Nel video che si condivide c’è la mia lezione presso l’Ascheri Academy sul tema della responsabilità della Banca nella vendita dei diamanti da investimento.
Pervengono inoltre alla mia attenzione alcune richieste di informazione per la quali è bene fare il punto della situazione su due ulteriori questioni:
1) LA PRESCRIZIONE: su questo argomento occorre essere il più chiari possibili perché in base alle richieste di consulenza pare che ci sia un po’ di confusione generata forse dalla compresenza di diversi articoli in punto di diritto on line.
In materia vige il principio espresso dall’art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione, nella specie decennale in base a quanto stabilito dall’art. 2946 c.c. inizia e decorrere dal momento in cui il diritto avrebbe potuto essere azionato e quindi, dal momento in cui il suo titolare acquisisce piena consapevolezza della sua lesione.
Peraltro tenuto conto del fatto che codesto principio trova una deroga nel caso in cui l’ignoranza del titolare derivi da un comportamento doloso della controparte nel qual caso, l’art. 2941 prevede la sospensione della prescrizione fino al giorno della scoperta del dolo.
Nel caso dei diamanti da investimento è ragionevole sostenere, fermo restando la necessità di verificare attentamente le singole posizioni caso per caso in particolare laddove siano già state svolte delle contestazioni formali, che fino alla declaratoria del fallimento delle società, per esempio nel caso di IDB Spa il 10/01/2019 non erano emersi segnali tali da rivelare l’evidenza incontrovertibile della dannosità relativamente alle operazioni contrattuali e conseguentemente fino a quel momento non sarebbe stato realisticamente possibile in termini di utilità far valere il proprio diritto.
In tutti questi casi il dies a quo andrebbe individuato nell’indicata data o comunque non prima di quella della pubblicazione del provvedimento AGCM e cioè il 20/09/2017.
A ben guardare in entrambi i casi, che si ribadisce dipendono da un analisi approfondita e corretta della posizione del risparmiatore, il termine di prescrizione NON è trascorso.
Vale la pena sottolineare una considerazione pure alla luce del fatto che su tutto quanto riportato c’è già autorevole giurisprudenza a sostegno e ciò che lo show mediatico che si è accompagnato allo scandalo dei diamanti non è di per sé sufficiente a creare un convincimento circa il realizzarsi del danno e la riconducibilità al terzo responsabile (in questo caso la Banca). Certamente c’è una percezione del pericolo dovuta alla paura e alle possibili conseguenze ma è del tutto aleatorio ipotizzare che di fronte al medesimo le persone interessate, i risparmiatori, abbiano maturato consapevolezza giuridica, pertanto è corretto affermare che il momento iniziale dell’azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del medesimo.
Si ricorda in ogni caso che la richiesta di danni può interrompere il termine in quanto applicabile anche all’ipotesi della responsabilità da contatto sociale, se debitamente eccepita.
E’ ragionevole affermare invece che la prescrizione NON decorre dalla data di acquisto dei diamanti.
2) L’ACCORDO STIPULATO CON LA BANCA E’ VALIDO ED EFFICACE?
L’accordo di risarcimento raggiunto da alcuni risparmiatori nella fase iniziale di quello che è stato il lungo percorso relativo a questa compravendita di diamanti é potenzialmente affetto da alcune criticità’. Stiamo lavorando per comprendere se ed in che misura questi accordi abbiano effettivamente valenza posto che ad un primo esame della struttura con cui sono stati redatti non pare essere stata concepita in maniera inattaccabile sotto alcuni aspetti e la serialità con cui sono stati proposti questi accordi si riferisce a posizioni oggettivamente omogenee mentre di fatto in molti casi potrebbero non esserlo.
Sono in corso delle verifiche.
Avv. Marco Solferini – www.studiolegalesolferini.com