Finalmente!
Sulla scorta di alcune sentenze degli anni passati del Tribunale di Roma, anche il Giudice di Pace di Roma pronuncia un’esemplare condanna al risarcimento dei danni nei confronti del concessionario alla riscossione dei tributi.
Si tratta della sentenza n. 8076/2020 del 29.5.2020 del Dott. Fiorentino, emessa all’esito di una vicenda che ha del rocambolesco.
La fattispecie è la seguente: una contribuente in passato aveva già ottenuto l’annullamento di alcune cartelle esattoriali e per altre i relativi debiti nei confronti del fisco si erano ormai prescritti, per un totale di oltre 20.000,00 euro.
Nonostante ciò nell’anno 2015 le veniva notificata un’intimazione di pagamento, alla quale, seppur impugnata innanzi all’autorità giudiziaria competente, era seguito un pignoramento presso terzi, entrambi annullati.
Ebbene, nel 2017 per le stesse causali le veniva notificata una nuova intimazione di pagamento, anch’essa impugnata innanzi al Giudice di Pace di Roma, che, con la sentenza in esame, procede al suo annullamento e, al tempo stesso, condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al risarcimento dei danni per 3.000,00 euro.
La motivazione del giudice romano è questa: “Sussistono i presupposti della responsabilità processuale in capo ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, in ragione dell’attività esattoriale ridondante posta in essere dall’agente pro tempore addetto al servizio, giustiziabile in sede oppositiva, il che è puntualmente avvenuto senza che sia stato posto rimedio alla duplicazione di pretese che non aveva ragion d’essere, non fosse altro che in compresenza di due intimazioni attive, con desumibile aspettativa di ricevere, ma del tutto in ammissibilmente, due volte lo stesso pagamento, il che avrebbe dovuto indurre la convenuta a procedere a revoca.
Appare pertanto congruo riconoscere ex rt. 96 c.p.c. all’attrice a titolo di risarcimento la somma di €uro 3.000,0, somma liquidata in via equitativa”.
Seppur già svariate volte il Giudice di Pace di Roma si fosse pronunciato condannando il soccombente al pagamento di una somma di denaro determinata in via equitativa, mi risulta che questa sia la prima volta che lo faccia in tale misura.
In precedenza solo alcune sentenze del Tribunale di Roma erano arrivate a tanto. Ricordo, in particolare, Sez. XIII, Dott. Moriconi, sentenza n. 25309 del 17.12.2015 (nello stesso senso Sez. XII, Dott.ssa Rossi, sentenza n. 16288 del 23.7.2015), che ha ben delineato i presupposti di applicazione del 3° comma dell’art. 96 c.p.c., il quale prevede che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Infatti, tale norma, introdotta dalla L.18.6.2009 n. 69 (GU 95 L 19.6.2009) ed entrata in vigore dal 4.7.2009, ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità:
– in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento, essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro;
– non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) o una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
– l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del Giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
– a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il Giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
– infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.
Come rivela in modo inequivoco la locuzione “in ogni caso”, la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell’art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.
Volendo concretizzare il precetto, viene in considerazione il caso in cui una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza (fattispecie diversa da quelle previste dal primo e secondo comma).
Non è necessario, invece, che vi sia stato a carico della parte vittoriosa un danno. O meglio non si tratta di una condizione necessaria come nei casi del primo e del secondo comma dell’art- 96 c.p.c..
Naturalmente laddove risulti un danno (patrimoniale o non patrimoniale) questo contribuirà insieme a tutte le altre circostanze alla formazione della valutazione del Giudice sul punto della responsabilità della parte condannata, specialmente per quanto riguarda il quantum della somma da porle a carico.
Nel caso di specie va considerato in particolare che Agenzia delle Entrate Riscossione ha predisposto la prosecuzione dell’azione esecutiva, avviata anni prima attraverso le cartelle esattoriali, l’intimazione di pagamento e addirittura con un pignoramento presso terzi, notificando l’ulteriore intimazione di pagamento, senza alcuna previa verifica della debenza dei crediti azionati, alcuni prescritti ed altri annullati.
E’ evidente quindi che l’amministrazione era pienamente consapevole prima di formare e spedire l’atto impositivo della presenza di vizi nella formazione del titolo, sicché ben avrebbe potuto operare con diligenza, al fine di un corretto rapporto dell’azione pubblica con il cittadino. Ancor più grave è il vizio, quando esso dipenda dalla sua stessa azione: ad esempio nel caso di cartelle notificate circa dieci anni prima e, quindi, prescritte.
Insomma, quando l’agente del fisco agisce in dispregio dei principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione, un provvedimento esemplare di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata può essere determinante nel porre fine a questo modo di agire nei confronti del contribuente, anche per il futuro, e ciò anche grazie ad una congrua liquidazione delle spese di giudizio, come nel caso di specie (2.125,00 euro).
L’auspicio è che tutti i Giudici chiamati a pronunciarsi in casi analoghi procedano in questo stesso senso, sì che l’Agenzia delle Entrate Riscossione – magari anche a seguito di numerosi interventi diretti della Corte dei Conti – cominci ad obbligare il proprio personale a mettere più attenzione nella sua azione vessatoria, che spesso risulta devastante per la stessa vita dei contribuenti da essa colpiti.