RECENTI INTERVENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO IN MATERIA DI SCRITTURE EXTRACONTABILI E PRESUNZIONI PROBATORIE

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Con le cinque recenti sentenze in commento – CTR della Puglia sez. distaccata di Lecce nn. 176/2022, 177/2022, 178/2022, 179/2022, 180/2022, ottenute svolta dall’Avv. Maurizio Villani del Foro di Lecce – il giudice tributario salentino di secondo grado ha preso una posizione in parte autonoma, rispetto all’orientamento della Suprema Corte e della prevalente giurisprudenza di merito, su un tema di grande rilevanza qual è quello dei c.d. brogliacci o scritture extracontabili, talvolta rinvenuti durante le ispezioni fiscali, e dell’uso della presunzione quale strumento di prova nell’accertamento tributario.

Il caso esaminato prende avvio da un controllo effettuato presso un impianto di distribuzione carburanti, nel corso del quale la G. di F. riscontrava «una modesta incongruenza tra rimanenze contabili e giacenze effettive del GPL».

Pur non riscontrandosi altre irregolarità nella restante documentazione contabile, venivano tuttavia «rinvenuti brogliacci, ovvero schede, sui quali erano riportati nomi e turni di lavoro. Da tali documenti l’ente accertatore» deduceva l’avvenuta corresponsione ai lavoratori di emolumenti superiori a quanto contabilizzato e di conseguenza anche la produzione di un maggiore reddito rispetto a quanto dichiarato dalla società.

La CTR della Puglia sezione distaccata di Lecce ha riconosciuto che l’accertamento in suo esame era stato condotto con metodo analitico–extracontabile in quanto l’inesattezza dei dati risultanti dalle scritture contabili non era di natura tale da consentire di prescinderne totalmente, essendo semmai l’ente accertatore legittimato a colmare aliunde le lacune riscontrate, anche mediante ricorso alle presunzioni semplici purché provviste dei requisiti ex art. 2729 c.c..

Dopo aver dunque sintetizzato, con un richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte ed in particolare alla sentenza n. 17952/2013, la distinzione tra accertamento condotto con metodo analitico – extracontabile (art. 39 comma I lett d) DPR n° 600/73) e accertamento induttivo puro (art. 39 comma II lett. d DPR n° 600/73), la CTR ha soppesato gli elementi probatori portati dall’A.F. e dalla società contribuente, giungendo alla conclusione che l’Ufficio non avesse adeguatamente provato i fatti su cui basare le proprie presunzioni, dando invece maggior credito alle prove a discarico addotte dalla società.

Più specificamente, a fronte dei c.d. brogliacci trovati in loco, la contribuente deduceva la presenza presso la propria sede anche di un’altra società, la circostanza che la G di F aveva acquisito indistintamente documentazione di entrambe le società in questione e che i documenti appresi erano stati prontamente disconosciuti dall’amministratore e dai dipendenti.

Anche altre circostanze indizianti, quali l’appianamento di un debito pregresso da parte della società e l’acquisto di due terreni da parte del socio amministratore della stessa, sono stati valutati dalla CTR come inidonei a provare con sufficiente margine di certezza la generazione di ricavi non dichiarati, allorché comparati con altre circostanze di segno opposto addotte e dimostrate dalla società ricorrente.

Va riconosciuto il merito alla difesa della contribuente di aver evidentemente saputo valorizzare le prove a discarico, opera non facile considerati i limiti all’attività istruttoria tipici del processo tributario e il corposo sistema di presunzioni che opera a favore dell’A.F..

Va altresì riconosciuto il merito alla CTR di aver avuto il coraggio di distaccarsi da un orientamento giurisprudenziale in genere molto “draconiano” in ipotesi di riscontrata presenza di scritture extracontabili, elemento ritenuto sovente, anche isolatamente considerato, indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, legittimante l’Amministrazione Finanziaria a procedere ad accertamento induttivo (si vedano ad es. Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2011, n. 14770; Comm. trib. reg. Sicilia Palermo, sez. IX, 25/06/2018, n. 2629).

Pubblicato da:

Giampaolo Carnevale

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