Dal 1° gennaio 2022 non sono più dovuti gli oneri di riscossione a carico del debitore: predisposto il nuovo modello di cartella di pagamento

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Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 14113/2022, in data 17 gennaio 2022 è stato approvato un nuovo modello di cartella di pagamento (in allegato 1 del provvedimento) che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tale provvedimento si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022) che ha modificato completamente l’art. 17 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, rubricato “Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione”.

Nella versione ante riforma 2022, il citato art. 17 D.Lgs. 112/119 così stabiliva:

<< 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero dell’economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell’andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all’esito della verifica sulla qualità e produttività dell’attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione dell’attività effettivamente svolta.

  1. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:
  2. a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:
  3. all’uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
  4. al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
  5. al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
  6. b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
  7. c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);
  8. d) una quota, a carico dell’ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);
  9. e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.
  10. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell’anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga l’Agente della riscossione a restituire all’Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l’importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L’ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l’erogazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.
  11. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:
  12. a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell’ambito della stessa procedura;
  13. b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità.>>.

La citata norma è stata oggetto di revisione da parte dell’art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022) che, a partire dal 01/01/2022, ha sostituito, riscrivendolo completamente, l’articolo 17, prevedendo l’esclusione degli oneri di riscossione a carico del debitore di cui al previgente comma 2, lett. a), e ponendo la copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione sul bilancio dello Stato.

Più nel dettaglio, l’art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022) così dispone:

<< L’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:

« Art. 17. – (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) –

  1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
  2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
  3. Sono riversate ed acquisite all’entrata del bilancio dello Stato:
  4. a) una quota, a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
  5. b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
  6. c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
  7. d) una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell’agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della riscossione.
  8. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all’operazione di versamento effettuata dal debitore». >>.

In altri termini, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 15, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022) all’art. 17 D.Lgs.112 del 1999, a partire dal 1° gennaio 2022:

  • vengono cancellati gli oneri di riscossione a carico del debitore di cui al previgente art. 17, co. 2, lett a), che ammontavano:
  1. all’1%, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
  2. al 3% delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
  3. al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
  • conseguentemente, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato che incamera le “nuove” quote disciplinate dal novellato art. 17, comma 3, lett.a) (quota, a carico del debitore, denominata “spese esecutive”); lett. b) (quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione), lett. c) (quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti); e lett. d) (quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali). A seguito delle modifiche della Legge di Bilancio 2022, dunque, restano unicamente a carico dei debitori, ai sensi dell’art. 17, co. 3 lett. a) e b), una quota relativa alle “spese esecutive” (cautelari ed esecutive) ed una quota relativa alle spese di notifica e degli altri atti di riscossione;
  • resta fermo il previgente “sistema” per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021. A riguardo si precisa che, come chiarito dall’art. 1, commi 16 e 17, della L. n. 234 del 2021 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022), le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Orbene, preso atto della novella normativa introdotta dal citato art. 1, co. 15, della Legge di Bilancio 2022, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento dirigenziale predisponendo un nuovo modello di cartella di pagamento che non reca più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore e che deve essere utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022. A riguardo, è chiaro il provvedimento nel precisare che <<Resta fermo l’utilizzo del modello di cartella di pagamento approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017 per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2021 indipendentemente dalla data di 3 notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.>>.

In conclusione, il nuovo modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà essere utilizzato solo per i carichi affidati all’Agente della Riscossione a partire dal 1° gennaio 2022 mentre, per quelli affidati fino al 31 dicembre 2021 si continuerà ad utilizzare il precedente modello, approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017.

Pubblicato da:

Antonella Villani

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