Pornografia minorile e diffusione video erotico con minore consenziente

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La cassazione a Sezioni Unite ha esaminato il caso di un minore consenziente alla produzione e diffusione delle proprie immagini erotiche da parte di un adulto.

In tema di pornografia minorile, segnaliamo la sentenza n. 4616 delle Sezioni Unite, con la quale la Cassazione ha stabilito che la diffusione di un video erotico con minore consenziente alla divulgazione delle immagini configura il reato di cui all’art. 600 ter comma terzo e quarto c.p. nei confronti dell’adulto.

Il quesito sottoposto agli Ermellini era il seguente: “Se, e in quali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico realizzato con il consenso del minore ultraquattordicenne, nel contesto di una relazione con persona maggiorenne configuri il reato di cui all’art. 600 ter primo comma n.1”.

Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite è : “La diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con minore degli anni 18 integra il reato di cui all’art. 600ter terzo e quarto comma c.p. ed il minore non può prestare consenso ad essa”.

In tema di pornografia minorile si ha “utilizzazione” del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale soltanto condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-fisica. La diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all’articolo 600-ter, terzo e quarto comma, Cp ed il minore non può prestare consenso ad essa.

Si può concludere indicando che:

– «si ha “utilizzazione del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla rilevanza penale solo condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-fisica dello stesso».

– «la diffusione verso terzi del materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto integra il reato di cui all’art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p., ed il minore non può prestare consento ad essa».

Pubblicato da:

Riccardo Radi

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