DEONTOLOGIA forense: la riflessione della giovane avvocatura

Tempo di lettura stimato: 4 minuti

La deontologia professionale consiste nell’insieme delle regole comportamentali, il cosiddetto “codice etico”, che si riferisce in questo caso a una determinata categoria professionale.

Dalla violazione di queste regole discenderebbe un danno anche alla collettività degli esercenti della professione, in termini di perdita di credibilità pubblica, definito come il problema del free rider. ecco perché gli ordini professionali hanno elaborato codici di deontologia di cui sarebbero tutori mediante l’esercizio dei poteri disciplinari (vedasi il caso della deontologia forense).

La deontologia deriva direttamente dall’ordinamento giuridico professionale dal quale riceve il fondamentale avallo normativo ed è finalizzato a tutelare e disciplinare la professionalità dei propri iscritti.

Le norme che disciplinano la deontologia sono inserite all’interno del codice deontologico, inteso come documento che le racchiude tutte.

L’attuale Codice Deontologico Forense, modificato nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018, è in vigore dal 12 giugno 2018.

Il nuovo codice deontologico forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante per quanto possibile, poiché la variegata ed illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare non consente non ne consente una individuazione tassativa e non meramente esemplificativa.

La violazione delle diverse norme deontologiche, per quanto si cerca di tipizzarne degli astratti modelli, può avere una genesi diversa, ossia di natura civile, penale e disciplinare. Infatti, un medesimo fatto può essere valutato sotto diversi profili e comportare, quindi, diverse forme di responsabilità.

Posta la variegata natura delle violazioni in cui il professionista può incorrere, occorre che i giovani professionisti prestano attenzione alle norme deontologiche, onde evitare violazioni, dipese da una sottovalutazione della complessità della materia sottesa.

In un’epoca sempre piu’ digitale c’è bisogno di conoscer i propri limiti in modo da operare nel risetto delle norme contenute nel codice deontologico.

In questo periodo di forte tensione sociale ed emotiva dettata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ci si chiede, forse ancor di più, quali siano i limiti e le regole della comunicazione sui social media del difensore.

A parere della scrivente, l’avvocato si dovrebbe astenere dal dare informazioni giuridiche poco chiare e insufficienti attraverso mezzi telematici di comunicazione che hanno una diffusione rapidissima e in tutto il territorio nazionale (vedi Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube, Telegram e Twitter) – offrendo così la tutela del proprio studio legale – e che non permettono al cittadino di comprendere in pieno le responsabilità conseguenti al mancato rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all’emergenza epidemiologica. Tutto ciò al fine di evitare che l’avvocato possa incorrere, con la propria condotta, in contestazioni disciplinari relative alla violazione degli artt. 17, 35 e 37 del codice deontologico forense riguardanti le Informazione sull’esercizio dell’attività professionale, il Dovere di corretta informazione e il Divieto di accaparramento di clientela.

L’avvocato, per il rilievo sociale della nobile professione che svolge, deve ispirare sempre il proprio comportamento alla dignità, probità e decoro la cui inosservanza potrebbe comportare la contestazione di un illecito disciplinare seppur “atipico”.

L’art. 17-bis del codice deontologico forense (ormai abrogato) prevedeva una serie di adempimenti per l’avvocato che intendeva rendere note delle informazioni sull’attività professionale e, inoltre, precisava che all’avvocato è consentito esclusivamente l’utilizzo di siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo Studio Legale Associato o alla Società di Avvocati alla quale partecipava, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui veniva espressa. Il parere reso dal Consiglio Nazionale Forense (Parere Consiglio Nazionale Forense 27 aprile 2011, n. 49) ha chiarito che «Se l’avvocato utilizza il network per scopi di comunicazione professionale dovrà comunicare tale intendimento in via previa al Consiglio di appartenenza, come prescritto dal già citato art. 17-bis c.d.f. Ne consegue che, in mancanza di tale adempimento e valutate le circostanze concrete del caso, egli potrà essere sanzionato disciplinarmente dal Consiglio di appartenenza. Quest’ultimo sarà necessariamente chiamato, nell’esame di fattispecie di utilizzo di reti sociali, a valutare nella fattispecie concreta quegli elementi che ne siano tipici (come ad es. accessibilità del profilo, decoro della pagina personale, contatti palesemente volti all’acquisizione di clientela, sfruttamento della visibilità connessa al mezzo, etc.)».

In seguito alla modifica del Codice Deontologico Forense, si è giunti alla formulazione degli articoli 17 e 35 che hanno ripreso e sintetizzato i previgenti articoli 17 e 17-bis previgenti prevedendo in particolare l’art. 17 c.d.f. che è consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. Le predette informazioni possono essere diffuse con qualunque mezzo e devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative. L’ultimo comma dell’articolo 17 c.d.f. prevede che «In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale», mentre l’art. 35 sancisce:

  1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
  2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
  3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
  4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
  5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
  6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
  7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
  8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
  9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
  10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Pubblicato da:

Giovanna Russo

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