La blockchain per la tracciabilità e l’innovazione nel Metaverso. Riflessioni sul reale impatto della Legge 206/2023, articolo 47 e indicazioni pratiche per migliorare le prospettive per il futuro degli investimenti in questa tecnologia.

Tempo di lettura stimato: 9 minuti

L’art. 47 della menzionata Legge fu salutato come il primo efficace intervento per stimolare l’innovativa tecnologia “sul o del” Metaverso. Si è tuttavia rivelata più un espediente che un intervento razionale. Alcuni commentatore sostengono che nel frattempo si è affermato un interesse dominante per l’Intelligenza Artificiale (di seguito AI) che avrebbe monopolizzato l’attenzione praticamente di tutti.

E’ un osservazione in parte corretta. Tuttavia non ci esenta dallo svolgere della valutazione, a prescindere, per cercare di capire se anche il poco che residua oltre l’AI sia migliorabile.

A tal proposito sembra opportuno partire da una brevissima analisi dell’articolo in questione.

Al 1° comma, autorizzava la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2023 e di 26 milioni di euro per l’anno 2024. In buona sostanza centralizzando e dando mandato al Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito Mimint) per promuovere e sostenere la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia basata sui registri distribuiti (DLT) cioè le blockchain così come definita all’articolo 8-ter del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

La norma in questione a ben guardare si è smarrita subito nel voler individuare la tecnologia blockchain ritenendo o forse dando per scontato che la tecnologia DLT grazie alle sue funzionalità (che in realtà non vengono individuate in maniera analitica), permetterebbe la tracciabilità quindi in qualche modo anche la certificazione e per effetto la valorizzazione della filiera dei prodotti e del made in Italy.

Infatti, già l’articolo 8-ter del decreto-legge n. 135/2018 occupandosi di tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract a proposito di definizioni ci dice quanto segue: “Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» (blockchain) le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”.

In realtà, un attenta lettura di questa definizione non necessariamente porta a concepire quel risultato di cui alle aspettative dell’art. 47 Legge 206/2023. Una miglior definizione di blockchain che porterebbe a valutare meglio e più attentamente questo genere di indicazioni, se finalizzate a distribuire “averi” tramite un Ministero, a mio parere è invece la seguente: “a digital ledger that records transactions in a series of blocks. Each block contains a cryptographic hash of the previous block, a timestamp, and transaction data” Cui si può associare in effetti quello che viene usualmente riprodotto nelle linee guida destinate all’uso e all’apprendimento di questa tencnologia e cioè: “This design makes the blockchain inherently resistant to modification of the data: once recorded, the data in any given block cannot be altered retroactively without altering all subsequent blocks, a task that requires network consensus”.

Sul significato pratico è utile brevemente aggiungere, a proposito della decentralizzazione: “This decentralized, distributed ledger technology is designed to establish a permanent and tamper-proof record of transactional data. Each block in the chain is a unique record that, when combined with all the others, forms a comprehensive history of transactions. This structure is not stored in a single location, ensuring that the records it keeps are truly public and easily verifiable. No centralized version of this information exists for a hacker to corrupt, as it’s hosted by millions of computers simultaneously”.

Quindi sarebbe più corretto sostenere, perlomeno secondo gli scopi che si era prefissato l’art. 47 L. 206/2023 che si tratti di un sistema di contabilità decentralizzata e distribuita in grado di registrare e verificare in modo sicuro le transazioni attraverso una rete di computer. E tutto ciò si traduce nel consentire a più parti di condividere e accedere agli stessi dati senza un’autorità centrale.

Troppo semplice? Non direi. Funzionale e utile semmai.

Quindi le caratteristiche principali sono: 1) Decentralizzazione: la blockchain opera su una rete che riduce il rischio di manipolazione dei dati e singoli punti di errore. 2) Distributed Ledger: ogni partecipante alla rete ha accesso a una copia dell’intera blockchain, assicurando che tutte le transazioni siano trasparenti e verificabili. 3) Immutabilità: una volta che i dati sono registrati in una blockchain, è quasi impossibile modificarli o eliminarli. Ogni blocco è collegato crittograficamente a quello precedente, formando una catena sicura. Che a sua volta può garantire l’integrità dei dati e la loro accuratezza storica a mò di verifica. 4) Meccanismi di consenso: le reti blockchain utilizzano vari algoritmi di consenso (come Proof of Work o Proof of Stake) per convalidare e concordare le transazioni. Ciò garantisce che tutti i partecipanti alla rete raggiungano un accordo comune prima di aggiungere nuovi dati. 5) Smart Contract: qui il ragionamento sarebbe più vasto perché solo alcune blockchain, come Ethereum, supportano gli smart contract.

In via del tutto ulteriore poi bisognerebbe anche tenere conto che ci sono blockchain aperte ed altre invece chiuse a seconda che vi siano dei controlli all’accesso e una governance centralizzata.

Orbene, come già osservato in quest’ottica, particolarmente e volutamente sintetica, il contenuto dell’art. 47 non ha veramente un senso compiuto perché le sue indicazioni, se interpretate come finalità di uso, non sono del tutto spendibili con le definizioni che secondo l’articolo in questione (e per effetto, come visto, del rimando operato) si dovrebbe dare alla blockchain.

O meglio si perviene alla conclusione che l’articolo in questione è applicabile solo a certuni prototipi che abbiano perlomeno una coincidenza percentuale con l’archetipo individuato dalla norma.

Tutto questo inevitabilmente svuota di relativa importanza il 4° comma dell’articolo 47 che avrebbe dovuto essere quello più produttivo laddove consente al Mimit di concedere alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:

a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che riguardano lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti, mirando a implementare sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale;

b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti.

Si comprende alla luce delle osservazioni svolte che così individuati i beneficiari non sono di facile individuazione. Essendo più che altro spendibili alcuni progetti o meglio alcune progettualità pensate ed elaborate per rientrare nelle indicazioni della norma.

Ma la norma in realtà avrebbe una duplice funzione, perlomeno secondo alcuni commentatori che ormai più di un anno or sono hanno scritto in proposito e cioè anche quella di individuare nelle caratteristiche della blockchain un valido strumento per la lotta alla contraffazione.

A tal punto tutto ciò che il 2° comma sempre dell’articolo 47 e sempre presso il Mimit istituirebbe un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche basate su registri distribuiti. Il suddetto catalogo provvede al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall’European Blockchain Services Infrastructure che è un’iniziativa della Commissione Europea e della European Blockchain Partnership che mira a sfruttare il potere della blockchain per interesse di pubblica utilità.

Come si può agevolmente comprendere la previsione normativa è stata complessivamente nebulosa. Troppo generica. Difficile da concretizzare dal punto di vista pratico in quanto le definizioni sono state agganciate ad un pragmatismo di sintesi che è diventato vecchio in pochissimo tempo. L’evoluzione tecnologica e delle metodologie applicate alle blockchain sono più dinamiche di queste fotografie statiche che servono più dal punto di vista burocratico per la predisposizione di bandi allo scopo di erogare risorse ma non colgono esattamente i contenuti delle tecnologia che vorrebbero in qualche modo e apprezzabilmente stimolare.

In precedenti approfondimenti pubblicati sul sito dell’Associazione Italiana Metaverso (Metit – http://www.metit.it) e su questo Magazine (https://www.vagliomagazine.it/categoria/diritto-delle-nuove-tecnologie-dell-intelligenza-artificiale-e-del-metaverso/) sono state ipotizzati utilizzi di gran lunga più efficaci in armonia con la ricerca scientifica delle start up che hanno in essere diverse progettualità basate anche sulle blockchain e il Metaverso.

Dopo la norma in questione, di cui al breve e volutamente sintetico commento del presente articolo, nel 2024, cioè l’anno appena trascorso, le cose non sono migliorate. Anzi si è finito per fare forse un po’ di confusione.

Nel 2024 il Mimint è stato autorizzato a una spesa di 5 milioni di euro allo scopo di promuovere la transizione digitale dell’industria e dell’artigianato, attraverso l’utilizzo di ambienti virtuali immersivi.

Qualche commentatore a tal proposito ha deciso che fossero equiparabili Metaverso, realtà virtuale o aumentata e Intelligenza Artificiale.

In buona sostanza: ci mettiamo un po’ di tutto e vediamo che cosa salta fuori!

Sarebbe più divertente che pratico andare a elencare le definizioni e i commenti o riflessioni che sono state offerte al Ministero sul concetto di ambiente virtuale immersivo. Davvero c’è stato di tutto e di più. Una via di mezzo tra una puntata di “Black Mirror” e un vecchio episodio di “Ai confini della realtà”.

Più semplicemente si può trarre la sensazione che chi scrive le norme non conosca la tecnologia o si avvalga di consulenze molto settorializzate. Chi le commenta si limita a illustrare l’ovvietà di quanto trova scritto andando di tanto in tanto a cercare delle definizioni ma con l’impressione di non aver mai letto nemmeno un Libro di narrativa sul Metaverso.

Così è molto difficile che possa funzionare.

Persino la definizione di creatori digitali come importata sempre dalle legge 206 del 2023 non è performante in quanto li individua quasi in modalità “social” come innovatori o artisti o ancora imprese o professionisti che sono sviluppatori di questa tecnologia.

Addirittura sono «creatori digitali» quei soggetti, spesso definiti pure come “artisti” che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale. Io non so cosa significhi e penso non lo sappia nemmeno chi lo ha scritto.

A questo punto però, giustamente il lettore, si potrebbe domandare: ma allora dove andrebbero indirizzate le risorse?

Allo scopo di dare un taglio pratico a questo scritto che non sia solo quello di sollevare delle riflessioni sul modo in cui le norme sono concepite e tradotte in applicazione, ecco alcuni campi in cui il Metaverso potrebbe svilupparsi.

Ambiti ad alto contenuto aggiunto dove le sinergie con le AI sono già cominciate e avanzano a tal punto che sono le stesse AI a chiedere, come tecnologia, proprio quella del Metaverso:

1) il disimpegno lavorativo provocato dalle AI porterà al Metaverso. Tanto più le persone saranno lavoristicamente sostituite alle AI tanto maggiore sarà il loro tempo libero. Le nuove tecnologie immersive dovrebbero predisporsi per accogliere questo genere di “ingressi” che porteranno gli individui a una diversa iterazione, anche a sfondo lavorativo, nella second life del Metaverso. Questo significherebbe contrastare il declino della crescita globale che negli ultimi anni è coinciso con aumenti non proprio performanti della produttività. Concentrarsi sulla crescita significa fare funzionare meglio la capacità lavorativa di tante persone. Quindi una corretta serie di riforme dovrebbero mirare a cogliere i benefici di una transizione evolutiva di quella manodopera che, sostituita dalla AI, cercherà diversi e nuovi sbocchi d’impiego. Il Metaverso sarà uno di questi. Più una nazione sarà preparata sul punto e meno accuserà le ricadute di questa rivoluzione che è già iniziata e che almeno in una prima fase porterà a una coesistenza solo in parte (anche se progressiva) sostitutiva dell’uomo con la AI.

2) il Metaverso può spiegare ed educare al meglio sulla c.d. space economy. Vincere le ritrosie dovute alle ignoranze è il modo migliore per predisporre un utilizzo delle tecnologie più evolute che vada oltre il mero utilizzo. Una tecnologia è un opportunità se viene coltivata in modo tale da essere in parte divertente, distrattiva ma anche applicativa, cioè realmente impattante nel benessere delle persone. Un oggetto tecnologico che viene utilizzato si e no al 10/15% delle sue possibilità, come accade per esempio con alcuni notebook o cellulari, significa pagare spesso tanto per usare poco e male l’oggetto in questione. La space economy rivoluzionerà diversi settori fra cui ad esempio le telecomunicazioni e i trasporti. Inoltre, società importanti come Starlink o Kuiper e altre ancora magari meno note proporranno soluzioni che potrebbero rivoluzionare i collegamenti e l’uso della second life del Metaverso garantendo contenuti importanti e offrendo soluzioni lavorative innovative ben oltre l’iperdigitale.

3) il modo in cui si viaggia subirà delle alterazioni. Pur senza mai nulla togliere al benessere del viaggio in quanto tale inteso come spostamento fisico, il Metaverso rappresenterà un modo per coltivare una serie di interessi, anche a breve termine e di viaggi da sperimentare senza il rischio di doverlo fare “sulla propria pelle”. Le persone viaggeranno di più e si relazioneranno su questo arrivando anche ad anticipare vacanze reali dopo aver effettuato delle prove nella second life del Metaverso. Alcuni ambient diventeranno mete del viaggio e offriranno esperienze molto immersive e nel contempo personalizzate mentre altre saranno un assaggio di ciò che poi si potrà fare sviluppando una socialità allargata e molto inclusiva.

4) il benessere psicofisico è un dato di fatto acquisito per la produttività aziendale. Nella nazione che vuole mandare le persone dallo psicologo fino a 26 anni una serie di servizi di benessere psico fisico saranno sempre più ricercati nello smart work o a completamento del percorso di crescita lavorativo. Le aziende che investiranno nelle applicazioni del Metaverso offriranno ai loro dipendenti migliori margini per accogliere le applicazioni della AI e nel contempo beneficiare di una ridotta concentrazione di lavoro cui corrisponderà una migliore e più produttiva qualità dello stesso. Il microcosmo di attività che distingueranno il benessere aziendale sarà proporzionale all’uso di tecnologie che completino e facilitino la soddisfazione dei dipendenti.

5) gli eventi a distanza, che siano streaming o digitali in piattaforme aumenteranno. La possibilità di limitare i costi e le spese di spostamento o abbattere quelle di partecipazione vera e propria alimenteranno un mercato underground nel Metaverso dove ci saranno sia artisti noti e famosi ma anche moltissimi esordienti. Cinema, fiction, musica, letteratura per esempio beneficeranno di una platea fatta da community dove condividere le proprie capacità e le proprie creatività con costi bassissimi e un ritorno in termini di follower molto alto. Si potranno superare alcune selettività basate su mercati preclusivi che non sempre premiano il talento o l’impegno.

6) l’educazione finanziaria punterà sempre di più a forme di consapevolezza allargate. Basate su decisioni personalizzate. Nel Metaverso le academy saranno più presenti e in grado di indirizzare i beneficiari verso forme di utilizzo delle proprie risorse in linea con le aspettative e le convinzioni. Dagli aspetti speculativi alle scelte sostenibili la second life del Metaverso rappresenterà una piattaforma univoca di sperimentazione e di aspettative dove si formeranno investitori e risparmiatori In particolare coloro che sceglieranno di avvalersi della AI per supportare la propria diversificazione degli investimenti. Troveranno applicazioni prima sconosciute.

7) alcuni ambient diventeranno alternativi e subiranno l’effetto delle c.d. operazioni nostalgia. Rappresenteranno cioè luoghi sempre più dettagliati e precisi di ricordi per coloro che nella crescita vorranno rivivere una parte dello stile di vita del passato. Si pensi alle progettualità per elaborare ambienti realistici degli anni 90 o dei 2000 con l’ambizioso scopo di riportare le lancette dell’orologio indietro. La possibilità di rivivere i ricordi sarà associata a un ritorno al passato dove le persone di una volta potrebbero ritrovarsi e vivere quell’altroquando che non è stato il futuro scelto all’epoca. Le capacità immersive aumenteranno con le AI a tal punto che questi ambient potrebbero diventare realtà contemporanee dove persone molto avanti con l’età potrebbero anche scegliere di trascorrere il periodo terminale della propria vita tornando cioè all’età di 16 o 20 o 30 anni con modalità che non sarebbero troppo dissimili da quelle già oggi concepibili attraverso il trust “dopo di noi”. Ma con la variante di una vita in un “altrove” preselezionato.

Pubblicato da:

Marco Solferini

L'avvocato Marco Solferini si occupa di diritto civile, commerciale, societario, bancario, del risparmio e degli investimenti. Ha maturato anche una significativa esperienza nella tutela dei consumatori, contrattualistica societaria e nel diritto di Famiglia. Per contattare l'Avvocato: 1) Contatto diretto: info@studiolegalesolferini.com 2) Sito: www.studiolegalesolferini.com 3) La storia professionale e il curriculum sono disponibili dal profilo Linkedin: https://it.linkedin.com/in/marco-solferini-6776823/it

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