Il divieto di prosecuzione dell’ attività non può irrogarsi in base alle norme ostative sopravvenute tra la s.c.i.a. e lo scadere del termine di verifica dato alla p.a.

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Ai sensi dell’art. 19 della l. 7.8.1990, n. 241, il divieto di prosecuzione dell’attività non può irrogarsi in base alle norme ostative sopravvenute tra la s.c.i.a. e lo scadere del termine di verifica dato alla p.a. dal comma 3

Con la sentenza n. 10791/2024, il T.a.r. del Lazio, sez. II-ter, ha pronunciato il principio in epigrafe, di rilevanza generale, secondo cui la normativa che sopravviene alla s.c.i.a. nell’ arco dei 60 giorni successivi, concessi alla p.a. dall’ art. 19, co. 3, della l. n. 241 del 1990 per relative verifiche, è inapplicabile alla fattispecie e non giustifica l’eventuale inibizione dell’attività segnalata.

La questione contenziosa aveva preso avvio dalla segnalazione certificata di inizio di un’attività di distribuzione di bevande avvenuta tra la data di approvazione e quella di entrata in vigore del nuovo regolamento capitolino per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della città storica.

In tal senso, il T.a.r. ha ribadito che suddetta opzione interpretativa si impone a garanzia dell’effettività della liberalizzazione delle attività economiche disposta dalla normativa primaria, tenuto anche conto che l’avvio di ogni attività implica adempimenti propedeutici che il privato deve necessariamente compiere sulla base della legislazione vigente, non potendo subire poi gli effetti pregiudizievoli dello ius superveniens.

Interessante è anche la distinzione che il Giudice amministrativo ha effettuato tra la pubblicazione del regolamento effettuata in base all’ art. 10 delle cd. “preleggi”, che ha esclusivamente la funzione di rendere conoscibile il testo normativo e non ne influenza gli effetti, e quella che, come nel caso di specie, è avvenuta all’albo pretorio ex art. 134 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267. Pubblicazione che, al contrario condiziona l’efficacia del testo normativo, che entra in vigore solo dopo il quindicesimo giorno, poiché storicamente mirata anche a rendere possibile la presentazione di osservazioni o opposizioni da parte di chi vi abbia interesse.

 

Giampiero Amorelli – T.a.r. Lazio, sez. II-ter, 28-5-2024, n. 10791

Pubblicato da:

Giampiero Amorelli

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