La tutela delle idee, la proprietà intellettuale sugli NFT e la Virtual Web Community.

Tempo di lettura stimato: 12 minuti

Prima di affrontare i primi due interessanti argomenti, seppur in sintesi espositiva, sento il bisogno di fare un accenno introduttivo sul terzo che mi permette una breve digressione sul concetto di Metaverso.

Nel corso dei mesi ho partecipato ad alcuni eventi e incontri sul tema in cui non pochi professionisti e imprenditori hanno parlato del Metavero e ho avuto l’impressione che utilizzassero un gergo più tipico dei venditori di beni e servizi perché non avevano ben chiaro di cosa stessero effettivamente parlando.

Spesso viene definito più che altro come un opportunità e da alcuni accostato alla realtà virtuale.

Nel contempo sembrerebbe che in questo momento l’interesse sia stato capitalizzato dalla Intelligenze Artificiali (che in verità hanno numerose potenzialità in tema di sinergie con robotica, domotica, Metaverso, ecc.).

Facciamo quindi un semplicissimo passo indietro.

Si può entrare nel Metaverso (e come si fa)?

La risposta è si. Al momento non c’è UN Metaverso, ce ne sono più di uno.

E non è solo quello il cui accesso presuppone l’utilizzo di una realtà virtuale (quella sigla “VR”

che spesso si vede associata” quindi con visore ecc.) ma esiste anche più di una versione che taluni

chiamano “iperdigitale”.

E’ altamente probabile (per quanto non certo) che il Metaverso basato su di una realtà virtuale sarà

sviluppato in maniera simile al visionario mondo dello scrittore Ernest Cline il cui noto romanzo “Ready Player One” del 2011 (ripreso nel seguito “Ready Player Two”) introduceva una “vision” del Metaverso adattata alla working class.

Però è anche possibile che in questo momento la versione più futurista sia preceduta da una forma ibrida. Una via di mezzo che peraltro consentirebbe una diversa forma di penetrazione negli usi e costumi della società contemporanea se osservata dal punto di vista sociologico e antropologico con particolare riguardo ai microcosmi delle singole città. Si parla genericamente di “Virtual Web Community” e cioè di un ambiente il cui accesso ai contenuti pieni (e non semplicemente esplorativi) viene garantito attraverso l’acquisto di NFT che rappresentano in parte un investimento e nel contempo danno diritto a una serie di benefit con contenuti esclusivi.

Gli NFT pertanto sarebbero sempre più centrali e svolgerebbero in questo contesto un ruolo simile a una carta di credito esclusiva. La qual cosa valorizzerebbe in maniera diversa il concetto di networking (si rammenta che ogni utente ha un wallet e che a monte della blockchain per le monete virtuali ci sono gli smart contract quindi l’iterazione garantita nella Virtual Web Community sarebbe totale e l’utente, avrebbe il pieno controllo esperenziale). Non sarebbe quindi solo un parco giochi tematico ma un luogo di lavoro, interessi, social, ecc.

Una parte costante della consulenza che le imprese stanno cercando sul Metaverso non è demandata ai tecnici ma a quelli che si potrebbero definire “conoscitori” e che assistono il management in questa transizione offrendo delle ipotesi (anche) visionarie di progetti che non possono essere assimilati a dei pacchetti in modalità “learn & play” ma sembrano spaziare su elementi di cultura, filosofia, interpretazione, educazione similarmente a un puzzle che confeziona un abito su misura. La sensazione è che per ottimizzare le soluzioni disponibili occorra un background culturale non facile da reperire perché spazia in molteplici ambiti e richiama la figura, in parte abbandonata negli anni 90, del concetto di “esperto” che ha ceduto di fronte alla più ricercata specializzazione e settorializzazione tipica del mondo del lavoro contemporaneo.

Tutto ciò posto per quanto riguarda gli aspetti in diritto che competono a questo articolo, il primo che viene in considerazione è la tutela delle idee essendo che come spesso accade nell’ambito delle nuove tecnologie non ci sono veri e propri progetti industriali in fase di “start up” bensì delle idee, anche ambiziose e a volte straordinariamente creative. Attorno alle quali però occorre costruire l’esoscheletro o se vogliamo il prototipo della “start up” come conosciuta dai nostri sistemi. Economico. Finanziario. E naturalmente quello legale in primis.

Ecco quindi che si pone il primo quesito: come si tutelano le idee?

In via del tutto preliminare occorre rilevare che il concetto stesso di difesa delle idee è molto dibattuto nell’ambito delle tutele a disposizione tra il diritto industriale e quello d’autore.

Allo stato attuale pare corretto affermare che si tratta di una costruzione giuridica più nota alla giurisprudenza perchèéorganizzata sulla base di alcuni casi pratici sui quali i Giudici sono stati chiamati a pronunciarsi.

Di fatto la semplice “idea” di natura prevalentemente commerciale e sul concetto di prevalenza occorrerebbe aprire una parentesi laddove la stessa può presentare contenuti diversi e non coincidenti, difficilmente può trovare tutela nel diritto industriale fondata in via prioritaria sulla registrazione del brevetto.

Questo per via del fatto che lo stesso presuppone “l’invenzione” industriale.

Orbene, eminente dottrina ha più volte riflettuto sul fatto che l’invenzione brevettabile di per sé implica un’applicazione e quindi la presenza di una qualche verificabile e apprezzabile estensione fisica come potrebbe essere ad esempio il celebre ingranaggio o un meccanismo. A prescindere dalla sua attivazione.

In questo ambito è d’imperio la procedura per la registrazione del brevetto e i requisiti ad essa associati.

Tanto è vero che in non pochi casi si parla di tutela dell’idea industriale.

L’alternativa ipotesi, che per praticità alcuni Autori hanno sintetizzato come tutela dell’idea commerciale, è una forma di auto rappresentazione embrionale di un progetto la cui definizione tuttavia non consiste ancora nella praticità tipica richiesta dal brevetto e pertanto, procedendo per esclusione e cercando una tutela la più prossima possibile in termini di efficacia, si può eventualmente guardare al diritto d’autore. Laddove ciò che viene in rilievo è la manifestazione esteriore dell’idea stessa. Quantunque ancora non definita.

Merita a tal proposito di essere riportato il recente assunto della Suprema Corte di Cassazione n. 1674/2023 a mente del quale “In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’ articolo 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione”.

Nella più gran parte dei casi si porta l’esempio del romanzo. In quanto non è certo l’idea alla base della narrazione quella che potrebbe beneficiare della difesa bensì il romanzo in quanto tale che di quella idea è la conseguenza ma ciò a partire fin dalla sinossi.

Da tali preliminari considerazioni si può pervenire al ragionevole sentore che l’idea in quanto tale è proteggibile salvo le sue estrinsecazioni fisiche solo a patto che la stessa possa in qualche modo essere ricompresa nell’alveo del diritto d’autore.

Sul punto giova tuttavia riportare quanto recentemente disposto dal Tribunale di Firenze, Sez. spec. Impresa, 07/01/2021: “Il carattere creativo ex art. 1 l.aut. non riguarda il tema dell’opera ma la sua realizzazione concreta” e dal Tribunale di Torino, Sez. spec. Impresa, 29/12/2020, n. 4770: “La creatività richiesta per la tutela d’autore ex art. 1 l.aut. non è costituita dall’idea in sé ma dalla forma della sua espressione ovvero dalla sua soggettività; e quindi la stessa idea può essere alla base di opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva di ciascuno degli autori”.

Orbene il problema annida nel fatto che l’iniziale tutela che l’ideatore necessita è quella che attribuisce sostanza giuridica alla prova del fatto che la stessa provenga da lui.

I pericoli da evitare potrebbero essere ricondotti ai seguenti problemi:

  1. rivendicare la paternità dell’idea

  2. considerare la comparazione tra un opera plagiata e un opera plagiaria

  3. contrastare condotte consistenti in un illecito usurpativo

Per meglio spiegare ciascuna delle indicate fattispecie è utile riportare un recente orientamento in diritto.

Segnatamente:

  1. Cassazione n. 18220/2019: “Il diritto di rivendicare la paternità dell’opera previsto all’ art. 20 l.aut . consiste non soltanto nel diritto di impedire l’altrui abusiva auto – o etero – attribuzione di paternità, ma anche in quello di essere riconosciuto come l’autore dell’opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri”.

  2. Cassazione n. 2039/2018: “Il giudizio di fatto di comparazione tra l’opera plagiata e l’opera plagiaria deve essere guidato dai seguenti principi: l’opera plagiata deve presentare i caratteri dell’originalità creativa riconoscibile; il diritto d’autore non tutela l’idea ma la sua forma di espressione; l’opera plagiaria deve essere priva di un cd scarto semantico idoneo a un significato diverso da quello dell’opera plagiata; il giudizio deve essere condotto sulla base delle caratteristiche essenziali, mentre ad escludere il plagio non sono sufficienti originalità di mero dettaglio dell’opera plagiaria; non rileva la confondibilità tra le opere plagiata e plagiaria rilevante nel giudizio di contraffazione di segni distintivi; il giudizio sul plagio deve operare una valutazione complessiva e sintetica, e non analitica”.

  1. Cassazione n. 22010/2015: “In tema di proprietà intellettuale, le condotte consistenti in un illecito usurpativo non sono tipizzabili e possono essere diverse e fra loro assai varie, fino a giungere alla condotta plagiaria di un’opera ancora non pubblicata o persino nel plagio di un’opera registrata a livello di semplice soggetto da parte di altra similare (nella specie, il concept di un’opera cinetelevisiva, ossia la presentazione esterna dell’idea da sviluppare in una successiva serie), purché si verifichi l’imitazione servile dell’opera suscettibile di protezione”.

In quest’ottica la più logica soluzione del problema presuppone una registrazione.

Tuttavia, non si tratta veramente di una tutela forte. E’ più simile ad una certificazione che consente “guardando avanti” un margine di cautele nell’ipotesi contenziosa contro l’imitazione, la contraffazione, l’emulazione o altro.

Tutto ciò posto giova osservare che in alcune decisioni la Giurisprudenza pare aver tutelato il concetto di “furto d’idea” avendo previsto alcuni requisiti che consentirebbero di poter accedere alla protezione ai sensi della legge sul diritto d’autore fra i quali si possono citare:

  1. il “carattere creativo” dell’opera: individuabile negli elementi che distinguono l’opera in esame dalle altre alla luce del personale contributo dell’autore che riflette la sua personalità; potrebbero venire in rilievo quindi alcuni dei concetti già noti relativi al “software” come ad esempio il fatto che: “la protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l’originalità sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti” (Cassazione n. 13524/2014) e alla multimedialità intesa pure come “immagini in movimento, ovvero opere multimediali complesse che godono di una ampia tutela in materia di diritto d’autore” (Cassazione penale n. 38204/2017).

  2. l’originalità dell’opera intesa come indipendenza formale e sostanziale da altre opere. Un principio in diritto che potrebbe avere rilievo postula che i requisiti della creatività e dell’originalità dell’opera devono ravvisarsi non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, bensì nella forma e nella sua espressione, presupponendo che, per tale via, l’opera rifletta la personalità dell’autore, manifestando le sue scelte libere e creative nel solco del fatto che: “in tema di diritto d’autore, il requisito della creatività, necessario ai fini del riconoscimento della tutela, non coincide con i concetti di creazione, originalità e novità assoluta, ma deve intendersi in senso soggettivo, come modo personale dell’autore di esprimere anche idee e nozioni semplici” (Cassazione n. 1107/2023).

La giurisprudenza a volte cita anche il concetto di “tutela autoriale” la quale sembrerebbe elasticizzare di più e meglio il concetto di registrazione presso autorità terze allo scopo di dare sostanza e peso al prodotto futuro dell’idea.

Questa strada potrebbe essere spendibile laddove porterebbe meglio e con maggiore efficacia al concetto noto di proprietà intellettuale compatibile con i crismi del diritto d’autore il quale consente in una strategia processuale (posto peraltro che ci sono sezioni specializzate proprio in diritto industriale e proprietà intellettuale) di sovrapporre i concetti più contemporanei di opera dell’ingegno, invenzione, marchio, brand, design, concorrenza. Valorizzando, per effetto e in conseguenza, la strategia difensive apportando o meglio importando concettualità assai note ed evitando il periglioso percorso della spiegazione tecnologica che potrebbe mettere l’interprete del diritto, chiamato alla difesa, nelle condizioni di non riuscire a persuadere il Giudicante. Addirittura arrivando a confonderlo con terminologie che renderebbero ostica la comprensione di fondo.

Pur se con tutte le cautele e le premure del caso potrebbe rivelarsi una scelta opportuna per quelle opere della tecnologia digitale dove il prodotto finale tende a de-materializzarsi e ad essere totalmente indipendente dal supporto fisico.

Seguendo questo ragionamento l’idea in sé non è dunque brevettabile, mentre lo sono le istruzioni precise che consentono di giungere alla soluzione di un problema tecnico. È dunque essenziale che il procedimento di realizzazione dell’idea sia descritto in dettaglio.

A tal proposito pare utile rammentare alcuni principi che potrebbero meritare attenzione in quanto già osservati peraltro dall’Ufficio Europeo Brevetti che, per quanto distanti dall’essere del tutto compatibili con la fattispecie in esame possono rappresentare un presupposto da cui estrapolare il modus del ragionamento ai fini di una ipotetica garanzia futura che voglia richiamare prassi già note al settore:

  1. Con la pubblicazione della domanda, il pubblico e qualsiasi inventore che sia stato omesso dalla designazione sono informati del contenuto dei documenti depositati e su questa base possono contestare la correttezza della designazione.

  2. La valutazione del requisito formale della designazione dell’inventore ha luogo prima e indipendentemente dall’esame sostanziale circa l’esistenza dei requisiti degli articoli 52-57 CBE.

  3. La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l’insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente. Pertanto, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione generale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella suscitata su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente.

Avuto riguardo alle possibili condotte difensive e tenuto conto delle considerazioni di cui sopra potrebbe essere anche utile ipotizzare di separare dall’idea una seconda tutela che potrebbe essere strategica e rafforzativa guardando al concetto di trattamento confidenziale delle informazioni commerciali (“know-how”) secondo la direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali altrettanto non riferibili e come tale confidenziali (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. Fattispecie molto presenti in quasi tutte le nuove tecnologie.

Questo potrebbe inoltre consentire di “agganciare” la tutelabilità anche al più vasto e già apprezzato concetto in sede di Corte di Giustizia Europea di “servizio della società dell’informazione” ciò peraltro in considerazione che secondo il Lexico, curato dalla Oxford University Press e usualmente richiamato dai lavori dell’U.E. è definito “Metaverse”: “A virtual-reality space in which users can interact with a computer-generated environment and other users”

***

Venendo alla Giurisprudenza, occorre osservare che non ci sono molte pronunce in diritto civile, ad oggi che abbiano fissato delle linee guida, fra quelle che l’interprete dovrebbe conoscere. Merita però di essere segnalata la decisione del Tribunale di Roma del 20 luglio 2022 che per il momento ci ha dato un indirizzo per quanto riguarda la tutela del marchio in tema di Non Fungible Tokens avuto riguardo produzione, promozione e vendita. La vicenda vede coinvolta la celebre società Juventus e riguarda l’utilizzo di carte digitali raffiguranti calciatori. Un caso quindi che racchiude molteplici elementi d’interesse per la scienza del diritto fra cui: 1) notorietà e sfruttamento ingiustificato del marchio); 2) appropriazione di pregi altrui); 3) assenza di un interesse pubblico alla divulgazione; 4) concorrenza sleale anche in correlazione all’utilizzo non autorizzato di marchi altrui; 5) inibizione dell’uso del marchio.

Quindi può essere importante tenere ben presente quanto stabilito dal Tribunale di Roma a cominciare dal fatto che: La creazione e commercializzazione di carte digitali riportanti il logo della società Juventus integra la contraffazione dei rispettivi marchi realizzando il rischio di confusione tale da poter indurre il pubblico in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale tra le due società. Si ritiene, infine, che tale attività costituisca appropriazione di pregi altrui in virtù del fatto che la società attrice risultava già attiva nei mercati basati su Blockchain”.

Cioè posto, il Giudice svolge una pregiata e ben argomentata valutazione quando afferma: Nel caso di specie la natura telematica delle cards è del tutto irrilevante poiché, attraverso la loro commercializzazione, la società convenuta non si è limitata ad utilizzare l’immagine del giocatore, bensì ha anche utilizzato i marchi della società calcistica, i quali godono di tutela extra-merceologica in virtù della loro notorietà a livello nazionale e internazionale, potenziata dalle attività di merchandising in molteplici settori (tra i quali il settore dei crypto game)”. E non a caso il Tribunale della Capitale ha buona cura di precisare come: Si esclude, inoltre, che tale sfruttamento può trovare giustificazione nell’interesse pubblico alla divulgazione dell’immagine del calciatore ritratto alla luce della sua notorietà poiché la riproduzione di una sua fotografia su carte digitali non risulta finalizzata a scopi didattici o scientifici, né — ai sensi dell’art. 97 l. dir. aut. è giustificata da un’esigenza pubblica di informazione”.

Per giungere poi ad un altra massima sicuramente di fondamentale rilievo per tutte le società che sono (usualmente) interessate all’inibitoria, provvedimento come noto essenziale per la tutela del marchio: “Ai fini della concessione di un provvedimento inibitorio cautelare per contraffazione di marchio e concorrenza sleale per confusione, è configurabile l’illecito qualora l’uso non autorizzato del segno distintivo registrato sia consistito nella riproduzione, commercializzazione e promozione on line di carte da gioco digitali nella forma di nonfungible tokens”.

Si rammenta che più del caso pratico in questa sede interessano i concetti che sono stati utilizzati.

Anche per via del fatto che la decisione in commento sembra particolarmente in linea con il recente orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea: “L’articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001/UE, sul marchio dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio dell’Unione europea che si ritenga leso dall’uso senza il suo consenso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio in pubblicità e in offerte di vendita online di prodotti identici o simili a quelli per i quali detto marchio è registrato, può proporre un’azione per contraffazione nei confronti di tale terzo dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea dello Stato membro nel cui territorio si trovano consumatori e professionisti destinatari di tali pubblicità o offerte di vendita, nonostante il fatto che detto terzo non elenchi in modo esplicito e univoco tale Stato membro tra i territori verso i quali potrebbe essere effettuata una consegna dei prodotti di cui trattasi, se tale stesso terzo ha fatto uso del segno in parola mediante indicizzazione a pagamento sul sito Internet di un motore di ricerca che utilizza un nome di dominio di primo livello nazionale di tale Stato membro. Per contro, così non è per il solo fatto che il terzo interessato ha effettuato l’indicizzazione naturale delle immagini dei suoi prodotti su un servizio di condivisione online di foto con un dominio di primo livello generico, facendo ricorso a metatag che utilizzano come parola chiave il marchio di cui trattasi”.

Avv. Marco Solferini – www.studiolegalesolferini.com

Pubblicato da:

Marco Solferini

L'avvocato Marco Solferini è esperto in diritto civile, commerciale, bancario, del risparmio e degli investimenti. Ha maturato una significativa esperienza nella tutela dei consumatori, contrattualistica societaria e nel diritto di Famiglia. Si occupa attivamente di diritto delle nuove tecnologie nel Metaverso e Ai in particolare per start-up e PMI. E' titolare dello Studio legale Solferini e svolge la sua attività in Bologna, Roma e Milano: www.studiolegalesolferini.com - info@studiolegalesolferini.com Ha ricoperto e ricopre alcune cariche in enti, società, associazioni. La storia professionale e il curriculum sono disponibili dal profilo Linkedin.

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