- IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
Negli ultimi due/tre anni sono intervenute una serie di sentenze di merito (e prima ancora ordinanze di ammissione di CTU) che hanno alfine affrontato gli effetti del piano di ammortamento alla francese nei contratti di mutuo.
Cito al riguardo solo le più recenti:
- Tribunale di Roma, Sent. del 29.5.2019;
- Tribunale di Cremona, Sent. n. 227 del 28 marzo 2019, più altre 4 sentenze n. 177 dell’11.3.2019; n. 201 del 18.3.2019; n.287 del 23.4.2019; n. 221 del 27.3.2019
- Tribunale di Massa, Sent. n. 797 del 13 novembre 2018;
- Tribunale di Lucca Sent. n. 763 del 10 maggio 2018;
- Tribunale di Ferrara Sent. n. 287 del 20 aprile 2018;
- Tribunale di Napoli Sent. n. 1558 del 13 febbraio 2018;
- Tribunale di Palermo, Sez. 5°, Sent. del 30/06/2016
Trattasi di sentenze e ordinanze emesse da diversi Tribunali, a dimostrazione che la problematica afferente gli effetti del piano di ammortamento alla francese nei contratti di mutuo è molto sentita su tutto il territorio nazionale.
- COS’È IL PIANO DI AMMORTAMENTO
La definizione empirica del concetto di “piano di ammortamento” la ricaviamo da una delle sentenze cd. “quasi gemelle” del Tribunale di Cremona, secondo cui “… il piano di ammortamento è una tabella che descrive la dinamica di un’operazione di scambio in base ad un tasso stabilito e alla struttura della rata definendo, ad ogni scadenza, la quota capitale e interessi da imputare sulla singola rata. Infatti, il piano di ammortamento può essere costruito solo dopo aver calcolato il valore della rata per cui l’operazione di rimborso è in equilibrio in relazione al rapporto dare avere tra le parti. Ne consegue, necessariamente, che per definire il piano di ammortamento debba essere stabilito, oltre al tasso di interesse, il regime di interessi da utilizzare per l’imposizione del principio di equità finanziaria da cui scaturisce il valore della rata” (Cfr. Trib. Cremona sent. 28.3.2019 n. 227).
- COS’È IL CD. PIANO “ALLA FRANCESE”
Il piano di ammortamento alla francese è il piano di rimborso del mutuo e/o del finanziamento, caratterizzato dall’avere una rata di rimborso costante nel tempo, con la quale viene rimborsato sia il capitale mutuato e sia gli interessi. Per la precisione, nel modello di piano di rimborso “alla francese” più usuale e tipico in Italia, le rate del piano di ammortamento sono costituite da una quota del capitale rimborsato, che è sempre crescente e da una quota di interessi, che è sempre decrescente.
In breve, le prime rate del piano di rimborso sono caratterizzate dall’essere prevalentemente costituite da interessi e in minima parte percentuale dal capitale rimborsato. Le ultime rate del piano di rimborso sono invece costituite prevalentemente da capitale e in minima parte da interessi.
È indifferente che il mutuo (o finanziamento) sia a tasso fisso o a tasso variabile, perché è possibile prevedere rate di rimborso costanti anche nei mutui a tasso variabile, attraverso meccanismi periodici di adeguamento delle rate pagate in rapporto al variare dei tassi di riferimento.
Nella prassi i piani di ammortamento vengono allegati ai contratti di mutuo (o finanziamento) con lo scopo di consentire ai mutuatari di avere evidenza delle singole rate dovute e della composizione delle stesse di quote di capitale e di interessi.
I contratti esaminati prevedono normalmente l’obbligo del mutuatario di rimborsare la somma mutuata con gli interessi in rate periodiche (mensili, trimestrali, semestrali ecc.) comprensive di capitale ed interessi secondo il piano di ammortamento alla francese, che viene – appunto – allegato e generalmente sottoscritto.
Come visto, infatti, secondo il metodo francese la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell’ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all’inizio e cresce progressivamente (secondo una legge di progressione geometrica che è tipica della capitalizzazione composta). Per questo motivo l’ammortamento francese è anche detto “progressivo“.
La specifica composizione delle due quote che compongono la rata determina una rata costante, ossia di importo sempre uguale per tutta la durata dell’ammortamento. Per questo motivo l’ammortamento francese è anche detto “a rata costante“.
Il modello sopra descritto, come accennato, costituisce il modello per così dire tipico di piano di rimborso alla francese. Tuttavia la prassi conosce molteplici, forse infiniti, metodi di scomposizione delle rate e di imputazione delle stesse a capitale ed interessi che in questa sede non è possibile esaminare. Si pensi, ad esempio, ai finanziamenti cd. “bullet”, caratterizzati dalla restituzione del capitale in una soluzione unica, quindi “in un colpo solo” con la corresponsione del solo interesse durante tutto il periodo di ammortamento, ovvero ai finanziamenti cd. “zero coupon bond” che sono, invece, delle obbligazioni prive di cedola (detta per l’appunto coupon) che non prevedono, quindi, il pagamento di un interesse periodico, ma la somma rimborsata alla scadenza del titolo è superiore rispetto al valore nominale dello stesso, perché incorpora il costo dell’operazione. In tutti questi modelli è applicabile il regime di capitalizzazione composto; tuttavia, non sempre si verifica un effetto anatocistico vietato dall’ordinamento.
Allo stesso modo esistono svariate tipologie di piani di ammortamento, diverse da quello cd. “alla francese”, come ad esempio quello cd. “all’italiana” caratterizzato dall’avere una quota di capitale costante e una quota di interessi decrescente o quello cd. “alla tedesca” in realtà molto simile al piano francese poiché prevede anch’esso il pagamento di una rata costante, ma con la caratteristica del pagamento degli interessi in via anticipata, cioè all’inizio del periodo in cui matureranno o “all’americana” detto anche a due tassi, in quanto presuppone due operazioni, una di finanziamento e l’altra di investimento.
In questa sede non è possibile esaminare tutte le diverse tipologie di finanziamento o dei suddetti piani di rimborso, atteso che focalizzeremo l’attenzione sul regime di capitalizzazione proprio del sistema cd. “alla francese”.
- L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE
La giurisprudenza, per lungo tempo ha escluso che il piano di ammortamento alla francese potesse produrre un effetto anatocistico, vietato dall’art. 1283 c.c. e dagli artt. 3 e 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, oltre che dall’art. 120 TUB nell’attuale formulazione, oppure che determini una difformità tra il tasso di interesse indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, in violazione dell’art. 1284 c.c.
Le argomentazioni che vengono generalmente addotte per negare l’effetto anatocistico nei piani di ammortamento cd. “alla francese” sono le seguenti:
“…Secondo il metodo dell’ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l’ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi, e cioè: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata: 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo; 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata: 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo su cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all’ultima rata.
(…)
Invero, dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi (consentito, come ben noto anche nei contratti di mutuo nei soli limiti di cui all’art. 1283 cod. civ.: cfr. Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593). Il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de)gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti. (…)
Ne consegue, altresì, che neppure può configurarsi la violazione dell’art. 1284 cod. civ. (disposizione pure invocata da gli opponenti).
Infatti, a prescindere da ogni rilievo circa la confusione – sottesa alla doglianza spiegata – tra tasso pattuito (per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il costo materiale dell’operazione di prestito (che potrebbe risultare maggiore laddove il contratto contemplasse il ricorso all’interesse composto e quindi alla capitalizzazione degli interessi, da valutarsi nei limiti di cui all’art. 1283 cod. civ.) è appena il caso di rilevare come la circostanza che il sistema di ammortamento c.d. francese non dia comunque luogo ad alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi esclude anche, di conseguenza, alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo….” (Cfr. TRIBUNALE di PISA sent. n. 491/2017).
Sembrerebbe quasi che ci sia stato una sorta di passaparola o di “tam-tam” tra i Giudici di diversi Tribunali, perché il Tribunale di Roma, con una recentissima pronuncia, parimenti afferma: “Come è noto nell’ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
- ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
- la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando la formula dell’interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
- la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
- il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
- il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente, compresa quella di questa sezione, ritiene che l’opzione per l’ammortamento alla francese non comporti l’applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il paga- mento di rate costanti di quel determinato importo” (Cfr. Trib. Roma 19.9.2019 n. 17766, Est. Dr. Carlomagno).
Le due sentenze sopra riportate non sono condivisibili in quanto non spiegano il fenomeno della lievitazione esponenziale degli interessi connesso al regime di capitalizzazione composto proprio del piano “alla francese”, limitandosi ad una mera descrizione per certi versi errata e, comunque, superficiale e parziale del fenomeno.
Non è, parimenti, condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura nè ad eliminarne l’autonomia” (V. Cass. n. 2593/03 e, in motivazione Cass. nn. 28663/13 e 603/13, nonché Cass. n. 2072/13).
In realtà, la suddetta spiegazione non convince, perché è solo empirica ed apparente. È come se ci limitassimo a ritenere che la terra è piatta o che è il sole a girare intorno alla terra, perché così appare per la semplice constatazione dei fenomeni empirici dell’alba e del tramonto.
Così e come non può essere condivisa la spiegazione secondo cui, posto che nelle singole rate del piano di ammortamento la quota di interessi è sempre decrescente, ciò dimostra che è calcolata su un capitale da rimborsare via via minore e, quindi, non si verifica alcun effetto anatocistico.
Anche in tal caso, la spiegazione è meramente empirica ed apparente: è come dire che il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, dipende dai punti di vista. Alla stessa si può opporre che le quote di capitale sono sempre crescenti proprio perché vengono capitalizzati man mano interessi sulle singole rate pagate, tant’è che il piano di ammortamento alla francese è anche detto “progressivo”. Né può ritenersi che il fenomeno della capitalizzazione degli interessi proprio del piano di ammortamento alla francese, in violazione dell’art. 1283 c.c., sia consentito nei mutui, perché sarebbe come dire che l’art. 1283 c.c. non si applica ai mutui, e ciò è contraddetto dalla Suprema Corte di Cassazione che, come visto, ritiene che il fenomeno della capitalizzazione degli interessi sia consentito, anche nei contratti di mutuo, nei soli limiti di cui all’art. 1283 cod. civ. (Cfr. Cass. 20 febbraio 2003, n. 2593).
- IL REGIME DI CAPITALIZZAZIONE
Al contrario la spiegazione del fenomeno deve essere ricercata nei principi che regolano la capitalizzazione
- con interessi semplici (detta anche regime di capitalizzazione “semplice”)
o la capitalizzazione
- con interessi composti (detta anche regime di capitalizzazione “composta”)
Infatti, oltre che dall’entità della percentuale, i tassi d’interesse sono caratterizzati dal cosiddetto regime di capitalizzazione degli interessi medesimi, che può essere semplice o composto.
- CAPITALIZZAZIONE CON APPLICAZIONE DI INTERESSI SEMPLICI
- Interesse semplice
L’interesse viene detto semplice quando è proporzionale al capitale e al tempo.
Quindi si può parlare di capitalizzazione con applicazione di interessi semplici quando gli interessi, maturati da un dato capitale nel periodo di tempo considerato, non vengono aggiunti al capitale che li ha prodotti (capitalizzazione) e, quindi, non maturano a loro volta interessi, ai sensi dell’art. 821 c.c.
- CAPITALIZZAZIONE CON APPLICAZIONE DI INTERESSI COMPOSTI
- Interesse composto
L’interesse viene detto composto quando, invece di essere pagato o riscosso, è aggiunto al capitale iniziale che lo ha prodotto. Questo comporta che alla maturazione degli interessi il montante verrà riutilizzato come capitale iniziale per il periodo successivo, ovverosia che anche l’interesse produce interesse.
Nel piano di ammortamento alla francese gli interessi vengono generalmente conteggiati mediante l’applicazione di un interesse composto. Ciò significa che tale piano di ammortamento genera di per sé stesso, un fenomeno di capitalizzazione di interessi su interessi.
Il primo effetto su cui occorre prestare attenzione è proprio quello della capitalizzazione degli interessi proprio del regime “composto”.
- LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PROPRIA DEL REGIME “COMPOSTO”
Si legge nella sentenza del Tribunale di Cremona n. 177/2019 che <<“la metodologia di costruzione del sistema di rimborso a rate costanti secondo il sistema alla francese implica che il tasso di interesse tempo per tempo applicato diverga dal tasso effettivo risultante dal complesso dei flussi finanziari”, per cui si ha un impatto a livello di trasparenza dell’operazione bancaria, che si traduce nella necessità “che entrambi i tassi siano adeguatamente esposti in contratto per evitare incertezze nell’esecuzione del contratto medesimo e indeterminatezza nei costi da applicare al finanziamento”>>.
Nel piano di rimborso “francese” il capitale che viene via via rimborsato è, infatti, produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili perché non giunti a scadenza (si tratta, cioè, di interessi che sono in corso di maturazione).
Facendo l’esempio di un mutuo di € 100.000,00 rimborsabile, con piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, in 4 anni, con rate annuali al 10% di interesse, si rinviene che “dal tempo 0 al tempo 1” il mutuatario ha avuto a disposizione l’intera somma di euro 100.000 ma è altresì vero che lo stesso non ha stabilito di rimborsare tutto dopo 1 solo periodo, ma dopo n periodi. Se pago un interesse di € 10.000,00 (pari al 10%) dopo un solo periodo è palese che sto pagando come se il mutuo fosse scaduto dopo 1 solo anno, ma quella che è scaduta dopo solo 1 periodo è solo la prima quota di capitale (ovvero la somma che contrattualmente al tempo iniziale ho stabilito di rimborsare al tempo 1), e non l’intera somma, e così via rata per rata.
Osserva autorevole dottrina che “… il monte interessi, corrispondente all’effettivo esborso, è dipendente, oltre che dal TAN, dal regime impiegato; questo peculiare aspetto rimane facilmente sottratto all’attenzione dell’operatore retail che associa al TAN la misura del prezzo” (Cfr. Dr. Roberto Marcelli “L’INTERESSE COMPOSTO E L’ANATOCISMO” in www.ilcaso.it; ). In particolare, “… per lo più sfugge la dinamica esponenziale del tasso composto: intuitivamente non è così facile, anche per soggetti culturalmente emancipati ma non specializzati nella materia, percepire e acquisire consapevolezza della diversa dimensione del monte interessi che si viene a creare in un finanziamento a tasso composto rispetto ad un finanziamento a tasso semplice. D’altra parte, come accennato, il prezzo del finanziamento, più che dal tasso, è propriamente espresso dall’ammontare degli interessi corrisposti e questi ultimi dipendono anche dal regime finanziario adottato, congiuntamente alla frequenza temporale dei termini di pagamento”. È stato altresì aggiunto che nell’ammortamento alla francese “… definito il valore della rata costante, è determinato il monte interessi e quindi il prezzo del finanziamento in termini assoluti” (Cfr. Dr. R. Marcelli “L’INTERESSE COMPOSTO E L’ANATOCISMO” cit.).
È importante sottolineare che “… il monte interessi maggiorato, riveniente dalla rata costante determinata in regime composto, è indipendente dal criterio di imputazione (a capitale e interessi) della rata, in quanto nel regime composto è il montante ad ogni scadenza, dedotto l’importo della rata, ad essere produttivo di interessi”. In tal modo gli interessi risultano pagati anticipatamente rispetto alla scadenza del capitale e al tempo stesso il monte interessi permane maggiorato nel valore esponenziale della capitalizzazione composta (Cfr. Dr. R. Marcelli cit.).
Ad un medesimo T.A.N. corrispondono monti interessi di diverso ammontare a seconda del regime finanziario adottato. Infatti, è stato evidenziato in dottrina che “La criticità insorge se nel contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese (a rata costante) è riportato il TAN ma non è convenuto né il regime finanziario, né il riferimento del calcolo degli interessi – al capitale in scadenza o al debito residuo – e nell’allegato vengono riportati dei valori numerici che all’operatore retail, privo di un’expertise specifica, nulla dicono di tali scelte, che risultano di fatto diverse da quelle evocate dall’art. 821, 3° comma c.c.. Poiché, nella circostanza, per un medesimo tasso espresso dal TAN, l’ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei patti che regolano le modalità di produzione e pagamento, il prezzo del finanziamento può risultare, per l’operatore economico, formalmente inespresso e indeterminato. La legge matematica che regola la determinazione dell’oggetto del contratto rimane celata nell’implicito calcolo della rata, ponendo per altro un problema di rispetto dell’art. 1284 c.c. Se il medesimo TAN può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l’esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di ‘eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto’, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall’art. 1284 c.c.” (sulla validità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi stipulata ex art. 1284 c.c., si veda Cass. n. 25205/2014; conforme Cass. n. 8028/2018).
Osserva il Tribunale di Cremona che “Il piano di ammortamento ha valore precettivo nella misura in cui è coerente in ogni suo aspetto con le previsioni contenute nel mutuo, rispetto al quale si pone come accordo esecutivo. Laddove il piano aggiunga elementi non previamente esplicitati nel contratto di mutuo, ad esempio riportando la misura con cui le rate sono ripartite in quota interessi e quota capitale, non è comunque conforme al contratto, nel senso che non può sopperire all’obbligo sancito dall’art. 117, comma IV, T.U.B. secondo cui il contratto deve indicare – tra l’altro – le condizioni praticate, ossia il regime finanziario di determinazione degli interessi”.
Un primo effetto, dunque, legato all’utilizzazione del regime di capitalizzazione composto senza che nulla sia indicato nel contratto, è quello della violazione dell’art. 1284 c.c., che impone l’esatta indicazione del tasso di interesse.
Infatti, nel regime di capitalizzazione composta “il capitale via via rimborsato è produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili perché non giunti a scadenza (si tratta di interessi che sono in corso di maturazione). Infatti, l’importo della prima quota di interesse, indica come dopo un solo periodo l’istituto riscuota gli interessi anche relativi alle quote di capitale non scadute” (Cfr. Trib. Cremona sent. n. 287/2019).
Inoltre, il mutuo o il contratto di finanziamento in genere, a causa del metodo di ammortamento applicato, c.d. “alla francese”, reca un tasso di interesse nominale non corrispondente a quello effettivo applicato, con conseguente evidente discrasia tra i due tassi e nullità del tasso di interesse, in quanto incerto ed indeterminato, anche ai sensi dell’art. 1284 c.c. Più precisamente, il metodo di ammortamento in questione determina un tasso di interesse nominale diverso da quello indicato nel contratto.
In secondo luogo, sussiste l’assoluta incertezza del tasso di interesse di fatto applicato, in palese violazione dell’art. 1284 c.c., atteso che il costo occulto e/o latente di fatto applicato al mutuatario, quale effetto del piano di ammortamento, non era stato concordato.
È appena il caso di aggiungere, al riguardo, che a norma dell’art. 1284, 3° comma, c.c. gli “interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale”; con l’ovvia conseguenza che, essendo nullo il tasso di interesse pattuito, perché non corrispondente a quello reale ed effettivo, sarebbero dovuti interessi nella misura legale, salvo il rilievo assorbente della eventuale natura usuraria degli interessi applicati.
Ciò significa, che il prezzo occulto così individuato potrebbe influire sulla determinazione del TAEG del contratto e, dunque, rilevare anche ai fini della verifica della conformità dell’operazione finanziaria alla disciplina antiusura (i.e. L. n. 108/1996).
In ogni caso, la mera presenza del suddetto “prezzo occulto” nel contratto di mutuo con piano di ammortamento c.d. alla francese può rilevare altresì quale indice rilevatore della sussistenza di un vizio del consenso nel contratto medesimo, posto che le parti, ove avessero avuto contezza del suddetto prezzo occulto, non avrebbero concluso quel contratto alle stesse condizioni, con ogni relativa conseguenza, anche ai sensi dell’art. 1427 c.c.
In altri termini la divergenza tra il “prezzo” del mutuo con applicazione degli interessi capitalizzati con l’interesse semplice, rispetto al “prezzo” ottenibile in capitalizzazione composta, induce a ritenere che sussiste altresì un c.d. “effetto sorpresa” nel cliente, rilevante per l’applicazione della struttura rimediale di cui all’art. 1195 c.c. al fine di ottenere la diversa imputazione delle rate del piano.
Quanto al riferimento all’art. 821 c.c., ci limitiamo ad osservare che costituisce ius receptum quello secondo cui l’obbligazione pecuniaria, a norma dell’art. 821 3° comma c.c. matura giorno per giorno (come accade nel regime di capitalizzazione semplice) e non giorno su giorno (come accade nel regime di capitalizzazione composto).
Infine, avuto riguardo alla possibilità di confondere il “piano di ammortamento” con il “documento di sintesi”, quest’ultimo imposto dalla disciplina sulla “trasparenza bancaria” e contenente le principali condizioni economiche del finanziamento, riteniamo inutile ogni commento, posto che lo scopo del piano di ammortamento è proprio quello di far conoscere la composizione delle singole rate, sia per la quota di “capitale, sia per la quota di “interessi” e tale effetto non può essere conseguito dal documento di sintesi.
- L’EFFETTO ANATOCISTICO VIETATO DAGLI ARTT. 821 E 1283 C.C.
Quanto, infine, alla sussistenza dell’effetto anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c. bisogna innanzitutto sgombrare il campo da quella tesi secondo cui “Nello specifico l’approccio all’anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi su interessi scaduti (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo …” art. 120 comma 2 TUB: “gli interessi debitori maturati …. non possono produrre interessi ulteriori)” (Cfr. Trib. Roma sent. n. 17766 del 19.9.2019 – Est. Dr. Carlomagno). In altri termini, secondo taluni giudici l’effetto anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c. presuppone che gli interessi siano maturati, mentre invece nella fattispecie in esame non ricorrerebbe la detta ipotesi della “maturazione degli interessi”.
Tale tesi non è sostenibile, atteso che dottrina e giurisprudenza prevalente ritengono che il divieto di pattuizione implicito dell’art. 1283 c.c. sia esteso ad ogni tipologia di interessi pecuniari e che il requisito di interessi scaduti, esigibili e dovuti per almeno sei mesi costituisca la sola condizione, sine qua non, di producibilità degli interessi su interessi (Cfr. R. Razzante, La Cassazione ha tumulato l’anatocismo, filodiritto.it, 13 febbraio 2016; anche C. Colombo, L’anatocismo, Giuffré, 2007, pag. 79, dove sul punto si richiama altresì Cass. n. 3500/86, Cass. n. 3805/04; Cass. n. 17813/02; Cass. n. 11097/04 e in dottrina, A. Nigro, L’anatocismo nei rapporti bancari: una storia infinita?, in Diritto Bancario, 2001; D. Sinesio, Il recente dibattito sull’anatocismo nel conto corrente bancario: profili problematici, in Dir. E giur. 2000).
Infatti, nel caso di specie siamo di fronte ad un anatocismo genetico, atteso che la formula matematica (o l’algoritmo) di calcolo che la Banca applica al momento della redazione del piano di ammortamento precostituisce un piano di rimborso del mutuo che annida o nasconde il suddetto effetto anatocistico vietato.
La prova di tale circostanza può essere facilmente fornita ipotizzando la restituzione di un prestito regolato in conto corrente con pagamento di rate costanti e periodiche, simili a quelle di un mutuo avente la stessa entità e durata del detto piano di rimborso, lo stesso TAN e la stessa entità, periodicità e costanza delle rate del piano di rimborso. I risultati a cui si perviene sviluppando il piano di ammortamento del suddetto piano rimborso sono assolutamente identici a quelli a cui si perviene sviluppando l’ammortamento del mutuo.
Ciò significa che nel momento stesso in cui viene creato dalla Banca il piano di ammortamento, già in tale momento è insito nello stesso l’effetto anatocistico vietato dall’art. 1283 c.c.
Erra il Tribunale di Torino (Sent. 30.5.2019 Est. Dr. Astuni) quando afferma che l’effetto della capitalizzazione composta dapprima si evidenzi, poi si perda e poi, ancora, riemerga, quasi fosse un sottomarino in navigazione, perché tali affermazioni contrastano con veri e propri teoremi, cioè con certezze scientifiche della matematica finanziaria.
Nel momento stesso in cui il piano di ammortamento viene configurato si determina “a priori” sia il “monte complessivo degli interessi” da applicare al prestito e sia la “rata costante” mediante la quale il prestito verrà rimborsato per capitale ed interessi, attraverso l’applicazione della relativa formula
È bene sottolineare che nella determinazione del c.d. “monte complessivo interessi” l’algoritmo del piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta conteggia anche gli interessi che si generano tra una rata e l’altra che, di per sé stesse, sono già comprensive di interessi. In altri termini, viene “capitalizzata” ogni singola rata in cui si articola il piano di ammortamento, che a sua volta viene capitalizzata e così via. L’effetto caratteristico della capitalizzazione composta è, infatti, quello derivante dal “fattore esponenziale” della formula matematica sopra riportata. Al contrario, la formula del piano di ammortamento in capitalizzazione semplice è priva del suddetto “fattore esponenziale”.
Quindi, analizzando un piano di ammortamento stilato alla francese in capitalizzazione composta, si osserva che, una volta determinato il c.d. “monte complessivo interessi”, tali interessi vengono sommati al capitale e ripartiti nelle singole rate di rimborso del prestito (comprensive di “capitale ed “interessi”) per essere “spalmati” per tutto il tempo di durata del rimborso del finanziamento. Ciò significa che è soltanto “apparente”, ma non reale, il fenomeno in base al quale gli interessi sono calcolati solo sul capitale residuo, perché in applicazione dell’algoritmo proprio della capitalizzazione composta il “capitale residuo” è di per sé stesso impregnato della “quota interessi” che sono stati via via già pagati con il pagamento delle singole rate in cui si articola il piano. In pratica, è come se ad ogni scadenza si estinguesse il mutuo e poi si ricominciasse daccapo.
In altri termini, facendo un esempio di insiemistica (e/o di algebra) di base e, pertanto, ipotizzando che l’insieme costituito dal “capitale” si sommi all’insieme costituito dal c.d. “monte complessivo interessi” (calcolato in regime di capitalizzazione composta) e poi il risultato venga suddiviso per la durata del finanziamento in base al numero delle singole rate del piano, risulta evidente che la “rata costante” (cui vengono imputati “capitale” ed “interessi”), mediante il quale il finanziamento viene rimborsato (sulla base del piano di ammortamento), risulta impregnata degli interessi capitalizzati, che sono stati rimborsati con il pagamento delle rate precedenti, cioè di ogni singola rata del piano. In particolare, il “capitale” risulta frazionato in tante unità tali da supportare il ristorno rata per rata degli “interessi capitalizzati in regime composto” e, ovviamente, del capitale (rata = capitale + interessi); pertanto, decurtando dal capitale residuo la sola quota di “capitale rimborsata”, e non la quota di “interessi”, è evidente che gli interessi (calcolati in regime di capitalizzazione composta) pagati con ogni singola rata, proprio per effetto dell’algoritmo della capitalizzazione composta, vengono ad essere incorporati anche nel capitale residuo della rata successiva e così via, rata per rata.
A differenza del regime della capitalizzazione semplice, il quale prevede che l’interesse sia sempre direttamente proporzionale al capitale iniziale e all’ampiezza dell’intervallo di tempo, in conformità alle prescrizioni dell’art. 821, 3° comma c.c., il regime di capitalizzazione composta si caratterizza per il fatto che, al termine di ogni periodo di contabilizzazione degli interessi, il capitale impiegato incorpora gli interessi maturati, in modo tale che anche questi ultimi producano interessi nei periodi seguenti (GENERANDO ANATOCISMO). In questo secondo caso, l’interesse, che si forma, risulta proporzionale al montante accumulato.
Non si pone, pertanto, un problema di interessi “maturati” o “scaduti” a norma dell’art. 1283 c.c., perché ogni singola rata del piano di rimborso alla francese in capitalizzazione composta contiene interessi su interessi, cioè interessi anatocistici.
Inoltre, il suddetto effetto anatocistico si verifica sia nel piano di ammortamento con capitale “decrescente”, sia in quello con capitale “crescente” (che poi è la tipologia più utilizzata). Anzi, la matematica finanziaria conosce numerosissime formule di sviluppo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta, che è inutile enumerare, visto che l’effetto anatocistico sopra indicato è sempre lo stesso, anche se con diversa incidenza pratica, e sussiste sempre (perché non è vero che compare e riemerge).
Ciò posto, non può negarsi l’effetto anatocistico dei piani di ammortamento alla francese.
Altro aspetto è poi quello di considerare l’eventuale prezzo o costo occulto derivante dal piano di ammortamento alla francese quale elemento da considerare nella determinazione del TAEG e nella verifica della sua conformità ai Tassi Soglia vigenti tempo per tempo, a far data dalla stipula del negozio.
In proposito va ricordato che l’art. 644 c.p., così come sostituito dall’art. 1 della legge n. 108 del 7.7.1996, al 3° (terzo) comma prevede che: “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” venga stabilito dalla legge ed in tal senso vale la pena di ricordare che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n° 33331/2011 ha da tempo statuito che “…non può certo consentirsi la capitalizzazione di interessi usurari, che, in quanto illeciti, renderebbero nulla qualsiasi pattuizione di capitalizzazione, dalla quale, anzi, potrebbe emergere proprio la usurarietà del tasso applicato…”.
In aggiunta, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno da tempo stabilito che “Il Giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio” (Cfr. Cass. S.U. n° 26242/2014).
Da ultimo, pare opportuno segnalare che la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza del 21/5/2018 n. 12455 della 1° Sezione, ha ribadito che “…le norme che prevedono la nullità di patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura, introdotte con l’art. 4 della l. n. 108 del 1996, pur non essendo retroattive, comportano l’inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d’ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito (cfr. fra le più recenti Cass. civ. sez. I n. 17150 del 17 agosto 2016) …”
- L’OBBLIGO DI CTU
Infine, va censurata la prassi giudiziale che esclude il ricorso alla CTU per la verifica del TAEG, ovvero per la verifica dell’effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta.
Già tale fatto, cioè il mancato ricorso alla CTU, ci pare più che mai censurabile.
Riteniamo, infatti, che nelle cause in materia di diritto bancario la CTU sia obbligatoria, salvo rari casi. Sostiene la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che “quando una parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante” (Cfr. Cass. sez. 1° civ. sent. 15/3/2016 n. 5091 – Rel. Nappi). È, per giunta, “consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, «quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (Cass., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191, m. 590615)…” (Cfr. Cass. n. 5091/2016 cit.).
Ciò significa che il Giudice di prime cure non può in astratto non ammettere la CTU, atteso che manca qualsiasi valutazione in ordine all’irrilevanza della produzione documentale dell’attore.
Costituisce ius recptum il principio secondo cui “…nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, ovvero che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza…” (Cfr. Cass. civ. sez. 3° Ord. 30/05/2019 n. 14762 – Rel. Di Florio).
- CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra esposto le due sentenze di merito sopra sinteticamente riportate non sono condivisibili. Infatti, la prima (i.e. Tribunale di Pisa) confonde il concetto di capitalizzazione, quello del regime di capitalizzazione composta e quello di anatocismo, senza comprendere fino in fondo il fenomeno e giunge ad ipotizzare che il costo effettivo dell’operazione potrebbe essere maggiore senza comprendere che, invece, per effetto stesso della capitalizzazione in regime composto, propria del piano “alla francese”, detto maggior costo è certo e sussiste realmente.
Parimenti il Tribunale di Roma confonde il concetto di “rata costante” con quello di piano di rimborso alla francese e non si avvede che in tale piano, proprio per il regime composto del calcolo degli interessi, sussiste un fattore esponenziale che determina la lievitazione del monte interessi, atteso che gli interessi (calcolati in regime di capitalizzazione composta) pagati con ogni singola rata, proprio per effetto della formula (o algoritmo) della capitalizzazione composta, vengono ad essere incorporati anche nel capitale residuo della rata successiva e così via, rata per rata. È bene rammentare, infatti, che la formula matematica propria del piano “alla francese” conteggia anche gli interessi che si generano tra una rata e l’altra che, di per sé stesse, come visto, sono già comprensive di interessi, con conseguente violazione degli artt. 821, 1283 e 1284 c.c.
In conclusione, la prassi bancaria di regolare il rimborso dei mutui mediante la predisposizione di piani di ammortamento c.d. “alla francese” non sembra – allo stato – ulteriormente sostenibile, ponendosi in contrasto con realtà scientifiche, non sindacabili dal magistrato, in quanto costituite da teoremi scientifici certi, e non da mere congetture.