La legittima difesa tra dovere dello Stato e diritto del cittadino:un punto di equilibrio.

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La legittima difesa tra dovere dello Stato e diritto del cittadino:un punto di equilibrio.

 

Per Socrate (469-399 a.C.) compito dei cittadini era di rispettare le leggi e le sentenze, in base ad una sorta di patto, per cui le leggi garantivano al cittadino sin dalla nascita, tutti i vantaggi della vita associata e quest’ultimo si impegnava, per converso, ad osservarne le prescrizioni[1].

Concetti non dissimili espresse Platone(427 – 347 a.C.), per il quale l’uomo costituiva un prius rispetto allo Stato, il quale ultimo era derivato dai cittadini, e non viceversa, per cui esso Stato doveva farsi carico dell’ordinato vivere civile della collettività da cui traeva legittimazione. Lo Stato era nel mondo umano, l’incarnazione assoluta di quella che era la suprema idea morale, cioè quella della Giustizia.[2]

Cosa succedeva qualora non fosse nell’immediato possibile l’intervento dello Stato a protezione della vita e/o dei beni dei consociati? Nel diritto romano classico e giustinianeo era ammesso che il singolo potesse farsi giustizia da sé sia per la salvaguardia preventiva dello status quo, che per il ristabilimento di quello violato da un’aggressione esterna (vim vi repellere licet) [3].

Nell’Editto del re longobardo Rotari (643)fu sancita la non punibilità di colui che avesse ucciso nel recinto della propria casa, colui che vi si fosse introdotto  di nascosto durante la notte; alla qual fattispecie i principi longobardi del Sud Italia aggiunsero anche il ladro sorpreso in  flagranza di reato, salvo che non si fosse lasciato spontaneamente legare le mani[4].

Nel periodo carolingio fu dichiarata lecita l’uccisione dell’ingiusto aggressore non solo per salvare la propria o l’altrui vita, ma anche il proprio onore e le proprie sostanze. In prosieguo di tempo, la morale cristiana e la legislazione  pontificia postularono che la difesa non potesse esorbitare dai confini dello stato di necessità, cioè che non si arrecasse all’aggressore un male maggiore di quello che era indispensabile per far cessare l’offesa e conseguire la propria sicurezza[5].

La questione della liceità o meno del principio di farsi giustizia da sé fu centrale nella disputa tra due grandi glossatori della Scuola di Bologna, Bulgaro (1085- 1166) e Martino(m. 1167), avendone sostenuto il primo il divieto più assoluto ed il secondo la liceità.

La controversia era sorta concretamente nel doversi decidere se una legge a carattere generale come quella che vietava di farsi giustizia da sé- nel caso che la giustizia ordinaria non potesse intervenire con tempestività- si potesse disattendere facendo ricorso all’equità,ovvero alla giustizia del caso concreto da parte del soggetto offeso. Bulgaro fu il sostenitore dello strictum jus, cioè del diritto scritto senza alcuna possibilità di derogarvi; Martino viceversa sostenne la tesi contraria, partendo dal presupposto che la richiamata proibizione di una giustizia reattiva da parte del soggetto offeso, poteva operare solo nel caso di una tempestiva amministrazione della giustizia pubblica. Viceversa, al venir meno di tale condizione, cadeva anche il divieto di autodifesa, in quanto “remota causa, removitur et effectus”.[6]

Nel periodo rinascimentale il gesuita Luis de Molina(1535-1600) ribadì la necessità per l’uomo di vivere in un contesto aggregativo con i suoi simili, in forme che gli consentissero di ottenere pace, giustizia e sicurezza attraverso la polis di aristotelica memoria. Se il reggitore dello Stato avesse violato il patto sociale stipulato con il popolo per raggiungere le finalità prefissate, poteva essere deposto e punito con la conseguenza estrema del tirannicidio[7].
Un altro gesuita, il teologo e giurista Francisco Suarez(1548-1617), il più illustre della Scuola di Salamanca e tra i padri del diritto internazionale, nel celebre trattato De legibus ac Deo legislatore, scrisse che compito dello Stato era di provvedere alla felicità del popolo ed alla formazione di buoni cittadini, i quali ultimi erano detentori originari del potere pattiziamente ceduto al Principe, vincolato al promuovere il bene degli amministrati sia come singoli che come collettività organizzata [8]

Concetti sostanzialmente analoghi circa il rapporto tra Stato e popolo, vennero espressi dal gesuita Juan de Mariana (1535-1624) nel sostenere che il potere sovrano traeva fondamento da un patto, la cui violazione da parte del potere stesso giustificava il diritto di resistenza, fino alla conseguenza estrema del tirannicidio. Pensatore assai avanzato rispetto ai suoi tempi, esaltò la dignità della Persona, elaborando la dottrina dei diritti umani e dei diritti universali, che sono alla base nel secolo attuale delle Carte costituzionali dell’ONU e dell’Unione europea[9].

Nell’arco di tempo tra il XVI ed il XVII secolo si diffusero le teorie della Scuola del diritto naturale, nel cui ambito contemporaneamente al consolidamento degli Stati nazionali ed alla diffusione del ceto borghese, il giusnaturalismo fornì il supporto formale alla genesi del potere sovrano, presupponendo sempre e comunque l’esistenza di un ideale Contatto sociale a fondamento delle varie tipologie di Stato, nel cui ambito in ogni caso i Principi , così come configurati nello assolutismo illuminato, avrebbero dovuto assicurare il progresso morale e civile dei loro popoli, per rispondere al più volte evocato principio di razionalità.[10]

Il giusnaturalismo laico in particolare, prese le mosse da Ugo Grozio (1583-1645), che partendo dall’aggregazione consensuale dei cittadini volta a rinunziare ad alcuni diritti , per poterne ottenere altri prioritari come l’ordine e la pace sociale, dette un ulteriore contributo – a livello internazionale- al fondamento pattizio non solo dei singoli Stati, ma anche delle relazioni internazionali tra di essi.[11]

Il padre del liberalismo moderno, John Locke ( 1632-1704), teorizzò anch’egli un Contratto sociale come momento fondativo dello Stato, in ragione del quale gli individui convenivano di non privarsi di ogni potere innanzi allo Stato onnipotente,ma delegavano ad esso solo quello di difesa e di farsi giustizia da soli. Pertanto lo Stato trovava ragione di essere e limite nel fine stesso per cui era stato istituito: provvedere con le sue norme a difendere i diritti naturali alla vita, alla libertà ed alla proprietà, ad esso preesistenti[12].

La più organica e compiuta teorizzazione del Contratto sociale avvenne ad opera del Rousseau(1712- 1778 ), tramite il libro parimenti intitolato, teorizzatore di un pactum unionis tra cittadini fondatoriper tale via- dello Stato,titolare ultimo di ogni potere non solo nel diritto, ma anche nella morale. [13]

Il nostro Beccaria (1738-1794), autore del celeberrimo Dei delitti e delle pene , ricondusse la nascita del potere statale alla rinunzia effettuata contrattualmente dai cittadini a parte dei loro diritti, per ottenerne in cambio il benessere civile[14].

Volendo focalizzare il discorso sul tema della legittima difesa fin qui sviluppato,è dato osservare già dall’excursus storico- giuridico per sommi capi effettuato, che si tratta di un diritto naturale, per cui i singoli ordinamenti succedutisi nel tempo, non lo hanno “creato”, in quanto ad essi preesistente, ma lo hanno “riconosciuto”facendosi funzionalmente carico di regolamentarlo, onde assicurare un’ordinata convivenza civile nella cornice del patto sociale fondativo.

Per aversi legittima difesa, l’art.50,2 c. del codice Zanardelli sanciva la non punibilità di colui che aveva commesso il fatto “per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale ed ingiusta”. Tuttavia- recitava l’ultimo comma dell’articolo in esame- se il soggetto era andato oltre i limiti previsti nell’evocata necessità, era parimenti esente da pena”se l’eccesso è stato effetto del turbamento d’animo prodotto dal timore della violenza o del pericolo”

Durante il Regime mussoliniano un grande avvocato e spirito libero, come l’ex deputato socialista (ed antifascista) Genuzio Bentini, nel corso di un processo penale a Ravenna nel quale il PM aveva confutato la legittima difesa dell’imputato sostenuta dal Bentini medesimo, rispose:”Legittima difesa!E’ la parola più alta che si possa dire nella giustizia. E’un diritto così grande che annulla il più alto dei diritti:il diritto alla vita. La società se ne priva,chiude gli occhi se il cittadino uccide per non essere ucciso. Nega la vita nell’aggressore, ma per riaffermarla nell’aggredito .Vita contro vita:è più sacra quella del giusto che quella dell’ingiusto. L’ordine giuridico e morale non si turba, ma si consolida[15].

Venendo all’attuale legislazione penale, in gran parte fondata sul codice Rocco, con gli aggiornamenti resisi  necessari dal divenire socio-politico nell’arco dei quasi 90 anni trascorsi dalla sua redazione, l’art. 52 c. pen. testualmente recita al primo comma: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

Rispetto al precedente codice Zanardelli,che contemplava il fatto di respingere una violenza attuale,quello Rocco ne anticipò il momento consentito per l’esercizio della difesa, a quello del pericolo dell’offesa.

In atto con la legge 13 febbraio 2006 n. 59 [16], novellata più recentemente da quella 26 aprile 2019 n. 36, si è introdotta la c. d .legittima difesa domiciliare, al fine di consentire una maggiore tutela alle vittime dei furti in casa, alla quale è equiparato ogni altro luogo dove si eserciti un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Deve comunque sussistere l’evocata “proporzionalità” se l’aggredito, legittimamente presente in uno dei luoghi indicati, usa un’arma regolarmente detenuta o un altro mezzo idoneo, per difendere la propria o altrui incolumità,  i beni propri o altrui, purché non vi sia desistenza e vi sia pericolo d’aggressione.

Si configura un eccesso colposo di legittima difesa (art 55 c. .pen), quando si travalicano colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, cioè quando in presenza di una situazione reale che giustifichi in astratto detta difesa, siano stati superati colposamente i limiti di proporzionalità tra offesa e difesa, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Per converso, la punibilità è esclusa- vale a dire si prescinde dalla configurazione di un’astratta proporzionalità-  “se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma”, cioè quando il reo aggressore abbia profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. La punibilità è parimenti esclusa trovandosi “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Quello del “grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”,non è una condizione “assai stravagante e sinora sconosciuta nell’ordinamento giuridico”, come affermato da un pur assai autorevole giurista [17], dato che il  già ricordato codice Zanardelli stabiliva che si era parimenti esenti da pena”se l’eccesso è stato effetto del turbamento d’animo [dunque neanche necessariamente grave] prodotto dal timore della violenza o del pericolo”. Attenzione:dal mero timore, e non dalla effettiva situazione di pericolo in atto, richiesta viceversa dall’ attuale normativa.

Il quadro storico, filosofico e giuridico, per sommi capi delineato sulla legittima difesa nella cornice del contrattualismo come fondamento ideale e storico dello Stato, va completato con alcuni cenni sulla realtà contemporanea del nostro Paese, in merito alla criticità percepita nel rapporto tra rappresentanti e rappresentati, segnatamente in tema di pubblica sicurezza e di ordine pubblico. Detto tema  è strettamente connesso con quello della legittima difesa individuale che, come in un’altalena ideale, sale e scende a seconda del contrappeso fornito dallo Stato a garanzia dei beni fondamentali della vita e della proprietà del cittadino.

Mezzo secolo fa (1969) si ebbe un’organizzata “conflittualità permanente” con scioperi a catena, e tafferugli come quello di Battipaglia, in seguito al quale la Sinistra più accesa chiese il disarmo delle Forze dell’Ordine. Disordini accaddero anche nelle Università, a partire dalla Sapienza di Roma, sino a quelli nella Statale di Milano, nei cui pressi il 19 novembre fu assassinato nel suo autoblindo il giovane agente di PS Antonio Annarumma, durante gli scontri con dei facinorosi di area marxista: le forze dell’ordine erano sì armate, ma con la consegna di non difendersi con i mezzi  che avevano in dotazione.

Il Capo dello Stato scrisse di suo pugno, accantonando le prudenze istituzionali del Segretario generale Picella, un telegramma che testualmente recitava: “Questo odioso crimine deve ammonire tutti a isolare e mettere in condizione di non nuocere, i delinquenti, il cui scopo è la distruzione della vita, e deve risvegliare non soltanto negli atti dello Stato e del Governo, ma soprattutto nella coscienza dei cittadini, la solidarietà per coloro che difendono la legge e le comuni libertà[18].

Nel luglio il Presidente avvertì una profondissima amarezza sul piano personale, in quanto proprio sul tema del disarmo delle forze di polizia, si ebbe l’ennesimo strappo della tela del socialismo italiano, che appena tre anni prima era stata faticosamente ricucita da Saragat e Nenni con la nascita del PSU. Saragat, tuttavia, essendo istituzionalmente “ingessato” nel suo ruolo “super partes”, non poté far nulla per soccorrere l’anziano amico e compagno di tante battaglie, che giunto ormai al crepuscolo della vita, aveva compiutamente recepito che il “Sole dell’avvenire”non poteva essere offuscato dalle tenebre della dittatura comunista.

Nel 2001 durante il G8 di Genova, morì il giovane dimostrante Carlo Giuliani, mentre brandiva un estintore per scagliarlo contro un blindato dei Carabinieri, da dove il milite Mario Placanica sparando un colpo lo ferì mortalmente .

L’aggressore fu immortalato come un eroe – andandosi ben oltre l’umana pietas che merita sempre la morte-  mentre l’aggredito, che aveva agito nella  legittima difesa prevista dal codice penale, venne sottoposto non solo a procedimento giudiziario, ma anche a gogna mediatica, con un paradossale scambio di ruoli tra aggressore (soccombente) ed aggredito (reo di essere sopravvissuto difendendosi).

Dieci anni dopo,  le “bravate” dei c. d . Black Bloc calati a Roma il 15 ottobre 2011 non furono il frutto di furia estemporanea, ma di un piano studiato nei minimi dettagli e meticolosamente preparato, anche attraverso viaggi di “istruzione” all’estero, per perfezionare la nobile arte della devastazione e del saccheggio, goffamente nobilitata da motivazioni economico –sociali.

Si ebbero eclatanti episodi di distruzione vandalica e di proditoria aggressione alle Forze dell’Ordine, allorché quei delinquenti organizzati misero a soqquadro la Città di Roma, realizzando l’inquietante ripetizione di sequenze già vedute, appartenenti ad un passato prossimo e remoto. La novità fu data dalla contestualità con una protesta planetaria, che aveva coinvolto giovani e meno giovani scesi a manifestare in ogni parte del mondo, per problemi universali come la generale crisi economica e la conseguente disoccupazione che aveva messo in crisi anche Paesi di consolidata solidità finanziaria, come gli USA.

Le motivate proteste in questione avevano avuto origine, in genere, da un crollo dell’economia globale con conseguente recessione, dovuta a spregiudicate attività speculative, a colossali frodi fiscali, a scarsi o inefficienti controlli da parte dei Governi sull’opera dei c.d. “maghi della finanza”, ma- soprattutto- all’aver vissuto per troppo tempo consumando più di quanto si era in grado di produrre, con una crescita smisurata del debito pubblico degli Stati “spendaccioni” o demagogicamente protesi ad una politica di welfare – quando non di meri sussidi clientelari funzionali alla partitocrazia-   senza essere in grado di sostenerne  i costi .

Una sovraesposizione debitoria – come è noto- è consentita solo nel tempo breve e per obiettivi prioritari ed indilazionabili (es. l’acquisto della prima casa per un privato,o  l’accensione di un prestito internazionale da parte di uno Stato colpito da calamità naturale).

“Mal comune, mezzo gaudio”, si sarebbe potuto dire all’indomani delle manifestazioni che avevano condotto in piazza nella capitale circa 200.000 cittadini (70/80.0000 secondo le stime della Questura), se la protesta nostrana si fosse mantenuta – come era nelle rette intenzioni degli organizzatori- nell’ambito di una civile manifestazione, similmente ad  altre parti del  mondo.

Purtroppo così non fu, a causa di un gruppo di circa 2000 professionisti formati nella tecnica della guerriglia urbana, che crearono panico, terrore e sconcerto- il che esattamente era ciò che desideravano- tra negozi, banche, chiese, private abitazioni, nonché tra la massa dei dimostranti “regolari”. Il tutto nella spavalda prospettiva di farla franca, essendo i delinquenti appoggiati dalle rispettive famiglie, incapaci di vedere negli atti criminali dei loro rampolli, poco più che delle esuberanti “ragazzate”; delinquenti altresì sostenuti dalla dietrologia giustificazionista da salotti radical-chic, miranti a spiegare, contestualizzare, motivare ed infine assolvere.

Questo fu il “condimento aggiuntivo” che dette un sapore speciale alla protesta nostrana, avvelenandone gli ingredienti di base . Questo fu possibile, ancora una volta, non per l’insufficienza numerica dei tutori dell’ordine chiamati a fronteggiare la furia scientemente devastatrice dei delinquenti organizzati, quanto per la mancanza –in seno alle nostre forze di polizia- di poteri di prevenzione, di deterrenza e di repressione, analoghi a quelli di  forze loro omologhe operanti in altri Paesi liberi, dove l’energia della dissuasione non ha mai messo in discussione la stabilità delle Istituzioni democratiche , ma anzi le ha rafforzate.

Un giovane carabiniere, dileggiato ed aggredito da un bandito – studente a tempo perso, se non fosse riuscito a mettersi in salvo dal suo automezzo dato alle fiamme, avrebbe  corso il rischio di restare intrappolato come il povero Annarumma e di farne la stessa fine, oppure –ove si fosse difeso- di trovarsi processato da criminale come Placanica.

In questi termini, nessun appartenente alle Forze dell’Ordine fu più in grado di operare a difesa, prima ancora che della propria incolumità ( il che è un diritto naturale, preesistente ad ogni codificazione scritta che lo legittimi formalmente), di quella dell’intera  collettività.

In tempi più recenti,  un agente di polizia che il 10 giugno 2018 aveva sparato con l’arma di ordinanza per salvare un collega accoltellato da un giovane ecuadoriano, lo uccise, si ritrovò incriminato per eccesso colposo di legittima difesa!

Qualcuno avrebbe dovuto spiegare ai comuni cittadini – ed a maggior ragione  ai tutori dell’Ordine- a fronte della percezione di una sorta di inesorabili  “automatismi”nelle incriminazioni a titolo di “eccesso colposo”, in che cosa consistesse la “fisiologia “della legittima difesa.

Procedendo per questa strada, si è progressivamente consolidato un sostanziale depotenziamento delle Forze di Polizia, che non sono state formalmente disarmate, ma che di fatto non possono difendere la collettività senza rischiare  un’ incriminazione.

A questa situazione di paralizzante operatività di coloro che sono chiamati a difenderci, si aggiunga l’ulteriore venir meno del’effetto crimino – deterrente del sistema penale : ciò che serve- lo insegnava il Beccaria – non sono nuove e più aspre sanzioni, bensì pene certe nel momento applicativo, senza sconti, amnistie, indulti, offerte premiali ed altro, che vanificano l’effetto dissuasivo delle pene medesime, dato non dalla loro gravità in astratto, ma dalla loro inesorabilità nel momento applicativo.

La ragione fondante di un’organizzazione istituzionale, è data prioritariamente dal fatto che coloro che ne fanno parte- come già inizialmente accennato- hanno rinunziato alla singola autotutela dei propri diritti fondamentali (come quello alla vita, alla pace, alla proprietà, alla libertà), per realizzarne una più efficace associandosi stabilmente in una solida e durevole struttura organizzativa, di cui lo Stato moderno rappresenta la forma più evoluta. Detto Stato trae pertanto la sua ragion d’essere ed il limite invalicabile al suo agire, nella protezione dei diritti ricordati, che sono ad esso preesistenti e dei quali è chiamato a garantire il godimento tramite le Forze Armate e di Polizia, per la difesa – rispettivamente- da aggressioni esterne ed interne.

Nel caso che l’invocata tutela venga meno, o non risulti più adeguata per un oggettivo indebolimento delle Forze dell’Ordine, due sono le strade giuridicamente percorribili: ridare a dette Forze i poteri operativi originari, senza dover esse incorrere automaticamente in incriminazioni penali per “eccesso di ….”; oppure- e questa sembra la via scelta con la recentissima riforma del Codice penale- rafforzare l’ autotutela del singolo cittadino, sempre più frequentemente esposto a varie forme di criminalità, baldanzosa e fidente nella sostanziale impunità, fino ad esigere “risarcimenti del danno”da parte delle vittime che hanno avuto l’ardire di resistere ad un tentativo di furto o di rapina.

Questo è il quadro di riferimento nel quale va contestualizzata l’attuale riforma della legislazione sulla legittima difesa, che per sommi capi andiamo a riassumere.

La legittima difesa in genere- va ribadito-  non è una tutela creata dal Legislatore, bensì un atto “ricognitivo”di un diritto naturale preesistente alla nascita di società organizzate(villaggio, Comune, Stato) sin dai tempi antichi: quello alla vita, innanzi tutto, ed a seguire- con criteri di proporzionalità- alla tutela dei propri beni. Diritto naturale che è presente anche negli animali a livello di “istinto”, allorché vengano aggrediti.

In estrema sintesi esemplificativa: se una donna di notte in una strada isolata viene minacciata da un malvivente, può difendersi senza dover essere chiamata a rispondere su di una proporzionalità reattiva o meno, che soltanto a mente lucida è dato valutare.

In ultimo, dato che in tempi recenti si è assistito al paradosso di vittime che hanno dovuto risarcire il delinquente o i suoi parenti sotto il profilo civilistico, provvidamente il Legislatore ha sancito nel novellato testo dell’art.2044 c. civ. che “Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.”

Norma questa utile ad omnem dubium tollendum,ma che forse non era indispensabile, dal momento in cui non può configurarsi un danno da un’azione definita “lecita” in sede penale. L ’accertamento della legittima difesa, anche meramente putativa, va compiuto attraverso una ricostruzione dell’atteggiamento dell’aggredito nel concreto. Esso va effettuato -per poter ammettere la scriminante in discorso- con una valutazione ex ante circa le circostanze in cui la vittima si è trovata a dover reagire nella’immediato, e non ex post in base a degli schemi precostituiti circa la proporzionalità e la necessità difensiva, decontestualizzati dalla realtà dell’evento.

Nel promulgare la legge in parola lo scorso 26 aprile, il presidente Mattarella ha non casualmente voluto sottolineare che “la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia.”

La novità  – ha proseguito-  è data dal rilievo decisivo assunto dallo allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, oggettivamente determinato dalla situazione in cui si è venuto a manifestare. Un’anomalia  testuale rilevata dal Presidente è che mentre nella legittima difesa “domiciliare”, le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.

La pregnante puntualizzazione del Presidente della Repubblica nel ribadire il ruolo fondamentale delle Forze dell’Ordine per tutelare l’incolumità e la sicurezza della collettività, appare vieppiù illuminante per ricordare le condizioni dell’ideale patto sociale che lega i cittadini con lo Stato, essendo i primi tenuti a pagare le tasse, ed il secondo a garantirne con le Forze Armate la difesa da aggressioni esterne, e con quelle di polizia nelle sue varie articolazioni (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), a salvaguardarne l’incolumità personale e patrimoniale da aggressioni criminali .

Il ridare fiducia e poteri alle Forze dell’Ordine sarà giovevole per la civiltà della Nazione tutta, nella consapevolezza che non può esservi durevole libertà lasciando impunito il crimine e – peggio ancora- criminalizzando coloro che rischiano la vita senza aspettarsi nemmeno un “grazie”. Ma neppure di finire sotto processo.

Solo allora sarà possibile una riflessione non emergenziale sulla perdurante necessità o meno che sia il singolo cittadino a doversi difendere senza per questo essere perseguito; oppure che vengano pienamente restituiti ai Tutori dell’Ordine quei poteri preventivi, dissuasivi e repressivi della criminalità, senza i quali poteri la stessa parola di “Tutori dell’Ordine” rischierebbe di apparire un guscio vuoto.

di Tito Lucrezio RIZZO

                                                                                    

[1] Cfr. M. C. Piegatolo, “Commento all’Apologia,”in htp//lgxsever.uniba.it/lei/personali//pieg/platone/apocomm.htmatolo

[2] Per una ricostruzione critica del pensiero platonico sul rapporto tra etica, politica e diritto, cfr .E  Lamanna,Storia della filosofia, I,Le Monnier, Firenze, 1961, p.183 segg.

[3] Cfr. L.  Aru  “Difesa legittima nel diritto romano”, in Novissimo Digesto, Utet, V, Torino, 1957,p.619

[4] Cfr. A. Pertile, Storia del diritto italiano, vol. V, anastatica a cura di A. Forni ed., Bologna, 1966, p.110

[5] Cfr. A. Pertile, op. cit., p.113

[6] Cfr. G. Cassandro, Lezioni di diritto comune, ESI, Napoli, 1971, p.136

[7] Cfr. J. A. Maravall,”I pensatori del secolo d’oro”, in  Storia delle idee politiche, III, Utet, 1987,pp.667-672;A. Perez Goyena,”Francisco Suarez”, in www.enciclopediacattolica.com/f/franciscosuarez.htm

[8] Cfr. A Perez Goyena, “Francisco Suarez”, in www,enciclopedia catolica.com/f/franciscosuarez.htm

[9] Cfr. P.Zanotto,”Liberalismo e tradizione cattolica. Osservazioni critiche su Juan de Mariana”, in www.units.it/etica/2003-2/zanotto.htm

[10] Tra gli innumerevoli studi sul giusnaturalismo, si segnala quello di S. Cotta, ”Il pensiero politico dal Razionalismo all’Illuminismo”, in Nuove questioni di storia moderna, II, Marzorati, Milano, 1972

[11] Sul pensiero del Grozio cfr G. Del Vecchio, Lezioni di filosofia del diritto, Giuffrè, Milano,1963, p.56 segg. ; nonché – dello stesso autore,  A. Grozio e la fondazione del diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 1963

[12] Cfr. J. Locke,Due trattati sul governo, UTET, Torino, 1960, p.40 segg.

[13] Cfr. E. Cassirer,”Il problema di G .G. Rousseau”, www.lastoria.org./cassirer

[14] Cfr. C. Beccaria, Opere scelte, a cura di P. Calamandrei, Le Monnier, Firenze, 1950, pp. 286-291

[15] Cfr. T .Madia, Storia dell’eloquenza, Dall’Oglio ed., Milano, 1959, 806-7

[16] Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio”

[17] G. Neppi Modona, “Legittima difesa, decide solo il giudice”, ne Il Dubbio, 14.06.2019

[18] Cfr. F. Fornaro, Giuseppe Saragat, cit., p. 108

Pubblicato da:

Tito Lucrezio Rizzo

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