Il verbale di contradditorio redatto nel procedimento di accertamento per adesione, ove sottoscritto da entrambe le parti, è utilizzabile nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento

Tempo di lettura stimato: 4 minuti

Cass. ordinanza n. 6391 del 28 febbraio 2022

(Avv. Maurizio Vilani e Avv. Lucia Morciano)

 

1.Il principio di diritto ~  2.La vicenda e la motivazione della sentenza

  1. Il principio di diritto

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6391 del 28 febbraio 2022 si è pronunciata sulla valenza del verbale di contraddittorio, redatto nell’ambito del procedimento di accertamento per adesione e sottoscritto sia dall’Amministrazione finanziaria, sia dal contribuente e ne ha riconosciuto l’utilizzabilità a fini probatori nel giudizio tributario, data  la sua riconducibilità, in assenza di contestazioni sul punto, alla volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, ferma restando la libertà del giudice di valutarne la rilevanza e l’attendibilità delle circostanze ivi rappresentate.

 

  1. La vicenda e la motivazione della sentenza

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, in accoglimento solo parziale del suo appello, ha rideterminato i maggiori ricavi non contabilizzati dal contribuente per l’anno 1998 in lire 271.690.599, confermando, per il resto, l’avviso di accertamento impugnato.

Nello specifico, i giudici di seconde cure hanno accolto parzialmente il gravame erariale rilevando che i movimenti bancari di cui il contribuente non aveva offerto giustificazione – e, in quanto tali, da considerare ricavi non dichiarati – ammontavano a lire 271.590.599, pari agli importi indicati dall’Amministrazione finanziaria nel procedimento di accertamento con adesione non andato a buon fine, escludendo, invece, il diritto alla deduzione dei costi in proporzione ai maggiori ricavi accertati.

L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 D.P.R. n.600/1973 e dell’art.2728 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la presunzione circa la natura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su conto corrente fosse stata superata, benchè il contribuente avesse omesso di giustificare le movimentazioni bancarie su cui si fondava l’accertamento.

Tale motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile dai giudici di legittimità in quanto tale doglianza poggia sull’assunto indimostrato secondo cui il contribuente non abbia offerto la prova che i versamenti sono stati registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; invece, ciò  è stato smentito dalla sentenza di appello, la quale sostiene che il contribuente abbia assolto un siffatto onere probatorio, facendo rinvio alle risultanze del verbale sottoscritto da entrambe le parti in seno al procedimento di accertamento con adesione, in cui, preso atto della documentazione contabile relative alle operazioni contestate, è stato ritenuto che alcune di esse fossero giustificate.

Pertanto, a parere del Supremo Consesso, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715)”.

Invece, con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli dal 5 al 9 del D.lgs n.218/1997, per aver la Commissione regionale attribuito rilevanza al verbale di contraddittorio reso in seno al procedimento di accertamento con adesione, benchè quest’ultimo non si fosse perfezionato, sostenendo che tale verbale è privo rilevanza al di fuori del procedimento nell’ambito del quale era stato sottoscritto.

E ancora, con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha dedotto con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per aver la sentenza attribuito rilevanza al verbale sottoscritto in seno al procedimento di accertamento per adesione, benchè non seguito da alcuna definizione accettata dal contribuente.

In ultimo, con il quarto motivo l’Amministrazione Finanziaria ha lamentato l’omessa motivazione su un punto decisivo e controverso del giudizio, individuato nel mancato perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione per mancata accettazione da parte del contribuente.

Tanto premesso, il Supremo Collegio ha ritenuto di esaminare congiuntamente i motivi, ritenendo il primo infondato e, gli altri due, inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.

Nel caso de quo, il Supremo Consesso ha enucleato il principio di diritto secondo cui il verbale redatto nell’ambito del procedimento di accertamento per adesione e sottoscritto sia dall’Amministrazione finanziaria, sia dal contribuente, costituisce un documento probatorio utilizzabile a fini probatori nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento del procedimento,  in quanto tale circostanza non fa venir meno la valenza dell’atto quale documento e la sua riconducibilità, in assenza di contestazioni sul punto, alla volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, ferma restando la libertà del giudice di valutarne la rilevanza e attendibilità delle circostanze ivi rappresentate.

Alla luce di tanto, secondo la Corte di Cassazione, la Commissione regionale, nel trarre dal verbale de quo elementi utili ai fini della valutazione della fondatezza dell’allegazione del contribuente in ordine alla giustificazione di alcune delle movimentazioni in contestazione, non è incorsa nella prospettata violazione di legge, avendo esercitato il suo potere-dovere di valutare una prova secondo il suo prudente apprezzamento.

Pertanto, il Supremo Consesso ha concluso che sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le ulteriori doglianze, in quanto muovono dall’erroneo presupposto della inutilizzabilità nel giudizio tributario del verbale redatto in seno al procedimento di accertamento per adesione a causa del mancato perfezionamento dello stesso.

Pubblicato da:

Maurizio Villani

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