Sentenza n. 5627/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma – Annullamento cartella esattoriale.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma ha annullato la cartella esattoriale impugnata non ritenendo che il contribuente avesse avuto piena conoscenza legale degli avvisi di accertamento sottostanti e prodromici alla cartella stessa.
Infatti, premesso che la P.A. opposta aveva notificato i propri titoli impositivi a mezzo del sistema notificatorio di cui all’art. 1, co. 161, della legge n. 296/2006, accertava l’emergere della totale assenza: a) della data di spedizione della raccomandata, b) dell’indicazione dell’ufficio postale da cui era stato inviato l’atto, c) della sottoscrizione dell’operatore postale.
Tali omessi elementi venivano ritenuti come essenziali dalla Corte Tributaria ritenendo che la sola produzione da parte della resistente delle cartoline di ritorno recanti il semplice timbro di “compiuta giacenza” non fosse di per sé sufficiente a provare la conoscenza legale della notifica dei titoli impositivi nei confronti del contribuente.
Stefano Sgadari – ANNULLAMENTO CARTELLA ESATTORIALE SENT. 5627-2024