La nuova disciplina per il recupero delle spese di giustizia nei confronti dell’Agente della Riscossione

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Merita attenzione una recente innovazione legislativa introdotta dall’art 5 octies DL n 146/2021 convertito nella legge n° 215/2021 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»

Eccone il testo:

Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione

  1. L’agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati  con  la pronuncia di condanna,  nonché  di  ogni  accessorio di legge, esclusivamente mediante l’accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente  struttura  territoriale  dell’agente  della  riscossione, indicata  nel  relativo  sito  internet  istituzionale,  a  mezzo  di raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  di  posta  elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all’atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del  titolo  esecutivo  e  alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette  somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In realtà si tratta della positivizzazione di una prassi già diffusa, tuttavia c’è di nuovo quanto sancito dal secondo capoverso del comma I, ovvero l’impossibilità di procedere in via esecutiva se non passando per la formalizzazione di una richiesta secondo quanto previsto nel primo capoverso del medesimo comma I.

Peraltro fino ad oggi l’AdE-R ha anche messo a disposizione uno schema di richiesta ove indicare gli elementi necessari all’accredito.

Si tratta di un intervento che appare in linea con la tendenza dell’ordinamento a disincentivare se non a impedire pagamenti non tracciabili.

È altresì chiaro anche l’intento di non aggravare, con l’esecuzione, le spese a carico dell’agente.

Certo non è del tutto chiaro il perché dell’urgenza della misura, considerato che si riferisce ad un ambito tutto sommato ristretto e neppure perché limitarla, se ritenuta necessaria, solo all’AdE-R e non già anche all’AdE.

L’innovazione potrebbe avere senz’altro dei risvolti positivi, qualora contribuisse a celerizzare i pagamenti, considerata l’importanza che questi avvengano con rapidità.

In caso contrario la norma espanderebbe ulteriormente i tempi per monetizzare le condanne atteso che l’AdE-R beneficerebbe sia del termine di cui alla norma sopra citata sia degli ulteriori 120 gg previsti dall’articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. Si pone un ultimo quesito: la norma di cui all’art. 5 octies sopra citato si applica anche alle società private di riscossione di cui talvolta si servono i Comuni? Anche se per la verità questa sembrerebbe una disciplina di favore per gli enti pubblici, e senz’altro lo è, propenderemmo per una risposta affermativa.Ciò sia per l’uso di una locuzione abbastanza generica qual è “agente della riscossione” sia perché il più delle volte il legislatore allorché ha inteso fare un riferimento specifico all’AdE-R l’ha qualificata espressamente come tale. Ci sarà giurisprudenza…

Pubblicato da:

Giampaolo Carnevale

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