Fallimento FWU life insurance lux SA: come ottenere indietro quanto investito.

Tempo di lettura stimato: 4 minuti

Sono molti i risparmiatori Italiani coinvolti nella ormai nota vicenda del Gruppo FWU: FWU Life Insurance Lux SA, con sede in Lussemburgo, e FWU Life Insurance Austria AG, con sede in Austria.

Una breve premessa si rende obbligatoria: queste polizze sono state piazzate da numerose reti di venditori e in non pochi casi i risparmiatori non erano veramente consapevoli della natura dell’investimento effettuato avendo invece la convinzione di avere sottoscritto tutt’altro prodotto spesso convinti e rassicurati dagli stessi venditori.

Tutto ciò ha portato nel 2024 a un informazione mal distribuita sul Territorio o se vogliamo a macchia di leopardo in cui mentre le compagnie interessate venivano “congelate” e venivano intraprese le azioni ad hoc per verificare la effettiva capacità finanziaria delle stesse i risparmiatori Italiani si accorgevano, strada facendo che “qualcosa non andava” e si documentavano su quello che si stava verificando apprendendolo da plurime fonti quasi sempre i media e le associazioni di consumatori.

Di fatto al 19 luglio 2024, FWU Luxembourg ha informato il suo supervisore nazionale, il Commissariat aux Assurances (CAA), che fungeva anche da supervisore di gruppo, che la società non rispettava più i requisiti legali relativi alla copertura del requisito patrimoniale minimo (il “MCR”), al requisito patrimoniale di solvibilità (il “SCR”) ai sensi della direttiva Solvency II e alla copertura delle passività assicurative da parte di attività rappresentative ammissibili, che è un requisito ai sensi della legge nazionale. E conseguentemente per proteggere gli interessi dei contraenti e dei beneficiari, il 23 luglio 2024 la CAA ha deciso di congelare le attività rappresentative di FWU Luxembourg detenute presso istituti di credito e ha sospeso tutti i pagamenti in uscita. Dopodiché quasi immediatamente, cioè il 24 luglio 2024, FWU Luxembourg ha presentato istanza di sospensione dei pagamenti presso il tribunale distrettuale di Lussemburgo e il 2 agosto 2024, il tribunale di Lussemburgo ha accettato la sospensione dei pagamenti presentata dall’impresa e ha nominato il Maître Yann Baden come amministratore per monitorare la gestione delle attività e delle passività dell’assicuratore. Da un lato l’amministratore doveva fornire un’autorizzazione scritta per tutti gli atti e le decisioni di FWU Luxembourg mentre la sospensione dei pagamenti era limitata a un periodo massimo di sei mesi.

Orbene, venendo ai giorni nostri, con sentenza del 31 gennaio 2025, il “Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg” (il “Tribunale circoscrizionale del Lussemburgo”) ha disposto la liquidazione e lo scioglimento dell’impresa di assicurazione FWU Life Insurance Lux S.A., che segna quindi la fine delle sue attività assicurative e della sua esistenza giuridica.

La sentenza si applica a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, vale a dire il 31 gennaio 2025. La decisione di liquidazione è definitiva dal 19 febbraio 2025.

Nella sentenza di liquidazione si prevede che gli attivi finanziari (azioni, obbligazioni, fondi di investimento, ecc.) in cui FWU Life Insurance Lux S.A. ha collocato i risparmi dei risparmiatori/contraenti (di seguito indicati anche come i risparmiatori) per i contratti assicurativi unit-linked siano vendute il più rapidamente possibile.

La sentenza con la quale sono stati dichiarati la liquidazione e lo scioglimento di FWU Life Insurance Lux S.A. comporta la cessazione degli effetti dei contratti di assicurazione. Pertanto, i premi periodici non devono più essere pagati e ogni premio pagato dopo il 31 gennaio 2025 sarà restituito dal liquidatore.

Fermo restando che i risparmiatori che non hanno pagato i premi periodici durante il periodo di sospensione dei pagamenti non saranno penalizzati rispetto agli altri contraenti.

Tutto ciò sinteticamente esposto è bene tenere ben presente che i risparmiatori NON perderanno quanto hanno investito.

Si apre infatti una procedura che occorre conoscere bene e che è essenziale seguire con la massima diligenza.

Segue una breve sintesi (non esaustiva) con alcuni fondamentali passaggi.

Entro sei mesi dalla sentenza (e comunque, al massimo, entro il 31 luglio 2025), i risparmiatori dovrebbero ricevere una lettera dal liquidatore nominato. Tale missiva verrà spedita al loro ultimo indirizzo noto alla compagnia assicurativa.

Tale lettera conterrà una dichiarazione di credito precompilata (con l’indicazione dell’importo della domanda ammissibile) e una nota informativa.

I risparmiatori devono firmare la dichiarazione di credito e restituirla entro e non oltre il 31 gennaio 2028, a pena di decadenza.

In ogni caso i risparmiatori che non dovessero ricevere una lettera al proprio domicilio entro il termine di 6 mesi fissato dalla sentenza possono inviare la loro una dichiarazione di credito al liquidatore (all’indirizzo indicato nel modulo fornito dal liquidatore o in ogni caso sul suo sito internet) utilizzando:

1) un modulo a disposizione sul sito internet del liquidatore.

2) un modulo equipollente compilato da un Professionista.

I risparmiatori possono altresì affidarsi a un Professionista di fiducia domiciliandosi presso quest’ultimo e lui delegando lo svolgimento e la verifica delle singole attività ivi compresa l’eventuale contestazione degli importi cui dovessero essere ammessi ma che reputassero non soddisfacenti.

Tenete bene presente che in caso di rifiuto dell’importo indicato o in ogni caso di divergenza fra l’offerto e il richiesto, sulla base dei documenti giustificativi che dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione di credito precompilata, i contraenti indicheranno l’importo al quale ritengono di avere diritto. Tali documenti, in buona sostanza, fungono da presupposto affinché la domanda del risparmiatore venga presa in considerazione. Motivo per cui in particolar modo se si dovesse scegliere questa strada un Professionista cui affidarsi é consigliato.

Tuttavia, indipendentemente dal loro rifiuto, i contraenti dovranno, in ogni caso, prestare attenzione che la dichiarazione di credito firmata sia restituita all’indirizzo loro indicato. Se tale documento di cui sopra non viene restituito prima del 31 gennaio 2028, i risparmiatori non saranno ammessi alla procedura di liquidazione, neanche per l’importo inizialmente indicato dal liquidatore nella dichiarazione di credito precompilata e ciò a prescindere dall’eventuale disaccordo che porterà alla procedura di contestazione formale.

infine è doveroso precisare di FARE MOLTISSIMA ATTENZIONE: i risparmiatori potrebbero essere contattati da alcuni individui o società che a diverso titolo si richiamano o si riferiscono alla predetta procedura di liquidazione di FWU Life Insurance Lux S.A. allo scopo di proporre i loro servizi. Lo stesso Commissariat aux Assurances ha lanciato un avvertimento formale (in Italia ripreso dall’IVASS) tale per cui se un risparmiatore dovesse venire contattato E’ FONDAMENTALE essere estremamente prudenti e assicurarsi che le persone che contattano siano effettivamente chi dicono di essere, e siano abilitate a farlo nonché, le LORO proposte di servizi siano realiste e nell’interesse del risparmiatore. In ogni caso, qualora abbiate dei dubbi in proposito prendete tempo e chiedete consiglio al vostro Avvocato di fiducia o ad altro Professionista.

Se volete leggere tutte le FAQ predisposte sull’argomento liquidazione: faqFwu

Avv. Marco Solferini – http://www.studiolegalesolferini.com

Pubblicato da:

Marco Solferini

L'avvocato Marco Solferini si occupa di diritto civile, commerciale, societario, bancario, del risparmio e degli investimenti. Ha maturato anche una significativa esperienza nella tutela dei consumatori, contrattualistica societaria e nel diritto di Famiglia. Per contattare l'Avvocato: 1) Contatto diretto: info@studiolegalesolferini.com 2) Sito: www.studiolegalesolferini.com 3) La storia professionale e il curriculum sono disponibili dal profilo Linkedin: https://it.linkedin.com/in/marco-solferini-6776823/it

Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su twitter
condivisi su linkedin
Condividi su pinterest
condividi per email
Commenti
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Advertising