NULLITÀ DELL’ACCERTAMENTO ANTICIPATO SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE

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La nullità dell’accertamento anticipato è stata ulteriormente ribadita dalla recente ordinanza n. 4242/2022, depositata il 10 febbraio 2022, della Corte di Cassazione – V Sezione Civile –, che ha ribadito i seguenti principi di diritto più volte confermati.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, secondo l’orientamento attuale della giurisprudenza di legittimità, sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18184 del 29 luglio 2013, l’emissione dell’avviso prima del decorso del termine di sessanta giorni dal termine degli accertamenti ne comporta l’invalidità, a meno che la deroga non sia giustificata da “particolari” ragioni di urgenza, idonee a giustificare l’anticipazione dell’emissione del provvedimento.

La Corte di Cassazione ritiene, quindi, di dare continuità al consolidato orientamento secondo cui la L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (Cass. S.U. sent. n. 18184/13 cit.).

La diversa tesi, secondo cui la mera inosservanza formale del termine dilatorio non comporterebbe di per sé l’invalidità dell’atto, è condivisibile solo per la notifica dell’avviso di accertamento emesso a seguito di verifica documentale senza alcun accesso o ispezione nei locali destinati all’esercizio dell’attività, poiché in tal caso è indubbio che l’inosservanza del termine di sessanta giorni non determina la nullità dell’avviso (Cass. S.U. sent. n. 24823 del 9/12/2015); inoltre, come sostenuto con altra pronuncia da questa Corte (Cass. Sez. 6, n. 3060 dell’8/02/2018), va ribadito che “la garanzia di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 7, si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest’ultimo caso, come prescrive il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 52, comma 6” (Sez. 5, Sentenza n. 15624 del 09/07/2014).

Come ha chiarito la sentenza citata (n. 18184/2013 delle Sezioni Unite di questa Corte), infatti, “il vizio invalidante – dell’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio – non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio”, con riferimento alle ragioni della pretesa tributaria, ma non anche ai tempi di emanazione dei provvedimenti impositivi o alle regole procedimentali.

In occasione della redazione dei ricorsi è importante tenere conto dei suddetti principi.

Pubblicato da:

Maurizio Villani

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