LA FORMULA ESECUTIVA TELEMATICA – UNA POSSIBILITA’ CONCRETA

Tempo di lettura stimato: 6 minuti

Il periodo storico che stiamo vivendo ci mette di fronte a nuove sfide, come tutti i periodi di grande cambiamento stimola e agevola l’evoluzione sia in termini umani che tecnologici.

Sta ovviamente a noi cogliere le occasioni che ci si prospettano nell’ottica di migliorare la nostra quotidianità professionale.

Il settore giustizia non fa eccezione.

Il processo telematico, introdotto diversi anni or sono, sta vivendo una vera e propria rivoluzione, complici le nuove esigenze di riduzione della frequentazione degli uffici giudiziari a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Nel Paese delle carte bollate però, alcuni adempimenti tutt’ora rimangono oggettivamente difficoltosi per la necessità di dover interfacciare con gli uffici, costringendo avvocati, collaboratori e segretarie ad estenuanti maratone per i corridoi, a snervanti attese di fronte a porte chiuse e qualche volta anche a sgradevoli colloqui con il personale preposto.

Una di queste “forche caudine” nelle quali spesso ci si ritrova a passare è l’apposizione della formula esecutiva in calce a Sentenze o Decreti, non ottenibile se non attraverso un doveroso passaggio presso la cancelleria a ciò deputata.

Ma, siamo proprio sicuri che allo stato della normativa oggi in vigore non sia possibile utilizzare per le esecuzioni titoli i cui originali e le cui copie sono stati estratti ed autenticati dall’avvocato?

Un excursus preliminare sulle disposizioni di legge in materia è doveroso oltre che necessario:

Il Codice di Procedura Civile all’art. 475 afferma:

“Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti [disp. att. 153].

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [476].

La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula:

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».”

Il seguente art. 476 recita:

“Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato.

Sull’istanza si provvede con decreto [135].

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (4), con decreto del capo dell’ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma [disp. att. 154].”

Negli articoli ora citati viene fatto riferimento alle disposizioni di attuazione del codice ed in particolare:

Art. 153.

“Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.

La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene l’ufficiale pubblico.”

Art. 154.

“Il capo dell’ufficio giudiziario competente, a norma dell’articolo 476 del codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie in forma esecutiva, contesta all’incolpato l’addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l’atto contenente l’addebito è comunicato a lui direttamente dal capo dell’ufficio.

Il decreto di condanna di cui all’articolo 476 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria a cura del cancelliere.”

Orbene, secondo la dottrina e la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3 settembre 1999 n. 9297), la spedizione in forma esecutiva è costituita dall’attestazione del cancelliere o del notaio di rilasciare, a richiesta di parte, copia munita di formula esecutiva.

Più precisamente, la spedizione in forma esecutiva è l’attestazione fatta sull’originale dell’atto (che rimane conservato in cancelleria o nei pubblici uffici), mentre la formula esecutiva è apposta solo sulle copie (che dovranno essere utilizzate per l’esecuzione assieme al precetto).

Emerge quindi una sostanziale differenziazione tra l’attestazione ed il rilascio delle copie che rappresenta proprio l’elemento chiave della tematica in oggetto.

Circa l’attestazione non vi è dubbio che rappresenti un atto della cancelleria, una volta che l’ufficio ha disposto l’attestazione però, allo stato, tutte le copie esecutive potrebbero essere stampate dall’avvocato il quale potrebbe senza dubbio procedere all’autenticazione di quanto inserito nel fascicolo informatico ivi compresa la formula, formando così il titolo da porre in esecuzione.

Ma andiamo con ordine.

Il riconoscimento del potere di autentica al difensore è stato introdotto attraverso l’art. 52 del D.L. 90/2014, che ha aggiunto il comma 9-bis all’articolo 16-bis del D.L. n. 179/2012, convertito con L. 221/2012, il quale prevede la possibilità per gli avvocati, oltre che per gli ausiliari del giudice quali il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ovvero il commissario giudiziale, di estrarre autonomamente, con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti del giudice, attestando la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.

Tali copie – analogiche e informatiche, anche per immagine – estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità da parte degli avvocati e degli altri soggetti menzionati equivalgono agli originali a norma dell’articolo 22, comma 2, del D.L. 82/2005.

Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano tuttavia, per espressa esclusione, agli atti processuali che contengano provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate dal giudice.

In base alla norma predetta al difensore è quindi consentito autenticare tutti gli atti contenuti nel fascicolo informatico, così viene indicato anche dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 intitolata Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_21&facetNode_4=4_10&facetNode_3=1_1%28201510%29&facetNode_2=1_1%282015%29&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1187890

L’ovvia conseguenza di quanto indicato sopra è che laddove la formula esecutiva fosse depositata in formato telematico all’interno del fascicolo, al professionista sarebbe possibile autenticare anche la predetta formando in tale maniera il relativo titolo.

E’ sin troppo facile considerare che laddove venga concessa tale facoltà si avrebbe una sostanziale facilitazione nel nostro quotidiano lavoro di produzione dei titoli, una riduzione del carico di lavoro delle cancellerie e della frequentazione delle stesse.

Qualcuno potrebbe obiettare che le copie che vengono formate dal difensore non potrebbero considerarsi quali “originali” nel senso tecnico del termine, ponendo l’accento sulla questione che l’art. 476 cpc prevede che possa essere spedita in forma esecutiva solo una copia del titolo.

L’esperienza quotidiana nell’approccio alle azioni esecutive però ci consente di proporre quale soluzione quella di consentire al difensore di estrapolare la formula dal polisweb ed autenticarla dichiarando lui stesso che quella che sta validando costituisce l’originale del titolo, indicando quindi alla cancelleria attraverso il sistema PCT l’estrazione delle copie ed il numero ed assumendosi quindi in proprio le responsabilità, e correlativamente le sanzioni, previste dal codice di rito (art 154 disp. Att.) per il cancelliere che rilasci più di un originale del titolo esecutivo (del resto l’avvocato che procede all’autentica dei documenti presenti nel fascicolo informatico è considerato pubblico ufficiale a tutti gli effetti).

Tale norma, come chiaramente espresso dalla Cassazione rappresenta una disposizione con carattere meramente disciplinare, come si desume dal tenore letterale del comma 4 e dall’articolo 154 disp. att. c.p.c., senza alcuna incidenza sul diritto del creditore istante di procedere all’esecuzione (V. Cass. 2437/1963 e Cass. 25568/2008), non costituendo quindi un reale ostacolo all’attività certificatoria del difensore che si accinge alle azioni esecutive.

Con riferimento a queste ultime è notorio come possa essere posto in esecuzione solo il titolo validamente notificato.

Quindi laddove fossero prodotte dal difensore con facoltà di autentica più copie con formula esecutiva queste non potrebbero comunque essere utilizzate senza la preventiva comunicazione formale al debitore.

In ogni caso, come è noto, l’art 483 cpc ammette il cumulo dei mezzi di espropriazione ed all’atto pratico eseguire più pignoramenti con diversi titoli anziché con uno solo non rappresenterebbe una lesione degli interessi del debitore né del suo diritto di difesa.

A tale proposito la Cassazione in caso di esistenza di più copie esecutive del medesimo titolo ha avuto modo di indicare il seguente principio di diritto generale (sentenze 1 aprile 1958 n. 1132, 5 agosto 1961 n. 1910, seguito dalla giurisprudenza successiva tra cui la recente 25568/2008), “l’esecuzione e’ valida se il titolo esecutivo ha tale efficacia sostanziale al momento in cui la parte creditrice inizia l’esecuzione, anche se la copia esecutiva e’ stata rilasciata indebitamente.”, fugando ogni dubbio in proposito.

L’ultima questione che emerge dal tema in oggetto riguarda il pagamento dei diritti sulle copie previsti dall’art. 268 d.P.R. n. 115/2002.

Questa forse è la problematica di più facile soluzione, considerando che anche i diritti di copia possono essere versati in modalità telematica.

All’atto della richiesta di esecutorietà quindi sarà sufficiente depositare anche la correlativa prova del pagamento (come si fa anche per il contributo unificato) che attesti l’adempimento degli obblighi di legge in materia.

https://www.youtube.com/watch?v=HuOUQv2JAUk&feature=youtu.be

Ovviamente per i procedimenti esenti il discorso è molto più semplice non essendo dovuto il versamento dei diritti.

In conclusione, l’attuale momento storico ha fatto emergere con forza la necessità di creare nuove soluzioni per il processo telematico attraverso non solo l’individuazione di strumenti tecnici fino ad oggi non considerati idonei all’uso in materia di giustizia (si pensi alle piattaforme per le udienze a distanza) ma anche per utilizzare in maniera completa quanto già abbiamo a disposizione al fine di creare quella vera rivoluzione telematica di cui il nostro settore ha enorme bisogno.

A tutt’oggi spesso gli operatori del diritto si sentono spauriti innanzi alla molteplicità di disposizioni regolamentari emanate in materia nel contesto, per altro, di un substrato tutt’altro che uniforme di norme disseminate qui e là all’interno di provvedimenti di vario genere e tipo.

In questo senso omogeneità è la parola chiave ed un Testo Unico del Processo Telematico potrebbe rappresentare la soluzione alle difficoltà che quotidianamente ci troviamo ad affrontare in una materia che fino ad oggi è stata considerata di secondo piano ma che è l’unica che ci può proiettare nel futuro.

Pubblicato da:

Andrea Sticca

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