PRIMO CONCORSO DI MAGISTRATO TRIBUTARIO

Tempo di lettura stimato: 4 minuti

CRITICHE IN TEMA DI TITOLI DI PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO AGGIUNGERE AVVOCATI E DOTTORI COMMERCIALISTI

Il Governo ha presentato lo schema di bando del primo concorso di magistrato tributario ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con delibera n. 782/2024 del 21 maggio 2024, ha dato parere favorevole con alcune piccole modifiche.

Il bando definitivo del concorso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 maggio 2024.

Nella bozza del suddetto bando, all’art. 12 sono tassativamente previsti i titoli di preferenza a parità di merito, così come di seguito esposti (esclusa la preselezione):

“1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a parità di merito, sono preferiti:

 

  • gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
  • i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  • gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all’infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;

coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nel Ministero dell’economia e delle finanze, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;

  • maggior numero di figli a carico;
  • gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
  • militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;

  • avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114;
  • avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  • aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

  • minore età anagrafica.”

La maggior parte dei suddetti titoli è giustificata mentre, secondo me, sono criticabili i seguenti tre casi.

 

COLORO CHE HANNO PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO DI UN ANNO, NEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, LADDOVE NON FRUISCANO DI ALTRO TITOLO DI PREFERENZA IN RAGIONE DEL SERVIZIO PRESTATO.

La giustizia tributaria è organizzata e gestita dal MEF.

Questo fa perdere  l’apparenza di terzietà e, pertanto, come ho più volte sollecitato, l’organizzazione e la gestione devono essere affidate soltanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo terzo ed imparziale (art. 111 della Costituzione).

Di conseguenza, è da criticare il citato titolo di preferenza sia perché riferito solo al MEF e non a tutta la Pubblica Amministrazione sia perché è eccessivamente riduttivo il periodo di un anno, peraltro svolto a qualunque titolo, indipendentemente dalla professionalità ed esperienza maturate.

Secondo me, invece, il titolo deve riguardare coloro che hanno prestato lodevole servizio presso tutta la Pubblica Amministrazione per non meno di cinque anni e con un titolo qualificato.

In questo modo, si evita di avere nella Quinta Magistratura Tributaria soltanto ex impiegati e funzionari del MEF.

 

GLI ATLETI CHE HANNO INTRATTENUTO RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO CON I GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO.

Questo titolo è sinceramente incomprensibile (anche da parte mia che per tre anni sono stato atleta nel “Gruppo Sportivo dei Carabinieri” a Bologna).

Oltretutto, questo titolo è in contrasto dal punto di vista fisico con chi ha avuto seri problemi di mutilazione e di invalidità ed inoltre  non garantisce alcuna esperienza giuridica rispetto a coloro che, invece, hanno svolto attività presso l’ufficio del processo o presso gli uffici giudiziari.

Secondo me, il suddetto titolo deve essere escluso ed invece deve essere previsto il nuovo titolo di avvocato e di dottore commercialista iscritto presso il rispettivo Ordine professionale.

Indubbiamente, questi soggetti professionali garantiscono competenza e professionalità rispetto al semplice atleta militare.

Infatti,  non bisogna dimenticare che l’abrogata tabella E del D. Lgs. n. 545/92 prevedeva uno specifico punteggio per le attività professionali più alto rispetto ai docenti, ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche ed  coloro che svolgevano attività alle dipendenze di terzi.

 

ESSERE TITOLARE O AVERE SVOLTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE CONFERITI DA ANPAL SERVIZI S.P.A., IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26.

L’ANPAL Servizi S.p.A. (precedentemente denominata Italia Lavoro) è una società in house totalmente controllata da ANPAL (Agenzia Nazionale delle Pubbliche Attive del Lavoro), organismo di diritto pubblico vigilato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale società opera soltanto nel campo delle politiche attive del lavoro.

Anche in questo caso, questo titolo è sinceramente incomprensibile, perché non si comprende bene per quale motivo i c.d. “tutor” garantiscono competenza e professionalità in materia tributaria rispetto ad un avvocato o un dottore commercialista.

Secondo me, anche questo titolo deve essere escluso.

L’ingresso nella nuova Quinta Magistratura Tributaria richiede competenza, professionalità, uguaglianza e trasparenza.

Pubblicato da:

emanuele_admin

Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su twitter
condivisi su linkedin
Condividi su pinterest
condividi per email
Commenti
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Advertising