FOTOVOLTAICO – TUTELA PAESAGGISTICA – DINIEGO DELL’AUTORIZZAZIONE – MOTIVAZIONE GENERICA – ILLEGITTIMITA’ – MOTIVAZIONE PUNTUALE E SPECIFICA – NECESSITA’
Con la sentenza 214 del 5/4/2023 il TAR Abruzzo – sezione di L’Aquila – annullava l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Pacentro (AQ) ed il parere vincolante reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di L’Aquila e Teramo nella parte in cui vietava la installazione di pannelli fotovoltaici sulla falda di copertura degli immobili di proprietà dei ricorrenti nell’ambito di un intervento di risanamento e miglioramento energetico cd “superbonus 110%”
Insorgevano i ricorrenti eccependo vizi dell’atto sotto il profilo dell’eccesso di potere e violazione di legge.
Sostanzialmente si sollevava la questione relativa alla irragionevolezza del diniego siccome immotivato ed aprioristico.
Si rilevava la circostanza secondo la quale il provvedimento impugnato non avrebbe correttamente valutato il favor legislativo, nazionale e comunitario, in relazione all’utilizzo di fonti di produzione energetica rinnovabili ed ecologicamente compatibili oltre a profili di disparità di trattamento ed illogicità manifesta.
A seguito di riesame ordinato dal Collegio in sede cautelare, l’Amministrazione ha prodotto nuovo parere particolarmente ampio nella forma ma sostanzialmente identico nella sostanza che veniva a sua volta impugnato con motivi aggiunti.
Con la sentenza il commento il Giudice amministrativo censura l’atto impugnato rilevando come la Soprintendenza non potesse denegare l’autorizzazione all’installazione di impianto fotovoltaico sulla sola base di una meramente dedotta “incompatibilità paesaggistica” atteso che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili vengono definiti dal legislatore come di “interesse pubblico” con la conseguenza che l’Amministrazione, nel suo libero apprezzamento tecnico della questione, avrebbe dovuto valutare gli interessi, sostanzialmente confliggenti, dell’interesse generale alla tutela paesaggistica e dell’interesse altrettanto generale alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Viene cosi ad evidenziarsi il principio secondo il quale l’apposizione dei pannelli fotovoltaici avrebbe anch’essa favorito la tutela dell’ambiente naturale protetto attraverso l’abbattimento di emissioni inquinanti e la diminuzione dell’uso di combustibili fossili.
Nel suo libero apprezzamento, quindi, l’Amministrazione deve fornire dettagliata e puntuale motivazione nella imposizione di un siffatto diniego proprio per dimostrare, nel ragionamento seguito, di aver valutato il caso specifico e la valenza preponderante dell’interesse generale alla tutela ambientale e paesaggistica rispetto a forme diverse della medesima tutela.
Da non sottovalutare la circostanza che nel sentire comune gli impianti fotovoltaici non sono più ritenuti una ingerenza nel paesaggio ma piuttosto un evolversi tecnologico dello stile di costruzione.
La sentenza si pone nel solco delle pronunce sulla medesima materia innovandolo però nel senso di indicare limiti precisi all’esercizio del potere amministrativo dando forma concreta al principio generale di ragionevolezza e di contemperamento di interessi di uguale natura ancorché tra loro potenzialmente confliggenti.
Nell’ambito di applicazione certamente una sentenza innovativa.