NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Tempo di lettura stimato: 22 minuti

NUOVE Disposizioni in materia di giustizia tributaria introdotte dalla legge di bilancio 2025

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”

N.B. Le modifiche sono segnalate in corsivo.

 

PREMESSA

Il presente lavoro ha come obiettivo l’analisi delle principali novità introdotte in materia di giustizia tributaria dal Disegno di legge di bilancio 2025, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. 2112-bis-A) ed approvato dalla Camera dei Deputati venerdì 20 dicembre 2024.

Si attende l’approvazione definitiva del Senato.

In particolare, si analizzano i commi da 139 a 146 del suddetto Disegno di legge, che modificano ed introducono nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria.

Ciò premesso, si procede con la disamina delle principali novità,

 

Nel 2025 concorso di n. 176 posti di magistrato tributario (con i 30 idonei)

139. In relazione al concorso per 146 posti di magistrato tributario bandito con decreto del Direttore generale della giustizia tributaria del 30 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 46 del 7 giugno 2024, nel rispetto delle facoltà assunzionali relative ai magistrati tributari autorizzate per l’anno 2026 dall’articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il Ministro dell’economia e delle finanze può chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

 Commento

La suddetta disposizione autorizza, in primo luogo, il Ministero dell’economia e delle finanze a chiedere al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate per l’anno 2026, ulteriori posti per i concorrenti risultati idonei a seguito del concorso per l’assunzione di 146 magistrati tributari bandito nel 2024.

In sostanza, il primo concorso di magistrato tributario del 2025 è di 176 posti (compresi i 30 idonei).

La preselezione è fissata il 14 febbraio 2025 e la banca dati sarà pubblicata il 10 gennaio 2025 (G.U. n. 95 del 29/11/2024).

La giustizia tributaria professionale è ormai una realtà ed i prossimi concorsi per magistrato tributario ne sono la migliore conferma, come ultimamente deciso dalla Corte Costituzionale con l’importante sentenza n. 204 del 17 dicembre 2024 (QUINTA MAGISTRATURA TRIBUTARIA), che ha stabilito i seguenti principi:

“La modifica della disciplina della giustizia tributaria realizzata con la legge n. 130 del 2022 – che si colloca nell’ambito degli interventi previsti nel PNRR per superare le criticità del “sistema Paese” – vuole rappresentare una risposta organica e di sistema per risolvere molte delle problematicità insite nel precedente assetto ordinamentale.

Intervenendo su taluni aspetti cruciali e delicati della giustizia e del processo tributari, la novella normativa ha avvicinato molto la giurisdizione tributaria a quella ordinaria.

Si tratta di una riforma che, a completamento di un percorso di 160 anni, ha contribuito in modo decisivo a realizzare nel nostro ordinamento una giurisdizione (che si affianca a quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare), composta, a regime, da magistrati tributari: a) professionali a tempo pieno; b) selezionati con pubblico concorso; c) specializzati nella materia tributaria.”.

 

Ulteriori concorsi di magistrato tributario nel 2026 e 2029

 140. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1:

1) al comma 10, secondo periodo, le parole: « nell’anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell’anno 2026, 204 unità; nell’anno 2029, 204 unità », sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2026, le 78 unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 272 unità; nell’anno 2029, 204 unità»

2) al comma 10-bis:

2.1) al primo periodo, le parole: « per l’anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l’anno 2026»;

2.2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nell’ambito delle facoltà assunzionali relative ai magistrati tributari per l’anno 2026 previste dal comma 10 e in deroga agli articoli 4 e seguenti del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un ulteriore concorso con le specifiche modalità definite dal presente comma nonché dai commi 10-ter e 10-quater. »;

2.3) al quarto periodo, dopo le parole: «diritto commerciale» sono aggiunte le seguenti: «; si applicano le disposizioni dell’articolo 7, commi primo e secondo, del regolamento di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860»;

 

Testo modificato della Legge 31 agosto 2022 n. 130

“Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”

Articolo 1

Disposizioni in materia di giustizia tributaria

  1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere 100 unità di magistrati tributari per l’anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo. Il Ministero dell’economia e delle finanze è altresì autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le seguenti ulteriori unità di magistrati tributari: nell’anno 2026, le 78 unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 272 unità; nell’anno 2029, 204 unità.

 

10-bis. Nell’ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari previste dal comma 10, per l’anno 2026, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, aumentate delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, con le specifiche modalità di seguito definite. Nell’ambito delle facoltà assunzionali relative ai magistrati tributari per l’anno 2026 previste dal comma 10 e in deroga agli articoli 4 e seguenti del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un ulteriore concorso con le specifiche modalità definite dal presente comma nonché dai commi 10-ter e 10-quater.

Alla procedura concorsuale di cui al presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma 3. La procedura concorsuale di cui al presente comma è articolata in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova preselettiva, che può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, è realizzata con l’ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale; si applicano le disposizioni dell’articolo 7, commi primo e secondo, del regolamento di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. La valutazione della prova preselettiva è effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. Il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

  1. a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
  2. b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
  3. c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
  4. d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80 per cento, in base all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Commento

In particolare la lett. a) n. 1, intervenendo sull’articolo 1 della legge n. 130, posticipa al 2026 le facoltà assunzionali di 350 unità di magistrati tributari, precedentemente autorizzate nel 2024 per 146 unità e 204 unità già autorizzate per il 2026.

Viene quindi rimodulato il piano di assunzioni dei magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria previsto dall’articolo 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, da avviare a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche indette dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Il nuovo piano stabilisce una ulteriore e diversa programmazione delle immissioni in servizio e delle relative tempistiche.

In particolare:

  • nel 2026 saranno immessi in servizio, oltre ai 78 magistrati non assunti, 272 magistrati;
  • nel 2029 saranno immessi in servizio 204 magistrati.

Il piano di assunzioni previste dalla originaria legge n. 130 contemplava l’immissione in servizio di 100 unità nell’anno 2023 e di 68 unità negli anni successivi, dal 2024 al 2030.

Il piano è stato successivamente modificato dall’art. 18 del decreto-legge n. 75 del 2023, attraverso la previsione di una ulteriore programmazione delle immissioni in servizio. In particolare:

  • nel 2024 dovevano essere immessi in servizio, oltre ai 68 magistrati già previsti, anche le restanti unità non assunte nel 2023 (66 unità);
  • nel 2026 dovevano essere in servizio 204 magistrati;
  • nel 2029 dovevano essere in servizio 204 magistrati.

La lett. a) n. 2) interviene sulla disciplina della procedura concorsuale, derogatoria rispetto a quella ordinaria, dettata dal comma 10-bis dell’articolo 1 della legge n. 130.

Il comma 10-bis prevede una procedura concorsuale semplificata per l’anno 2024, finalizzata all’assunzione di 68 magistrati tributari oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge 130 del 2022. Tale procedura, per la quale non si applica la riserva di posti di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 130 del 2022, è articolata in una prova preselettiva, due prove scritte ed una prova orale.

Per quanto riguarda la prova preselettiva, la norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze possa avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane.

Si prevede che tale prova possa avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, sia realizzata con l’ausilio di strumenti informatizzati, e consista nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 60 minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale.

Si prevede, altresì, che la valutazione della prova preselettiva sia effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso.

La disposizione prescrive che la commissione esaminatrice provveda alla validazione dei quesiti, i quali saranno pubblicati sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva, fissate entrambi nel bando di concorso.

È, altresì, previsto che il punteggio della prova preselettiva non concorra alla determinazione del punteggio complessivo e che alla prova scritta sia ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, compresi coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato che risulta ammesso.

La norma in commento individua alcune categorie di esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

  1. i giudici tributari presenti nel ruolo unico, di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011;
  2. i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
  3. i procuratori e gli avvocati dello Stato;
  4. i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento, in base all’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104 del 1992.

Il comma 10-ter stabilisce che le prove scritte consistano nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 545 del 1992, individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell’imminenza della prova, e che alla prova orale siano ammessi i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta.

È, altresì, previsto che non si proceda alla correzione del secondo elaborato se la valutazione dell’elaborato della prima prova scritta svolta non superi i diciotto trentesimi.

Per la prova orale, si rinvia alla disciplina di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Si prescrive, inoltre, che il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini del computo della dichiarazione di non idoneità al concorso, per gli effetti dell’articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Si ricorda che il computo massimo di dichiarazione di non idoneità al concorso per magistrati tributi è tre.

La disposizione prevede che la commissione di concorso, di cui all’articolo 4- quater del decreto legislativo n. 545 del 1992, debba essere nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Ai sensi del comma 10-quater i magistrati tributari nominati vincitori all’esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011, e i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio, non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all’articolo 4-quinquies del decreto legislativo n. 545 del 1992.

La disposizione in commento modificando il comma 10-bis dell’articolo 1 della legge n. 130, prevede, da un lato, che tale procedura semplificata trovi applicazione anche l’anno 2026 e, dall’altro, che il MEF, nell’ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari per l’anno 2026 previste e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, possa bandire, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, un ulteriore concorso con le specifiche modalità definite nel presente comma, nei commi 10-ter e 10-quater.

 

Uffici centrali e territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria

140. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all’articolo 4, comma 3, lettera d), le parole: «le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado» sono sostituite con le seguenti: «gli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria»;

 

Testo modificato della Legge 31 agosto 2022 n. 130

“Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”

Articolo 4

Disposizioni in materia di processo tributario

A decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) il comma 3-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44, è abrogato;

b) all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 13, il primo periodo è soppresso;

c) gli importi dei compensi fissi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2019 sono aumentati del 130 per cento;

d) per l’incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso gli uffici centrali e territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria, è autorizzata la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.

 

Commento

È introdotta una norma di coordinamento, conseguente l’istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria, estendendo l’ambito soggettivo dei beneficiari del fondo risorse decentrate del personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione del risultato dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nuovi termini di cessazione dall’incarico

 140. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all’articolo 8, il comma 1 è sostituito con il seguente: «1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2026;

b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2027;

c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028».

 

Testo modificato della Legge 31 agosto 2022 n. 130

“Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

  1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso:
  2. a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2026;
  3. b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2027;
  4. c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028».

Commento

La lett. c) del comma 140, modificando la disciplina prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 130/2022, prevede il differimento al 1° gennaio 2029 del regime ordinario relativo alla cessazione dell’incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni.

Conseguentemente, è modificato il regime transitorio per le annualità fino al 2029 per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Si prevede, in particolare, che i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico in ogni caso:

  • il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2026; 
  • il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2027; 
  • il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028.;

E’ stata abrogata (art. 15 c.c) la previgente disciplina mille proroghe prevista dalle seguenti disposizioni (c.d. decalage):

  • 8, comma 1, della Legge n. 130/2022;
  • 3, comma 6, del Decreto Legge n. 198/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 14/2023;
  • 3, comma 4, del Decreto Legge n. 215/2023, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 18/2024, con decorrenza dal 29/02/2024 al 31/12/2024.

Quanto sopra viene precisato dal successivo comma 141.

In sostanza, nel 2025 ci sarà un maxi esodo di tutti i giudici tributari nati nel 1950, 1951 e 1952.

Anche se la Legge finanziaria entra il vigore il 01 gennaio 2025, ai fini della cessazione dall’incarico, bisogna tenere conto della data dell’01 gennaio 2026 per stabilire cosa accadrà il prossimo anno 2025.

Pertanto, alla luce delle suddette novità, nel 2025 cesseranno dall’incarico i giudici tributari:

  • nati nel 1950, perché nel 2025 compiranno 75 anni;
  • nati nel 1951, perché sempre nel 2025 hanno già compiuto 73 anni;
  • nati nel 1952, perché compiranno 73 anni entro il 31 dicembre 2025;
  • nati nel 1952, al compimento dei 73 anni nel corso dell’anno 2026.

In definitiva, nel 2025 assisteremo al maxi esodo dei giudici tributari nati nel 1950, 1951 e 1952, con la speranza che ciò non comprometta il regolare funzionamento delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, anche se entro il 25 agosto 2025 dovrà essere riscritta l’intera geografia giudiziaria della Quinta Magistratura Tributaria.

 

Abrogato il c.d. decalage (art. 3, co. 6, D.L. n. 198/2022)

 141. Il comma 6 dell’articolo 3 del decreto- legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.

 

Testo modificato del Decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198

“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”

Articolo 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

  1. I termini indicati nell’articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di due anni.

 

Commento

Il comma 141 abroga – conseguentemente alle modifiche previste dalla lett. c) del comma 140- il comma 6 dell’art. 3 del decreto legge 29 dicembre n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, inerente alla previgente disciplina di proroga del regime transitorio per le annualità fino al 2029, relativo alla cessazione dell’incarico dei giudici tributari al compimento dei 70 anni.

Infatti, l’art. 3, comma 6, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2023 aveva prorogato di due anni i precedente termine di un anno previsto dall’art. 3 del D.L. n. 198/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 14/2023.

Ora, tutte le suddette proroghe sono state abrogate.

E’ stata abrogata (art. 15 c.c) la previgente disciplina mille proroghe prevista dalle seguenti disposizioni:

  • 8, comma 1, della Legge n. 130/2022;
  • 3, comma 6, del Decreto Legge n. 198/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 14/2023;
  • 3, comma 4, del Decreto Legge n. 215/2023, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 18/2024, con decorrenza dal 29/02/2024 al 31/12/2024.

 

Modifica legislativa per il concorso di magistrato tributario

 142. All’articolo 4-quater, comma 8, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo le parole: «degli articoli» è inserita la seguente: «7,».

 

Testo modificato del Decreto legislativo|31 dicembre 1992| n. 545

“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”

Articolo 4 quater

Commissione di concorso

  1. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni, se istituite, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

 

Commento

Il comma 142 modifica l’articolo 4-quater, comma 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992, aggiungendo – oltre ai richiami già presenti agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 – anche quello all’articolo 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

In particolare, tale introduzione estende alle procedure concorsuali dei magistrati tributari le modalità di svolgimento della prova di cui all’articolo 7 del decreto regio citato che consiste nell’obbligo di disporre i concorrenti ciascuno ad un tavolo separato, vietando loro, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l’esame, sia di conferire verbalmente coi  compagni o con estranei, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, sia di portare con sé appunti, libri od opuscoli di qualsiasi specie, fatte salve diverse indicazioni previamente contenute nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte. Inoltre, prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami, i concorrenti possono essere sottoposti a perquisizione personale.

 

Modifiche al testo unico della giustizia tributaria dall’01/01/2026

 143. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 8, dopo le parole: « degli articoli » è inserita la seguente: « 7, »;

b) all’articolo 17, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso:

       a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2026;

      b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2027;

      c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028.».

 

Testo modificato del Decreto legislativo 14 novembre 2024 n. 175

“Testo unico della giustizia tributaria”

Articolo 8

Commissione di concorso

  1. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico, le disposizioni degli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

 

Testo modificato del Decreto legislativo 14 novembre 2024 n. 175

“Testo unico della giustizia tributaria”

Articolo 17

Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento

  1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 2, comma 2, a una delle funzioni dei componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
  2. I magistrati tributari di cui all’articolo 2, comma 3, e i giudici tributari del ruolo unico di cui all’articolo 2, comma 2, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.
  3. I presidenti di sezione, i vicepresidenti e i componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima corte per più di cinque anni consecutivi.
  4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.
  5. Ferme restando le modalità indicate nel comma 6, l’assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella C allegata al presente testo unico. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all’articolo 5 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.
  6. L’assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità:    a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all’incarico deve presentare domanda;     b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all’incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all’incarico deve essere allegata la documentazione circa l’appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 4, 5 e 10 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all’articolo 14. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all’incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;    c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella C e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica.
  7. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:    a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l’incarico per il quale concorre;    b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato.
  8. Nei casi di necessità di servizio, il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l’anticipazione nell’assunzione delle funzioni.
  9. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso:     a) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2026;     b) il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2027;     c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028.

Commento

Il comma 143 apporta modifiche al Testo Unico di giustizia tributaria (d.lgs. n. 175 del 2024), introducendo al suo interno norme di coordinamento in materia di cessazione dell’incarico dei giudici tributari.

In particolare, ai sensi della lett. a) è inserito nell’articolo 8, comma 8 del decreto citato il richiamo all’art. 7 del regio decreto n. 1860 del 1925.

La disposizione di cui alla lett. b) modifica il comma 9 dell’articolo 17, in materia di durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento, eliminando il riferimento alla lett. a) del suddetto comma che disponeva la cessazione dall’incarico dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendente dalle funzioni svolte, il 1° gennaio 2025 qualora avessero compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2025. In particolare la disposizione, come sostituita dal comma 143, prevede che fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado cessano dall’incarico, in ogni caso:

a) il 1 ° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2026;

 b) il 1 ° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2027;

 c) il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2028.

 

Trattamento economico dei componenti del

Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (C.P.G.T.)

 144. Nell’anno 2025, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, se non collocati in quiescenza, è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all’importo previsto all’articolo 13, comma 3-ter, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all’importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina individuato nella tabella F-bis allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, aumentato del 50 per cento per il presidente.

 

Decreto legislativo31 dicembre 1992 n. 545

“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria”

Articolo 27

Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza

  1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell’ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
  2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato, livello C.

 

Decreto legislativo31 dicembre 1992 n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria

Articolo 13

Trattamento economico dei giudici tributari

 

3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui.

Tabella F-bis allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina 81.416,65
Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina 69.466,05
Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina 61.880,87
Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina 54.295,69
Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina 39.122,06

 

Commento

La norma in commento determina, ai sensi del comma 144, il compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l’anno 2025, non collocati in quiescenza. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 100.913 per l’anno 2025 (comma 145).

I componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono eletti nelle forme e con le modalità descritte ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992. In particolare, il comma 1 prevede che le elezioni devono aver luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio e che ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari (comma 3), purché nei suoi confronti non sussistano cause di ineleggibilità di cui all’articolo 26 del medesimo decreto – loro eventuale sottoposizione, a seguito di procedimento disciplinare, ad una sanzione più grave dell’ammonimento o alla sanzione della censura (in tal caso, il componente torna eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, qualora non gli sia stata applicata altra sanzione disciplinare).

Sono proclamati eletti coloro che, nell’ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti (articolo 28, co.1). A parità di voti, è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze. Il nuovo Consiglio di presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio (ultimo comma, articolo 28).

Il trattamento economico menzionato è corrisposto:

a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all’importo previsto all’articolo 13, comma 3-ter, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, secondo cui i compensi previsti non possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui. Nello specifico, l’articolo 13, comma 3-ter del d.lgs. n. 545 del 1992, richiama i commi 1, 2 e 3 della medesima norma i quali prevedono, rispettivamente:

  • il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico nazionale di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (comma 1);
  • compenso aggiuntivo per ogni ricorso liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso e definito secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell’apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia (comma 2);
  • liquidazione dei compensi disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza ed i pagamenti relativi che sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione (comma 3).

b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari a euro annui lordi 81.416,65 (aumentato del cinquanta per cento per il Presidente), corrispondente all’importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina.

Su espressa previsione del comma 144 in esame, tale importo è equivalente a quello individuato nella tabella F-bis allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che elenca gli importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021.

 

Spesa del trattamento economico

 145. Per le finalità di cui al comma 144 è autorizzata la spesa di 100.913 euro per l’anno 2025.

 

Somme destinate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (C.P.G.T.)

146. Per le finalità previste dall’articolo 51, comma 2-quinquies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le somme destinate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze sono incrementate dell’importo di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

 

Decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124

“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”

Articolo 51

Attività informatiche in favore di organismi pubblici

2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Commento

Infine, la disposizione in esame assegna al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ulteriori risorse, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per lo sviluppo del sistema informatico (comma 146).

Tale norma è inserita per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 51, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019: assicurare la sicurezza, la continuità e o sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria.

Tali finalità sono previste in coerenza con quanto disposto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, che si pone l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, incoraggiando la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati.

 

Art. 21.

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Pubblicato da:

Maurizio Villani

Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su twitter
condivisi su linkedin
Condividi su pinterest
condividi per email
Commenti
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Advertising