ADOZIONE: il requisito oggettivo della differenza di diciotto anni di età tra adottante e adottando

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Tribunale di Roma – Adozione tra maggiorenni anche in assenza del requisito della differenza di età di 18 anni tra adottante e adottando – Lettura costituzionalmente orientata dell’art.291 c.c. alla luce dell’art.30 Costituzione e dell’art.8 della CEDU.

In materia di adozione di maggiorenne, il giudice, nell’applicare la norma che contempla il divario minimo d’età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile dell’art.291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l’art.30 Cost., alla luce della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale e in relazione all’art.8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, adottando quindi una rivisitazione storico-sistematica dell’istituto che, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, consenta una ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris … Il giudice, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso, può ridurre tale divario di età, al fine di tutelare situazioni familiari già consolidate”.

 

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16 novembre 2022, ha confermato l’orientamento della Corte di Cassazione che tiene conto dell’art.8 della CEDU e dell’art. 30 della Costituzione chiarendo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art.291 del Codice Civile, che l’adozione tra maggiorenni può essere dichiarata anche in assenza del requisito oggettivo della differenza di diciotto anni di età tra adottante e adottando.

Può certamente dirsi che in materia di adozione tra maggiorenni il mero dato anagrafico rappresentato dalla differenza minima di età tra adottante e adottando di 18 anni costituisce ormai un elemento agevolmente superabile in presenza di determinati requisiti in base a un orientamento della Corte di Cassazione al quale il Tribunale di Roma ha ugualmente pronunciato l’adozione.

Nel caso di specie tra l’adottante (ultratrentacinquenne e quindi conforme al dettato dell’art.291 comma 1 c.c.) e l’adottanda vi era una differenza di età inferiore a 18 anni nonché un particolare legame affettivo e solidaristico perfettamente assimilabile al rapporto padre – figlia.

In particolare la madre dell’adottanda aveva molti anni prima contratto matrimonio con l’adottante ed era successivamente deceduta, cosicché l’adottante e l’adottanda (tra l’altro entrambi gravati da serie patologie) avevano continuato a vivere in un rapporto profondamente simbiotico sostenendosi l’uno con l’altra.

Come noto, il mero dato letterale dell’art.291 c.c. esclude la possibilità di pronunciare l’adozione tra due persone maggiorenni che abbiano una differenza di età inferiore a 18 anni.

Ma, come già affermato dalla Corte di Cassazione (da ultimo con la sentenza numero 7667 del 3.4.2020), tale norma va letta in senso costituzionalmente orientato alla luce dell’art.30 della Costituzione e dell’articolo 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali.

Più precisamente, il limite posto dal Legislatore, nel contesto sociale odierno, secondo la Corte, costituisce un ingiustificato ostacolo che costituisce un’indebita ingerenza dello Stato nell’assetto familiare che si pone in contrasto col citato art.8 della CEDU.

Infatti, secondo quanto previsto da tale articolo “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”.

La nozione di “vita privata” elaborata dalla Giurisprudenza della Corte di Strasburgo è per di più una nozione ampia e non soggetta ad una definizione esaustiva che comprenda l’integrità fisica e morale della persona che dunque può includere numerosi aspetti dell’identità di un individuo.

Il diritto al rispetto della “vita privata” implica che ciascuno possa stabilire, in sostanza, la propria identità.

Elemento dell’identità di ciascuno, attinente, dunque, all’ambito della “vita privata” è stato ritenuto anche l’accertamento, nel diritto interno, del legame di filiazione rispetto al genitore biologico.

L’articolo 8 della CEDU impone, infatti, allo Stato obblighi positivi di tutela effettiva delle “vita privata e familiare”, secondo la nozione ampia elaborata dalla Giurisprudenza delle Corti sovranazionali, comprensiva di ogni espressione della personalità e dignità della persona, rispetto alla quale il limite della differenza di età rappresenta “un’indebita anacronistica ingerenza dello Stato nell’assetto familiare”.

Alla luce di tali principi maturati “nel mutato contesto sociale” che imponeva una “rivisitazione storico-sistematica dell’istituto” in maniera tale da consentire la ragionevole riduzione del divario di età “al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris” e preso atto che era stata documentato che tra l’adottante e l’adottanda vi era un “fortissimo legame affettivo, quasi genitoriale, oggi maggiormente rafforzato in ragione delle precarie condizioni di salute di entrambi”, il Tribunale, inserendosi nella scia giurisprudenziale descritta, ha accolto la richiesta di pronuncia dell’adozione.

(Il presente articolo è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Sara Minnucci)

Pubblicato da:

Alessio Tranfa

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