Il casus belli
Il 2.12.01 un ragazzo di 15 anni, quale trasportato, subisce un incidente stradale gravissimo.
Il di lui amico alla guida della vettura muore.
Il giovane superstite subisce lesioni fisiche, neurologiche e psichiche permanenti devastanti.
Smette di studiare, di svolgere l’attività atletica, di condurre una esistenza normale.
La qualità della vita risulta distrutta.
La sofferenza interiore è stata lacerante.
In ragione di traumi invalidanti subiti è stato dichiarato impossibilitato ad ogni attività lavorativa è stato inizialmente sottoposto al regime dell’amministrazione di sostegno per poi essere dichiarato interdetto in ragione dell’incidente subito.
La Corte di Appello di Roma, adita dall’istituto assicuratore dei proprietari della vettura, riformando la sentenza di primo grado, ha amputato il quantum risarcitorio liquidato dal Tribunale di prime cure:
1) diminuendo la percentuale del danno biologico dal 40% al 32% per ritenuta irritualità di una CTU suppletiva, che aveva riconosciuto l’esistenza dell’ulteriore danno della frattura “rachide-cervicale”;
2) inserendo il ristoro del danno morale nel punto percentuale del danno biologico o comunque nella valorizzazione dei danni non patrimoniali;
3) applicando una percentuale empirica -in quanto non specificata- della predetta valorizzazione in considerazione delle lesioni dinamico-relazionali subite dal ragazzo; nonché, utilizzando nel 2017, per il ristoro del danno biologico, la Tabella di Milano del 2010, obsoleta, e, comunque, liquidando un importo inferiore a quanto in detta inconferente ultima Tabella previsto;
4) negando la risarcibilità del danno per perdita della capacità lavorativa futura, indicata nelle difese quale danno patrimoniale, a prescindere dal nomen iuris utilizzato.
E’ stato, pertanto, dalla Corte di Appello riconosciuto il diritto dell’Istituto assicuratore di agire nei confronti del danneggiato per il recupero delle somme a quest’ultimo erogate in eccesso in forza del dictum del Tribunale di primo grado, rivendicate dalla assicurazione in € 192315,62, oltre interessi ed alle spese di lite di soccombenza liquidate dalla Corte a qua in misura pari ad € 12.552,86.
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In accoglimento di tutti gli 11 motivi di impugnazione, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza in esame, nel cassare con rinvio, ha stato statuito che:
- era stato dedotto e tempestivamente dimostrato (seppur con un solo documento medico) che il ragazzo aveva subito una frattura cervicale, in conseguenza del sinistro. La prima CTU non era stata in grado di pronunciarsi sul nesso eziologico di tale evento lesivo (risultante da un referto del 2007) con il sinistro occorso al minore nel 2001. Con il supplemento di perizia disposto dal Tribunale, tale accertamento è stato compiuto, riconoscendo tale nesso eziologico e conseguentemente aumentando la percentuale del danno biologico dal 32 al 40%.
Secondo la Corte il supplemento peritale è stato legittimo, essendo il CTU quale “consulente percipiente”, tenuto con le proprie cognizioni tecniche ad accertare un fatto, essenziale per l’espletamento dell’incarico in ragione dei quesiti postigli, altrimenti, non appurabili.
Sussiste CTU esplorativa solo quando il fatto non sia stato dedotto o minimamente provato.
La Corte ha, inoltre, precisato che l’aumento della percentuale del danno biologico dal 32 al 40%, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non costituisce un illecita “somma algebrica”, essendo lasciata detta valutazione –accertata dal CTU- alla discrezionalità del Giusdicente ex art. 1226 cc (ai fini della cd. liquidazione equitativa);
- la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi. Difatti il “danno morale”: a) non è suscettibile di accertamento medico-legale; b) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Del resto, il comma 2, lett. e) del novellato 138, come si è detto, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica”, prevede l’incremento “in via percentuale e progressiva per punto” del valore monetario corrispondente al danno biologico, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione. Essendo l’importo del danno morale indicato nella tabella secondo uno “standard medio” la Corte del rinvio, potrebbe, in ipotesi:
- a) diminuiredetto importo anche notevolmente (e talora addirittura azzerarlo), in assenza totale di allegazioni e risultanze processuali;
- b) confermarlo, in base alle risultanze processuali, ove il giudice ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità ai precedenti giurisprudenziali che l’hanno ritenuta presunta, in relazione a quel grado di invalidità e a quell’età della vittima, e ne hanno stimato congrua la compensazione con quei valori monetari;
- c) aumentarlo sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (ed eventualmente avvalendosi di C.T.U. collegiale con medico legale e psichiatra forense o psicologo giuridico), ma pur sempre nell’ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nella Tabella milanese.
- Va riconosciuto in favore del minore il danno patrimoniale provocato dalla preclusione ad essere immesso in futuro nel mondo del lavoro (a prescindere dall’improprio nomen iuris utilizzato nei precedenti gradi del procedimento: perdita di capacità lavorativa specifica e/o perdita di capacità lavorativa generica). La richiesta di tale danno come “patrimoniale”, esclude che il medesimo possa essere considerato al fine della valorizzazione dei danni non patrimoniali e va autonomamente riconosciuto “sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l’età lavorativa ve quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al tempo della liquidazione”. In difetto di tali parametri la liquidazione dovrà essere fatta in via equitativa.
Le impugnazioni relative alla errata applicazione da parte della Corte di merito della Tabella vigente all’epoca del giudizio di primo grado -2010- (dovendo sempre essere applicate quelle approvate al momento della pronuncia della sentenza -2017) al pari della impugnativa sulla illegittimità –in quanto al di sotto dei minimi tariffari- delle spese di lite liquidate in primo grado in favore del danneggiato, sono state ritenute assorbite dall’accoglimento degli anzidetti motivi, in quanto oggetto di applicazione da parte del Giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi su dirimenti questioni giuridiche e processuali in diversa composizione.