Responsabilità della Banca per manipolazione del tasso di interesse Euribor. Nullità degli interessi sul contratto di mutuo/finanziamento?
Tema di stringente attualità è l’eventuale nullità del contratto di finanziamento / mutuo per la manipolazione del tasso di interesse riferito all’indice Euribor.
Allo scopo di fare chiarezza su questo argomento è bene procedere per gradi.
Anzitutto siffatta nullità del contratto riguarderebbe tutti quei mutui e tutti quei finanziamenti nei quali ci sia un tasso di interesse variabile o una parte dello stesso sia variabile il cui valore percentuale si riferisca all’indice Euribor negli anni 2005 – 2008.
Quindi sono interessati tutti quei contratti di finanziamento o mutuo che sono stati stipulati nel triennio in questione e che nel periodo di riferimento fossero stati oggetto di una maturazione di una quota interessi nel pagamento della rata “agganciata” in tutto o in parte all’indice Euribor.
Il motivo di siffatta nullità discenderebbe dal fatto che in quel periodo l’indice in questione fu oggetto di una manipolazione del mercato. Quindi, in buona sostanza il tasso percentuale non è stato affidabile, bensì alterato.
Che cos’è l’indice Euribor?
Si tratta di un tasso di riferimento, calcolato quotidianamente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le maggiori banche europee. Viene fissato dalla European Banking Federation, come media tra i tassi di deposito interbancario tenuto conto di un insieme di oltre 50 banche. Si noti che il meccanismo fu pensato in modo da evitare l’influsso delle anomalie sulla rivelazione e pertanto sono escluse dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi. Si tratta quindi di una rilevazione che avviene su base oggettiva e il meccanismo fu concepito perchè non potesse essere definito come anticoncorrenziale.
Conseguentemente è corretto sostenere che si tratta (o perlomeno così avrebbe dovuto essere) di un elemento di certezza assoluta nei contratti di prestito e di mutuo dove non a caso usualmente il risparmiatore, cliente e consumatore troverà alla voce tasso di interesse bancario: il tasso Euribor (accompagnato da un’ulteriore percentuale in misura fissa).
Orbene questo indice è definibile anche come un indice interbancario cioè un tasso di interesse determinato da un mercato di prestiti tra le banche quindi è soprattutto un parametro di riferimento. La cui funzione sarebbe stata quella di essere particolarmente affidabile perchè tecnicamente è anche quello che usano gli stessi operatori del mercato del credito/debito, cioè le banche.
Ed ecco spiegato anche, in sintesi, il motivo per cui in tantissimi contratti di mutuo per la determinazione del tasso da applicare era richiamato proprio l’Euribor.
Secondo quanto stabilito dall’Autorità Antitrust europea questo indice è stato oggetto di una manipolazione organizzata a scopo di lucro da alcune delle più importanti banche internazionali. Tutto ciò in base a quanto emerge dalla decisione Antitrust UE C2013-8512/1 (Caso AT399914).
Il periodo interessato va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, durante il quale si è verificato una indebita maggiorazione del tasso Euribor ufficiale.
Se quindi l’Euribor non era affidabile allora il tasso in questione era inesatto e a cascata o a domino lo sono stati anche i tassi debitori Italiani potenzialmente nulli per contrarietà a norme imperative in virtù della realizzata condotta anticoncorrenziale in quanto inevitabilmnente applicati in violazione della L. n. 287/1990.
La questione quindi coinvolge tutti coloro che nel contratto (es. prestito o mutuo) hanno pagato quote di interessi variabili in ragione dell’indice Euribor durante quegli anni. E non paiono essere pochi in considerazione per esempio dei mutui n circolazione a 20 o a 30 anni.
Acclarata tale violazione in ragione dell’istruttoria compiuta dall’autorità antitrust non pochi risparmiatori Italiani hanno sollevato la questione avanti alla loro Banca chiedendo, per effetto del combinato degli articoli 1346 e 1418 c.c. la nullità del tasso di interesse applicato e conseguentemente la sua sostituzione con quello legale (usualmente molto più basso). A fronte di ciò anche la restituzione delle somme in eccesso pagate.
La giurisprudenza che si è creata sul punto in diritto sembra divisa.
Un primo quesito che ci si è posti è se a dover pagare siano solo le banche coinvolte nella manipolazione oppure anche quelle che con essa non hanno manualmente avuto nulla a che spartire essendo in pratica incolpevoli.
Dopodichè ci si è posti la domanda sul come tale censura potrebbe entrare nei procedimenti civili trattandosi di una prova documentale che viene offerta dall’attore / ricorrente sulla base di un documento ufficiale e pubblico di un autorità, quale è l’Antitrust europeo.
Venendo in considerazione il primo quesito e cioè se il fatto di per sè del richiamo all’Euribor manipolato nel periodo in questione sia causa di nullità per qualunque Intermediario o Banca, l’orientamento più favorevole ai risparmiatori ha precisato che: “tale nullità discende anche della indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto della clausola relativa al tasso Euribor nel periodo di intervenuta alterazione dei criteri di calcolo del medesimo ex. Artt. 1346 e 1418 comma 2° c.c. sicchè l’utente può agire per la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale e per la ripetizione delle somme e può farlo anche laddove la controparte contrattuale non abbia preso parte alla manipolazione dell’Euribor” (Sentenza 216/2020 Trib di Chieti). E anche il Tribunale di Ancona ha deciso in questo senso nella recente sentenza 1056/2020 avendo cura di precisare coma la fattispecie “spiega una rilevante anomalia bancaria in manifesta violazione con la trasparenza, confermando la nullità dei mutui a tasso euribor in contrato con la normativa antitrust anche se nello specifico la banca controparte non ha partecipato all’accordo distorsivo che ha visto la manipolazione del tasso Euribor.” Conformi altresì le decisioni del Trib di Padova del 6 giugno 2017, di Nocera Inferiore del 28 luglio 2017, quello di Roma del 29 settembre 2017 e Pescara sent. 557/19.
Tale orientamento sembra essere condivisibile.
Prima di tutto perchè da molto tempo e con numerosissime sentenze e ordinanze la giurisprudenza Italiana si è orientata ad attribuire all’Euribor un carattere tipicamente oggettivo e ancora oggi di frequente leggiamo: “La determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem purchè il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (quale l’Euribor)” (Trib. di Roma 12265/2020).
Il rinvio oggettivo all’Euribor, ben radicatosi nella prassi bancaria e nella consuetudine dei contratti rende implicita l’alterazione finale di cui il risparmiatore è stato vittima e come tale si tratta di un vizio insanabile.
Del resto l’Euribor proprio in quanto accordo tra imprese bancarie con lo scopo di fissare direttamente o indirettamente il prezzo del proprio servizio è la principale condizione contrattuale dei mutui a tasso variabile, ne consegue la nullità di un tale patto ad ogni effetto in virtù, come visto, dell’applicazione della Legge italiana sull’Antitrust. Il collegamento infatti al prodotto offerto dall’intermediario o dalla Banca è inscindibile ed è questa una posizione che si armonizza con quella della Cassazione, laddove ormai è principio ben consolidato che: “i tassi di riferimento sono una componente importante del prezzo degli strumenti finanziari derivati dal tasso di interesse tale per cui un prodotto a cui è collegato non potrebbe produrre un effetto tutelato dalla legge se fosse indebitamente alterato. E’ una condotta questa ed una scelta determinata dall’esigenza del più alto interesse di stabilità ed efficienza dei mercati volto a ridurre anticipatamente alcuni fattori di incertezza”. Vedasi sul punto il principio estrapolabile dalle Cassazioni: 15902/2014, 17798/2011, 3525/2009, 2301/2004.
Non convince invece la posizione che vorrebbe far salve le banche o gli intermediari che non avrebbero preso parte al patto luciferino così come illustrato dalla Commissione Antitrust Europea.
In quest’ottica sarebbero nulli solo i contratti di prestito o mutuo di quelle banche che facevano parte dell’accordo distorsivo e manipolativo. Siffatta posizione oltre a confliggere palesemente con quanto sopra già illustrato è ben poco aderente al dettato costituzionale che come noto ha inserito il risparmio nella più alta tutela prestata dal nostro orientamento. Un simile discrimen suona ben più come una posizione favorevole alle banche ma decisamente penalizzante per i risparmiatori. La cui inconsapevolezza quando si fa riferimento a un mercato organizzato e professionale quale è quello del prestito bancario merita di essere tutelata civilisticamente con la mera dimostrazione del danno subito che annida nella indebita maggiorazione di cui il Cliente è rimasto suo malgrado vittima. Posto inoltre che la negoziazione dei contratti di mutuo o prestito (ammesso che ci sia stata) non veniva estesa al tasso Euribor il quale era comunque incluso.
Sul punto giova richiamare un consolidato principio tale per cui: “in tema di contratto di mutuo affinchè una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c. è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed estrinseci purchè obiettivamente individuati, funzionali alla corretta determinazione del saggio di interesse” (Cass. 24690/2020, 8028/2018, 25205/2014, 12276/10, 2317/07, 17679/09).
Inoltre è altresì opportuno rammentare il contenuto dell’art. 117 del Testo Unico bancario1 a mente del quale una posizione che facesse salve le banche per la manipolazione dell’Euribor finirebbe per confliggere palesemente con l’annosa questione dell’indicazione della voce Tan e Taeg completa delle sue componenti essenziali per addivenire ad una comparazione dei mutui o dei finanziamenti per i consumatori.
Insomma, circoscrivere la responsabilità alle sole banche colpevoli della manipolazione correrebbe il rischio di diventare una coperta troppo corta.
Veniamo ora al secondo quesito. Trattandosi di un documento di un’autorità terza, l’Antitrust europeo, come deve entrare in un procedimento civile italiano?
Sul punto giova rilevare che il contenuto della manipolazione, la sua organizzazione, il modus con cui è stata perpetrata e la condanna dell’accordo manipolativo si rinviene da un documento pubblico, accessibile, che però deve entrare nel procedimento Italiano da parte di chi vuole eccepire la nullità degli interessi pagati nel proprio mutuo o contratto di finanziamento.
Prima di tutto non può essere allegato in lingua originale, è necessaria la traduzione giurata. In secondo luogo occorre assolvere ad un principio di specificazione tale per cui come in altre circostanze riferibili al diritto bancario non è inusuale che sia richiesta una dettagliata coincidenza tra la condotta “prototipo” censurata o il verificarsi del fatto archetipo, con quella effettivamente prodottasi nel caso in concreto.
E’ sconsigliabile limitarsi ad una generica indicazione con rimando all’allegato. Il Giudice deve poter apprezzare passo per passo come effettivamente si sia riprodotto nel piccolo l’evento censurato e sanzionato nel grande.
Quanto alla valenza come prova di una decisione da parte di un’Autorità terza la stessa è già ampiamente conosciuta ed accettata dall’ordinamento Italiano, ed in particolare per quanto riguarda l’antitrust.
Si parla infatti (e addirittura) di “prova privilegiata” per quanto concerne le decisioni dell’Autorità Garante: “la finalizzazione dell’attività di accertamento dei fatti compiuta dall’Autorità Garante integra in piena applicazione delle elaborazioni di teoria generale del processo in punto di rilevanza delle prove cosiddette atipiche o raccolte in processo separato ma anche solo in parte connesso una sorta di stato avanzato o preliminare di quelle devolute istituzionalmente al singolo giudice civile, investito delle ordinarie azioni risarcitorie fondate sui medesimi fatti. Sicchè la prova acquisita in quella sede è in grado di esonerare ove questi se ne voglia avvalere il danneggiato dalla reiterazione degli accertamenti di fatto o della valutazione degli elementi già operata in sede di procedimento amministrativo e di giudizio avverso il provvedimento di accertamento dell’infrazione ed irrogazione della sanzione: ed in tal senso può parlarsi allora di prova privilegiata (se non di vera e propria presunzione iuris tantum o comunque di elementi di prova fondato come accennato, sulla teoria della c.d. prova atipica) benchè non già di prova legale, essendo chiuso il numero dei casi in cui il giudice è vincolato alla valenza probatoria di un particolare elemento”(fra le tante, Cass. 17972/2014).
Non solo, ma nel caso di specie le decisioni dell’Autorità dell’Unione Europea sono dotate di effetto diretto nei confronti dell’Ordinamento nazionale quando accertino un infrazione con anche una presunzione iuris tantum di esistenza del danno cagionato dall’illecito (direttiva 2014/104/UE e D.Lgs 3/2017).
Più controversa appare invece l’ipotesi che tal danno per il risparmiatore sia richiesto di essere quantificato attraverso una CTU. Da un lato è ormai principio consolidato che anche gli atti amministrativi se posseggono requisiti dell’integrazione possono essere acquisiti, laddove si legge ormai spesso per esempio che: “i decreti interministeriali che fissano I tassi soglia d’usura, emanati ai sensi della L. n. 108 del 1996 pur avendo natura di provvedimenti amministrativi possano essere acquisiti d’ufficio dal giudice di merito anche mediante CTU tecnico contabile stante il carattere integrativo della disciplina regolamentare alla normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile”.
Tuttavia demandare la quantificazione al CTU per il ricalcolo degli interessi può essere temerario e meglio sarebbe ricorrere all’allegato tecnico di parte. Inoltre è necessario procedere all’allegazione secondo i criteri già esposti e poichè trattasi di diritto bancario preceduto quindi da una procedura stragiudiziale obbligatoria in essa prima del giudizio dovrà già essere stato opposto e quantificato il petitum con allegazione tecnica che richiami anche la decisione dell’Autorità UE fin dal reclamo. In questo caso la richiesta di CTU non appare utile nella successiva trattazione.
Nell’ipotesi invece che la censura mossa sul tasso di interesse manipolato potrebbe non essere l’unico capitolo richiesto dall’attore nei confronti del convenuto banca, essendo che nella pratica pare che tale richiesta si accompagni anche ad altre, la CTU potrebbe non rivestire il carattere esplorativo atteso il presupposto determinato dalla “prova privilegiata” della decisione Antitrust e come tale sarebbe rimesso alla formulazione del quesito “tenuto conto delle risultanze rinvenibili dalla decisione dell’Autorità” in ciò rivelando il carattere integrativo.
In ogni caso una corretta pianificazione strategica dell’iter per opporre le proprie censure e richieste alla controparte banca è opportuno sia ben organizzata anche sulla base di un’attenta verifica di quelli che potrebbero rivelarsi dei punti deboli nel prosieguo dell’eventuale controversia. Dal un punto di vista metaforico – scacchistico è bene compiere una mossa solo guardando di parecchie in avanti.
Definitivamente quindi pare che ci siano buoni presupposti per eccepire la nullità dei mutui a tasso variabile con interessi legati al tasso Euribor contratti tra il 2005 e il 2008 per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo perchè manipolato ex. ert. 1284 e per contrarietà agli artt. 1418 e 1346 c.c.
Avv. Marco Solferini – www.studiolegalesolferini.com
Note:
- I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
- Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
- Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
- I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
- In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
- a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
- b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
- La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia.