I conti affidati estinti: un tesoretto?

Tempo di lettura stimato: 5 minuti

Solitamente si ritiene che una volta chiuso un conto assistito da affidamento , la cosa sia finita li. Si perde interesse .

Spesso sbagliando .

Tratteremo , in modo veloce, cosa si nasconde dietro ad un conto estinto se assistito da affidamento.

La azione che si intende analizzare oggi è la c.d. ripetizione di indebito ed è normata dall’art. 2033 del Codice Civile .

Il cliente, entro il termine di 10 anni dalla chiusura del conto , può avanzare pretese verso la banca se cosciente del fatto di avere pagato somme non dovute nel corso del rapporto.

O magari -nello stesso termine – far analizzare il contratto per cose delle quali non è mai stato convinto.

E’ sufficiente una raccomandata per interrompere il termine suddetto . Ovviamente la raccomandata deve contenere le istanze giuste, perché la prescrizione non è rilevabile di ufficio e non è “generica”  per cui occorre esercitare in modo puntuale  il diritto.

Ma poi?

Ricordiamo che il rapporto di conto corrente è di “durata”,  ovvero , una volta che siamo intervenuti entro il decennio dalla chiusura , chiedendo anche i documenti alla banca, possiamo andare sull’intero rapporto. Anche se fosse stato acceso  30/40 anni orsono.

Ovviamente -come diremo- si tratta poi di assolvere l’onere probatorio, ovvero sostenere in modo documentale le ns. richieste.

Chi legge si porrà diverse domande : ma cosa posso pretendere ?

E come faccio ? Sarà difficile, costoso e lungo .Forse neanche conveniente.

Andiamo per gradi.

Cosa fare

Innanzitutto , ex art.119 Testo Unico Bancario, si dovrà chiedere alla banca la copia del contratto sia di conto corrente che di affidamento, nonché di tutti gli estratti di conto ( se già non li abbiamo ).

La banca ha 90 giorni per la consegna. Altrimenti possiamo andare avanti al Giudice con un ricorso monitorio per consegna ovvero , in un giudizio di merito, chiedere ed ottenere un ordine di esibizione ex art. 210 cpc.

Bene precisare che la banca ,come previsto dallo stesso articolo 119 TUB, consegnerà il contratto e gli estratti degli ultimi dieci anni dalla richiesta.

Quindi, ad esempio, se parte la istanza datata 11.11.2024 , i documenti saranno dieci anni indietro da tale data e ,  quindi , dal 11.11.2014.

Con la conseguenza che, se il conto è stato chiuso ,ad esempio, nel 2017, avremo solo 7 anni di documenti ( 2014/2017) consegnati .

E’ una tattica della banca.

Tale fatto non è limitante per il cliente ,   alla luce della più attuale giurisprudenza, come appresso meglio diremo.

Dobbiamo tenere presente  che quello che si cerca nel contratto è la nullità delle clausole e la errata applicazione delle stesse . E che le nullità non sono  soggette a prescrizione.

Insomma ,un contratto di 30 anni può ben esser riesaminato ed impugnato .

Certamente la banca disporrà del contratto originale , anche se risalente  nel tempo, perché è su detto che ha applicato le condizioni di conto, tempo per tempo .

Se non lo avesse ovvero non lo trovasse, sarebbero guai seri per l’istituto di credito .

Una volta ,comunque, avuto il documento contrattuale , si passa al suo esame.

Numerosi sono i vizi che si possono rilevare.

Ovviamente non tutti i contratti sono viziati, ma è molto piu’ frequente di quello che si suppone.

Un esempio? Non è sufficiente indicare l’importo della commissione di massimo coperto, ma deve essere indicato il regime di calcolo della stessa. Altrimenti è tutto nullo e quanto pagato per tale titolo deve essere restituito.

Cosa significa ? Che non basta che nel contratto appaiano condizioni e numeri. Occorre valutare tante cose ed ogni giorno la giurisprudenza è sempre piu’ chiara e mirata nell’affrontare il problema.

Non sto qui a elencare le problematiche.

Qualche esempio concreto ottenuto . Una farmacia di Brescia ha ottenuto, su conto chiuso da poco, ma che era acceso dal 1970, ben 150.000 euro dalla banca.

A Parma , un conto ha veduto con sentenza del tribunale di Gennaio 2023 appurare ben 824.000 euro di indebito che il cliente ha pagato nel corso del rapporto e deve riavere . A settembre di questo hanno, a  Roma , una banca ha dovuto transare dalla richiesta di euro 990.000 a 290.000 euro .

Ovviamente maggiore è il fido e più antico il conto, più’ è ingente la somma da riavere indietro.

 

Onere probatorio.

Essendo  noi che promuoviamo il giudizio (attori) ,saremo noi a dovere sostenere con le prove la domanda (c.d. onere probatorio)

Ma come?

Come sopra dicevamo, la banca fornirà i documenti del “solo” decennio dalla domanda . E abbiamo spiegato il meccanismo.

Ma se il conto è del 1980 ( esempio) e chiuso nel 2018 come ricostruisco il suo andamento intero ? Come posso provare di avere pagato quei determinati interessi e spese  a quel determinato tasso ecc? Commissione di massimo scoperto? ecc. se la banca mi fornisce soltanto estratti per un periodo limitato?

Ebbene , da pochi anni la Cassazione è chiara: Gli estratti conto non rappresentano l’unico elemento probatorio ; l’unico mezzo .Si può ricorrere anche alla contabilità aziendale .

Come fatto proprio dall’imprenditore di Brescia sopra indicato , avendo un conto risalente nel tempo .

La Cassazione innovativa è la seguente:

Civile Ord. Sez. 6 Num. 38976 Anno 2021
Presidente: BISOGNI GIACINTO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 07/12/2021

E’ evidente che questo comporta responsabilità per chi tiene le contabilità. Specie alla luce dell’adeguato assetto imposto dal Codice della Crisi di Impresa relativamente al monitoraggio bancario Ne parleremo in un altro articolo.

 

Come si prosegue? Poi cosa si fa?

La tipologia dei conti chiusi è interessante per vari motivi:

il cliente non viene segnalato in centrale Rischi della Banca di Italia .

Non ha fretta, essendo  il rapporto chiuso.

Non teme la reazione della banca (chiusura del conto ecc.).

 

Una volta esaminate “le carte” e rilevato il diritto ,si hanno due aspetti: uno giuridico ed uno contabile.

Per il primo dobbiamo articolare una domanda (giudiziaria o di mediazione)  in punto di diritto, facendo presente quali norme di diritto sono state violate secondo noi.

Per il secondo,  dovremo provare il c.d. quantum. Cioè quanto riteniamo di avere sborsato di troppo .

Per questo aspetto  si redigerà un elaborato peritale da tecnico specializzato, contenente le conclusioni  ,ovvero la somma che si chiede in restituzione.

In giudizio si potrà chiedere la c.d. CTU ( consulenza tecnica contabile) per la verifica dell’indebito .

 

I tempi

Si può agire in mediazione, che è obbligatoria prima del giudizio civile. I tempi sono strettissimi: si parla di mesi.

Se non si trova l’accordo , si agisce in giudizio. Con la Riforma Cartabia i tempi sono strettissimi .

 

Il Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza

Come vedremo in un altro articolo , gli importi ritenuti indebitamente pagati possono essere utilizzati in compensazione all’interno della CHECK-LIST (LISTA DI CONTROLLO) PARTICOLAREGGIATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E PER LA ANALISI DELLA SUA COERENZA.

Questa è una delle cose interessanti che è resa possibile dal  Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza e collegati .

Con grande vantaggio dell’imprenditore che può segnare a bilancio delle sopravvenienze attive.

Ultima notazione: quanto detto sopra vale anche in caso che sia la banca a chiudere un rapporto (ovviamente a debito per il cliente; in passivo)  ed agire con un decreto ingiuntivo .

Esso si può opporre con motivazioni valide costituite dalle stesse eccezioni rilevabili in un giudizio di merito da noi  promosso,  .

Come pure si può agire, con le stesse eccezioni, per rideterminare i saldi di conti in essere ,ovviamente a debito. Insomma, ridurre il debito. In questo caso (conti aperti) non si possono chiedere indietro somme, ma soltanto verificare i saldi.

Pubblicato da:

Massimo Meloni

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