Il caso CAPPATO

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Fabiano Antoniani, conosciuto da tutti come Dj Fabo, reso paraplegico e cieco da un incidente d’auto nel 2014, ha chiesto sostegno nel gennaio 2017 al sig. Marco Cappato, esponente della associazione Luca COSCIONI, perché fosse aiutato a raggiungere la Svizzera dove ha chiesto e infine ottenuto il 27 febbraio 2017 l’eutanasia per mezzo del cosiddetto suicidio assistito.

Nel caso di specie, Marco Cappato, giudicato soggetto fondamentale nella realizzazione dell’illecito, è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione di cui all’art. 580 c.p., ai sensi del quale “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni” poiché, consapevole del divieto per la legge italiana di prestare aiuto al soggetto intento al suicidio, ha inopinatamente trasportato Fabiano ANTONIANI presso la clinica svizzera, ed ivi assistito alla pratica di l’Eutanasia.

Il processo, instaurato con la richiesta del giudizio immediato da parte dell’imputato, si è svolto secondo il rito ordinario davanti la Corte d’assise di Milano. All’esito dello stesso, la predetta Autorità Giudiziaria, pronunciava sentenza di assoluzione per quanto attinente l’ipotesi accusatoria del reato  di istigazione al suicidio –  perché il fatto non sussiste –  avendo tuttavia rinviato alla Corte costituzionale il giudizio sull’art. 580 del codice penale, con sospensione del giudizio per il restante capo di imputazione, in attesa del responso della Consulta.

Sia il Pm che la difesa avevano sollevato, in via subordinata alla richiesta principale di assoluzione, una questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 580 c.p. accolta dalla Corte di Assise di Milano. 

La Consulta si è riunita il 23 ottobre 2018 per discutere la questione di costituzionalità dell’art. 580 del codice penale e si è pronunciata il giorno seguente con la decisione di sospendere il giudizio e di riconvocare una nuova udienza il 24 settembre del 2019, con il contestuale invito al Parlamento a intervenire entro quella data offrendo “la tutela di determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti”. Nell’inerzia del legislatore, dunque, la Corte si riuniva il 24 settembre per riaprire il giudizio di costituzionalità dell’art. 580 del codice penale. Senza un suo intervento, infatti, stante l’inerzia del legislatore, Marco Cappato avrebbe rischiato dai 5 ai 12 anni di carcere per l’aiuto prestato a Dj Fabo. Con il dispositivo annunciato a seguito della udienza del 24 settembre 2019 la Consulta ha deciso che la condotta di chi aiuta al suicidio “non è punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni”. In particolare non è punibile “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli” (Comunicato Ufficio Stampa Consulta, 25 settembre 2019).

Ripercorriamo il percorso svolto dalla Corte Costituzionale per giungere a tale pronuncia. La Consulta, con l’ordinanza 207 del 16 novembre 2018, ha sottolineato come, in assoluto, l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non possa essere ritenuta incompatibile con la Costituzione.

Vanno tuttavia considerate situazioni, come quella in esame, “inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali“.

Si tratta di ipotesi limite nelle quali il soggetto agevolato sia una “persona affetta da patologie irreversibili e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili; persone tenute in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale ma, in ogni caso, capaci di prendere decisioni libere e consapevoli“.

In situazioni come queste l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come “l’unica via d’uscita” per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto. Viene fatto espresso richiamo al diritto di rifiutare le cure in base all’art. 32, c. 2., Cost..

La Corte ha evidenziato che, se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale trattamento, non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta interruzione.

Entro questi limiti, “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce […] per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 213 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive”.

Da qui la decisione della Corte non di eliminare tout court la disposizione censurata ma di rinviare la questione al Parlamento, invitandolo a legiferare sul punto entro il termine del 24 settembre 2019 (data altrimenti fissata per la decisione di merito sulla questione di costituzionalità): quando – conclude la Corte – “la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolga l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, [è] doveroso – in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale – consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che […] una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale”.

Nel comunicato del 25 settembre u.s. la Corte Costituzionale precisa che la non punibilità dell’aiuto al suicidio non è incondizionata ma è subordinata al rispetto di determinate norme in tema di:

  • consenso informato (art. 1 della legge n. 219/2017);
  • cure palliative e sedazione profonda continua (art. 2 della legge n. 219/2017);
  • verifica delle condizioni richieste e delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.

Rispetto alle condotte già realizzate, conclude il comunicato, “il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate”.

Stante l’inerzia del nostro Legislatore nel riformulare la norma incriminatrice disciplinata dall’art. 580 c.p. si riporta l’esperienza di due nazioni Europee ove il suicidio assistito è una forma di eutanasia dove, a seguito di un iter strettamente regolamentato, e sotto controllo medico, la persona che ne fa richiesta, autonomamente (qui la divergenza con l’altra fattispecie di cui trattasi) si somministra il farmaco, senza intervento di terzi.

Esperienza del Regno Unito

In Regno Unito il suicidio assistito e l’Eutanasia sono illegali e la pena per chi aiuta o incoraggia qualcuno a togliersi la vita può arrivare fino a 14 anni di carcere. Nel 2003 e nel 2006 i laburisti hanno cercato di introdurre una legge per legalizzarlo ma in entrambi casi è stata bocciata dal parlamento. Non è illegale però che una persona cerchi di togliersi la vita, e ogni anno buona parte dei cittadini britannici che vuole praticare l’eutanasia si rivolge a delle associazioni con sedi in Svizzera dove viene praticato il suicidio assistito in modo del tutto legale. Molti di loro vengono accompagnati nella clinica da parenti e amici, che li aiutano quindi a mettere in pratica il suicidio assistito commettendo un reato.

C’è però da dire che nel Regno Unito, nonostante questo potrebbe considerarsi un reato, nessuno dei parenti finora è mai stato accusato di istigazione al suicidio o in generale non ha mai ricevuto alcuna condanna penale.

Nel febbraio 2010 il Crown Prosecution Service ha stabilito delle nuove linee guida – valide per l’Inghilterra e il Galles – in merito all’eutanasia. Una persona che ha aiutato un’altra persona malata a suicidarsi è meno facilmente perseguibile se il malato ha preso una decisione chiaramente volontaria e informata, se l’accusato era evidentemente mosso da compassione e se ha cercato di dissuadere l’ammalato dal togliersi la vita. Dal 2010 le indagini sui suicidi assistiti sono condotte da una speciale divisione del Crown Prosecution Service.

Esperienza in Svizzera

In Svizzera, farmaci mortali possono essere commissionati a qualunque cittadino o straniero domiciliato, solo nei casi però in cui il destinatario abbia un ruolo attivo nella somministrazione del farmaco.

l’Art. 115 del codice penale svizzero, entrato in vigore nel 1942 considera un reato aiutare una persona a suicidarsi solo se il motivo segue fini d’interesse personale.

Il fine vita in Svizzera era inoltre disciplinato da regole che  non sono contenute in una legge, ma nelle linee guida dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (A.S.S.M.), in cui viene reso noto che il suicidio assistito è pienamente legittimo ove il paziente si trovi nella fase terminale della sua malattia con una sofferenza intollerabile, in caso di espressa manifestazione della volontà del malato in questo senso, senza che vi sia però una precisa casistica o una specifica definizione dei criteri da seguire.

Dal 2006 al 2011 sono stati in discussione nel Consiglio Federale svizzero l’eutanasia e la sedazione palliativa, ma nel giugno 2011 il Consiglio ha rinunciato a disciplinare esplicitamente l’assistenza organizzata al suicidio nel diritto penale.

Intende tuttavia continuare a promuovere la prevenzione dei suicidi e le cure palliative per ridurre il numero di suicidi.

Avv. Fabio D’AMATO                                                          Avv. Nicola ANELLI

Pubblicato da:

Fabio D'Amato

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