo non basta, anche perché interviene solo in un momento successivo alla commissione del reato.

Occorre  agire partendo dalle radici del problema, diffondere una cultura diversa, prevenire un fenomeno, quello della violenza di genere, che è radicato spesso in una mentalità che si tramanda per generazioni od all’interno di una società che ha ancora tanto imparare sulla parità dei sessi.

Una scossa importante al torpore in cui vive il nostro Stato in relazione al tema della violenza sulle donne è stata data dalla Cassazione, lo scorso 23 Novembre, che ha riconosciuto per la prima volta il diritto di una vittima di violenza sessuale ad essere ristorata dallo Stato (italiano), visto che non vi avevano provveduto i suoi aggressori, condannati in contumacia e latitanti, in applicazione di un orientamento accolto dalla Corte di Giustizia Europea.

La direttiva comunitaria n. 80 del 2004 impone agli Stati di corrispondere un indennizzo alle vittime di reati violenti e intenzionali che non siano stati risarciti dagli autori degli abusi.

Indennizzo che non deve essere simbolico, ma aver riguardo ai patimenti subiti dalla vittima.

Una pronuncia, quella della Cassazione, di grandissimo valore civile, che fa sentire le vittime di violenza un po’ meno sole e che ci rincuora in questa giornata di riflessione, bilanci ed ottimi propositi di migliorarci.

Pubblicato da:

Marina Meucci

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